Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34216 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 318/15 R.G. proposto da:

D.C., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine

del ricorso, dall’avv. Ida Di Domenica, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, alla via Susa, n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n.

3453/28/14 depositata in data 22 maggio 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

D.C. impugnava gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione agli anni d’imposta 2002, 2004 e 2005, l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla rideterminazione, con metodo sintetico, dei redditi in considerazione dell’incremento patrimoniale, non congruo con i redditi dichiarati, costituito dall’acquisto di una quota di una unità immobiliare del valore di Euro 136.538,46.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente sulla base della documentazione prodotta in giudizio comprovante che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato grazie al contributo economico dei familiari.

L’Ufficio proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che l’Amministrazione non si fosse tempestivamente costituita e contestando che i giudici di primo grado non si fossero pronunciati sulla eccepita inammissibilità della produzione documentale e sulla conseguente inutilizzabilità della stessa ai fini della decisione.

La Commissione regionale del Lazio, riformando la sentenza gravata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

In via pregiudiziale, rilevava che l’Ufficio si era ritualmente costituito in primo grado in data 21 gennaio 2010, come comprovato dalla ricevuta allegata; osservava, inoltre, che la documentazione posta dal contribuente a sostegno delle deduzioni difensive non era stata esibita a seguito dell’invito dell’Ufficio, ma solo in sede contenziosa, sicchè non era utilizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, e l’accertamento doveva considerarsi legittimo.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione D.C., affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene che la Commissione regionale, con motivazione che prescinde dall’esame dell’applicabilità, nel caso di specie, dell’accertamento sintetico, ha erroneamente accolto l’appello dell’Ufficio, pur non avendo quest’ultimo indicato in modo specifico i motivi che legittimano la procedura accertativa; lamenta, in particolare, che negli atti impositivi non si fa alcun riferimento alle ragioni dell’assunzione del metodo sintetico, avendo l’Amministrazione tralasciato di considerare che non è consentito ricorrere a tale tipo di accertamento quando i redditi anche di uno solo dei componenti di un nucleo familiare possano giustificare le spese ed il tenore di vita di tutti gli altri.

Aggiunge che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto esaminare i conti correnti e le dichiarazioni dei redditi della madre e della sorella per rendersi conto che l’accertamento sintetico conduceva a risultati incongrui, considerato che tali documenti dimostravano che l’acquisto dei 6/9 dell’immobile era avvenuto proprio grazie all’esclusivo contributo dei familiari.

1.1. Le censure sono inammissibili.

1.2. Le doglianze, che cumulano vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, sono sostanzialmente volte a lamentare che la Commissione regionale non si sarebbe espressamente pronunciata sulla dedotta illegittimità dell’accertamento sintetico utilizzato dall’Ufficio e sull’eccepito difetto di motivazione degli atti impositivi, questioni incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della decisione dei giudici di appello, che le hanno, seppure implicitamente, ritenute infondate, e non si confrontano, quindi, con la ratio della decisione, che si fonda, invece, sull’inutilizzabilità della documentazione (dichiarazione dei redditi ed estratti conto della madre e della sorella del contribuente) richiamata dal ricorrente al fine di superare la contestazione di incongruità del reddito sollevata dall’Amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10.

Assume che i giudici di secondo grado non hanno tenuto in considerazione che la disciplina previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010 si rendeva applicabile esclusivamente per le annualità non prescritte, in base all’esistenza di uno scostamento qualificato tra reddito accertato e reddito dichiarato per almeno due annualità.

Contesta altresì alla Commissione regionale di avere erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle Entrate avesse dato prova dell’invio dei questionari, pur se in primo ed in secondo grado era mancata prova dell’invio con riguardo all’annualità 2002, mentre il questionario relativo alle annualità 2004 e 2005 risultava privo di timbro dell’Agenzia delle Entrate e di sottoscrizione da parte del Direttore; ad avviso del ricorrente, l’inesistenza dei questionari non poteva che comportare la piena utilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta in giudizio.

3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero quello relativo alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il contribuente evidenzia che l’Agenzia delle Entrate aveva ricevuto il ricorso in data 17 novembre 2009 e si era costituita in data 21 gennaio 2010, ben oltre il termine di 60 giorni dalla avvenuta ricezione del ricorso, con la conseguenza che, poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, la tardiva costituzione in giudizio comportava la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare l’Ufficio decaduto dal potere di sollevare l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente.

4. Si impone, preliminarmente, l’esame del terzo motivo, atteso che l’eventuale accoglimento di tale censura precluderebbe l’esame del secondo motivo.

4.1. Il terzo motivo è infondato.

4.2. Va, in proposito, rilevato che con il mezzo in esame il contribuente contesta sostanzialmente l’applicazione d’ufficio del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 da parte del giudice d’appello.

Il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, prevede che “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

4.3. Il tenore letterale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, consente di enucleare una efficacia automatica della sanzione di inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, in presenza dei presupposti ivi previsti, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita agli stessi e non è stabilito alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte, al contrario di quanto avviene per la deroga all’inutilizzabilità che deve essere fatta valere dal contribuente, con le modalità ivi previste, entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (Cass. n. 5734 del 23/3/2016).

Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui “in tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da

evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo

legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa; tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta all’eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio e il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4” (Cass. n. 5734 del 23/3/2016).

Dal superiore principio discende che, anche laddove si accertasse, in contrasto con quanto accertato dalla Commissione regionale, che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio tardivamente, il giudice di merito non avrebbe comunque errato nel rilevare d’ufficio l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente solo in sede contenziosa.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

5.1. Il contribuente ha dedotto che l’Ufficio non avrebbe mai inviato il questionario relativo all’annualità 2002 e che il questionario prodotto, riferibile alle annualità 2004 e 2005, sprovvisto di timbro e di sottoscrizione del Direttore, mancherebbe degli elementi indispensabili per poter essere considerato valido atto amministrativo.

5.2. Dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che il contribuente nel corso del giudizio di merito abbia lamentato che il questionario inviatogli non rispondesse ai requisiti formali richiesti per gli atti amministrativi, nè tanto meno che egli abbia dedotto l’omesso invio del questionario relativo all’annualità 2002, sicchè, in mancanza di prova che tali eccezioni siano state fatte valere dal contribuente nel giudizio di merito al fine di escludere la configurabilità della preclusione processuale contemplata dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, deve ritenersi che la Commissione regionale abbia correttamente affermato I’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente in conseguenza della preclusione maturata in ragione dell’inottemperanza dello stesso, non giustificata dall’allegazione di impedimenti non imputabili, alla richiesta di informazioni rivoltagli con la notifica del questionario.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019

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