Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3422 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30029/2014 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato

GIOVANNI GABRIELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

ECOPROGETTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

6/05/2014, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Ecoprogetti avverso la sentenza del 15 maggio 2014, con cui la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il suo appello proposto, nel presupposto che si fosse trattato di una sentenza sostanziale definitiva di un’opposizione all’esecuzione, contro un’ordinanza emessa il 27 maggio 2010 del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sulmona in una procedura esecutiva presso terzi introdotta dal S. contro l’intimata, con pignoramento di somme dovute presso se stesso.

Con detta ordinanza il Giudice dell’Esecuzione, previa esclusione della compensazione con somme dovute alla debitrice dal S. e rilievo che in ragione della loro debenza fosse riducibile il credito del procedente, da lui precettato per Euro 10.401,79, ad Euro 4.901,79, gli assegnava tale minor somma, dichiarando estinta la procedura esecutiva.

2. L’appello – proposto dal S. con l’assunto che, avendo formulato la debitrice nella procedura esecutiva un’opposizione all’esecuzione all’udienza del 23 febbraio 2010, l’ordinanza l’aveva definita senza dare corso alla fase a cognizione piena, così assumendo il carattere di sentenza in senso sostanziale – è stato dichiarato inammissibile dalla Corte abruzzese, sia perchè l’ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi (ed all’uopo si sono invocati Cass. n. 615 del 2012 e Cass. n. 5529 del 2011), sia perchè, essendo stata proposta l’opposizione all’esecuzione dalla Ecoprogetti, il S. difettava di interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su di essa, mentre la Ecoprogetti non aveva proposto appello incidentale sul punto.

3. L’intimata non ha resistito al ricorso.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza e correzione della motivazione.

Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente.

5. E’ stata depositata memoria dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la valutazione di infondatezza espressa nella proposta del relatore, sebbene previa correzione della motivazione.

Nella prospettazione del ricorrente la Ecoprogetti, debitrice esecutata, aveva introdotto un’opposizione all’esecuzione all’udienza del 23 febbraio 2010 ed il relativo giudizio sarebbe stato definito dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza appellata, senza dare sfogo alla cognizione piena, cioè al giudizio di merito, di modo che l’ordinanza avrebbe assunto il carattere di sentenza decisiva dell’opposizione stessa, come tale appellabile.

Ebbene, se pure all’ordinanza, per il suo contenuto, si fosse dovuto attribuire il carattere di provvedimento decisivo sull’opposizione all’esecuzione, esso avrebbe avuto tale carattere solo in funzione della fase sommaria del procedimento di opposizione all’esecuzione, che, nella logica dell’art. 616 c.p.c., novellato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e rimasta immutata dopo la L. n. 69 del 2009, ha carattere bifasico. Ne segue che, di fronte a detto provvedimento, la carenza del provvedimento che avrebbe dovuto assicurare la bifasicità, cioè la fissazione di un temine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., avrebbe potuto dare luogo o a richiesta al giudice dell’esecuzione di un termine ai sensi dell’art. 289 c.p.c., o all’introduzione della fase di merito davanti a lui d’iniziativa della parte interessata e, quindi, anche da parte del S., avene la posizione di parte opposta (ex multis, Cass. (ord.) n. 22033 del 2011; da ultimo, Cass. (ord.) n. 12170 del 2016).

E’ questa la ragione che avrebbe dovuto essere enunciata dalla sentenza impugnata per dire inammissibile l’appello.

La sentenza impugnata, per la verità, ha evocato Cass. n. 615 del 2011, la quale statuì che: “In tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., costituendo l’atto conclusivo del procedimento, va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, senza che abbia rilievo che la contestazione degli importi assegnati riguardi il credito per cui si procede, ovvero gli accessori di questo o le spese del processo, rimanendo salva l’impugnazione con l’appello quando il provvedimento abbia un contenuto decisorio diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, per aver inciso sulle posizioni di diritto soggettivo di debitore e creditore. Ne consegue che avverso detta ordinanza è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7”.

Senonchè, detta decisione non approfondì il problema dell’appellabilità dell’ordinanza di assegnazione nella logica dell’art. 616 c.p.c., ed evocò una giurisprudenza più vecchia, che si era formata anteriormente all’introduzione del sistema bifasico.

Ne segue che deve ora essere dato rilievo al principio per cui se il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione all’esecuzione, definisce il procedimento di opposizione con un provvedimento che non assicura lo svolgimento della fase a cognizione piena, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, tale provvedimento ha sempre natura sommaria e può essere ridiscusso o chiedendo la fissazione del termine ai sensi dell’art. 289 c.p.c., o dando senz’altro corso all’introduzione del giudizio di merito da parte del litigante interessato, ma non invece con l’esercizio del diritto di impugnazione davanti ad altro giudice, sia esso il giudice d’appello, sia esso la Corte di cassazione.

2. Parte ricorrente nella memoria non si fa carico di discutere la giurisprudenza evocata nella proposta e sopra ora richiamata, ma, ignorando la rilevanza della logica della bifasicità del procedimento oppositivo argomentata in quella giurisprudenza, cita giurisprudenza concernente l’attribuzione al provvedimento giudiziale, al di là della sua forma, del suo significato sostanziale e, pertanto, assolutamente priva di pertinenza.

3. Il ricorso, così corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dev’essere, dunque, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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