Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34223 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 18/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10281/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

Fallimento (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Cacace,

giusta procura in calce alla memoria depositata in data 27 settembre

2019;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/47/2011 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 28 marzo 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da C.C. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), conseguente alla definitività di un avviso di accertamento per maggior reddito a fini Irpef per l’anno di imposta 2003, notificato al contribuente in data 21 dicembre 2006 e non impugnato.

2. Ha rilevato il giudice di appello che non era stata fornita alcuna prova da parte dell’Ufficio erariale dell’avvenuta notificazione di qualsivoglia atto propedeutico all’emissione della impugnata cartella esattoriale, palesandosi generiche le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, da ritenersi completamente condivisibile e a cui si faceva espresso rinvio.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi; C.C. ha resistito con controricorso.

4. Con memoria depositata in data 27 settembre 2019 si è costituito il Fallimento di (OMISSIS), dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 80/2013.

5. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e dell’art. 36 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione” deducendo che la CTR, nel rinviare genericamente alla decisione di primo grado, avrebbe emesso una sentenza meramente apparente, in quanto priva di ogni motivazione riferibile alle censure d’appello.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo che la CTR avrebbe respinto il grave dell’Ufficio argomentando circa l’omessa notificazione dell’avviso bonario in fase amministrativa, senza che tale circostanza fosse stata mai sollevata dalla parte nel corso del processo.

c. Terzo motivo: “Motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare le deduzioni e il materiale probatorio offerto dall’Ufficio in fase di appello sul tema della pretesa mancata indicazione del responsabile del procedimento, dell’avvenuta (o meno) notificazione dell’avviso di accertamento e dell’adeguatezza della motivazione della cartella di pagamento.

2. C.C., e per esso il suo Fallimento, eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne argomenta l’infondatezza.

3. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sul presupposto che lo stesso sia stato notificato al domicilio reale del contribuente e non già a quello eletto in fase di appello. Invero, l’avvenuta costituzione della parte intimata sana ogni ipotetico vizio della vocatio in ius, avvenga essa con controricorso contenente difese anche nel merito – come nella specie – (Sez. 5, Sentenza n. 18402 del 12/07/2018) ovvero al solo scopo di far rilevare la nullità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15530 del 11/08/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 20334 del 15/10/2004 in fattispecie identica a quella per cui è causa).

4. Il ricorso va accolto.

5. Il primo motivo è infondato, atteso che la sentenza è fondata su diverse rationes decidendi, puntualmente enunciate in motivazione (rispettivamente: a) mancanza di prova, da parte dell’Ufficio, degli elementi di prova a sostegno del proprio assunto; b) difetto di motivazione della cartella c) vizio procedimentale nella emissione della cartella non preceduta da avviso bonario). Ne consegue che la motivazione in sè sussiste ed è riconoscibile come tale, rimanendo esclusa l’apparenza, che si delinea solo ove tali elementi non siano in alcun modo enucleabili.

6. I restanti due motivi sono da accogliere.

7. Il secondo motivo appare fondato; nella censura sono trascritti i motivi di ricorso originariamente formulati in primo grado dal contribuente e tra essi non compare quello relativo all’avviso bonario, sicchè su tale questione la CTR ha pronunciato in ultrapetizione.

8. Il terzo motivo è parimenti fondato, palesandosi gravemente insufficiente la motivazione della CTR in riferimento ai punti controversi tra le parti e riprodotti nell’appello dell’Ufficio, segnatamente in tema di irrilevanza della indicazione del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, di regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento (con documentazione a supporto dell’affermazione) e di regolarità della cartella esattoriale, la cui motivazione non era necessaria stante il rinvio alla definitività della contestazione fiscale derivante dalla mancata opposizione al precedente avviso di accertamento. A fronte di siffatte censure, del tutto specifiche, la CTR ha reso una motivazione insufficiente, basata sostanzialmente su affermazioni astratte che evitano di confutare le questioni validamente devolute per mezzo del gravame.

9. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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