Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3422 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23925/2013 R.G. proposto da:

M.K. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

SPATARO PAOLO, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Antonelli,

2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 39/43/13, depositata il 7 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001, per maggior reddito imponibile conseguente all’applicazione degli studi di settore che, come risulta dagli atti, è lo studio SDO9B (attività di fabbricazione di poltrone e divani);

che la CTP di Milano ha accolto la domanda della contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 7 marzo 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendolo ammissibile e accogliendolo nel merito, rilevando che in sede di contraddittorio amministrativo la contribuente è stata regolarmente invitata al contraddittorio “anche se con un margine più ristretto rispetto al normale”, ma non ha provato le ragioni dello scostamento dagli studi di settore; la sentenza impugnata ha ritenuto che la contabilità della contribuente non è attendibile, stante lo scostamento dei costi fissi da personale dipendente rispetto ai redditi dichiarati;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che

con il primo motivo si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza di appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; insiste nella suddetta eccezione di inammissibilità, sul presupposto che l’atto di appello sarebbe privo di specificità, che non sarebbe stato impugnato il

capo di sentenza relativo alla natura di presunzione semplice degli studi di settore, che vi sarebbe mutatio libelli sia in relazione alla corretta incardinazione del contraddittorio, sia in relazione alle difese di merito circa la fondatezza dello studio di settore, deduzioni che mancavano nel procedimento di prime cure;

che con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronu iato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., in ordine alla dedotta assenza delle gravi incongruenze di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, avendo la resistente dedotto uno scostamento del reddito dichiarato di Euro 6.883,33 rispetto al minimo ammissibile;

che con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, nonchè motivazione illogica e insufficiente in relazione alla dedotta incardinazione del contraddittorio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la contribuente sarebbe stata convocata per il contraddittorio con un margine più ristretto rispetto a quello ordinario; deduce la ricorrente come gli indizi parametrici degli studi di settore possono essere valorizzati solo all’esito dell’attivazione del contraddittorio, laddove nel caso di specie la contribuente, dopo avere ricevuto un primo invito per una data “sbagliata”, è stata provocata al contraddittorio per una data (8 luglio 2008) non in tempo utile, essendo stata invitata una prima volta per una data precedente (1 aprile 2008) e una seconda volta con un invito spedito in data 30 giugno 2008 ma non ritirato;

che con il quarto motivo si deduce insufficienza della motivazione a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che i costi per personale dipendente non appaiono compatibili con i redditi dichiarati; deduce parte ricorrente quali fatti rilevanti una serie di circostanze in fatto (la confusione delle valute da Lire a Euro, lo svolgimento dell’attività di impresa su commessa, l’assenza di ulteriori costi, la sufficienza del reddito di impresa dichiarato, la ristrettezza del margini, la congruità dei ricavi rispetto agli anni precedenti), rilevanti ai fini del dedotto vizio della sentenza;

che, quanto al primo motivo, va rigettata l’eccezione di inammissibilità articolata dal controricorrente, non potendosi considerare assorbito l’esame delle questioni preliminari nell’esame del merito, laddove l’accoglimento di tali questioni preliminari si riveli preclusiva dell’esame del merito;

che, tuttavia, il primo motivo è infondato, posto che non vi è omessa pronuncia, avendo il giudice di appello accertato che “nella fattispecie non si intravedono cause di inammissibilità del N’appello dell’Ufficio atteso che esso, pur nella sua stringatezza affronta i problemi essenziali della causa e critica, nello specifico, l’operato dei giudici di primo grado”, per cui la censura si sarebbe dovuta censurare sotto diverso profilo;

che il secondo motivo è infondato, come correttamente deduce il controricorrente, posto che nel caso di specie non si sarebbe di fronte a una carenza di motivazione per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì di fronte all’omessa pronuncia del giudice su una circostanza di fatto, incidente sulle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, consistente all’entità dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto alla soglia inferiore dell’intervallo di confidenza, censurabile anch’essa sotto diverso profilo;

che il terzo motivo, quanto alla dedotta violazione di legge, è inammissibile per carenza di specificità, perchè il ricorrente non ritrascrive il contenuto dei documenti che hanno dato luogo alla non corretta incardinazione del contraddittorio (avvisi e cartoline di ricevimento), non essendovi evidenza del fatto che il secondo invito al contraddittorio fosse stato meramente spedito il 30 giugno 2008;

che il suddetto profilo del terzo motivo è ulteriormente inammissibile, posto che la stessa ricorrente dà atto di avere proposto la questione della non corretta incardinazione del contraddittorio non in sede di ricorso, ma tardivamente in sede di controdeduzioni; nè può dedursi che tale censura sia ammissibile in tale sede, posto che non sono ammissibili nel procedimento tributario i motivi aggiunti (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2018, n. 26376; Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15051) e che l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (Cass., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 16803);

che, inoltre, il suddetto profilo del terzo motivo (violazione di legge) è inammissibile sotto un ulteriore aspetto, posto che la sentenza di prime cure ha accertato che la convocazione è avvenuta in data 30 giugno 2018 per il giorno 8 luglio 2018, capo di sentenza relativamente al quale parte contribuente non ha proposto appello incidentale;

che, in ogni caso, il motivo, quanto alla dedotta violazione di legge, deve ritenersi infondato nel merito, posto che il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 (al quale opera rinvio recettizio la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3-bis), nonchè la citata L. n. 146 del 1998, art. 10, che disciplina gli accertamenti basati sugli studi di settore D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-sexies, non prevedono un termine dilatorio minimo a tutela del contribuente;

che, quanto al dedotto vizio di motivazione, il medesimo terzo motivo è inammissibile, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo vigente, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397);

che il quarto motivo è inammissibile, posto che l’attuale formulazione della disposizione normativa in oggetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, anche solo secondario, dotato delle seguenti caratteristiche:

– il fatto deve risultare dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali (e, in tali termini, può essere anche extratestuale), per cui occorre l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo;

– il fatto deve avere costituito oggetto di discussione tra le parti, con illustrazione del momento e del luogo della discussione processuale;

– il fatto deve avere carattere decisivo, per cui il ricorrente deve illustrare logicamente come l’esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che non rileva, invero, ai fini del suddetto motivo di gravame il solo omesso esame di elementi istruttori, non essendo il giudice onerato di dover dare conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna M.K. al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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