Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3421 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27575/2014 proposto da:

RAINES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Attivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI MARRADI 33, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO DE’ MARSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale per atto Notaio D.M.L. di

Roma del 21/12/2016, rep. n. (OMISSIS), allegata in atti;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

TRASPORTI PENTRAS SRL, P.N., T.G.,

A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3177/2014 della CORIE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Raines s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Allianz s.p.a., già Ras s.p.a. conferita ria della azienda di Allianz Subalpina s.p.a., la s.r.l. Tasporti Pentras, già T. Autotrasporti s.r.l., P.N., quel legale rappresentante della Trasporti Petras s.r.l., T.G. e A.R., avverso la sentenza del 14 maggio 2014, con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma nell’aprile del 2012 su una controversia di risarcimenti danni da incidente stradale.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la Allianz s.p.a..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso ai sensi di detta norma ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte con l’indicazione che si è ravvisata inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e, gradatamente, n. 6. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti costituite.

4. Parte ricorrente ha depositato scrittura privata autenticata di rilascio di procura ad un nuovo difensore e memoria da lui sottoscritta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla proposta del relatore, le quali non sono in alcun modo superate dalle considerazioni svolte nella memoria da parte ricorrente.

2. Quanto all’indicazione di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso è inammissibile, perchè non rispetta il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, siccome ha eccepito anche la parte resistente.

Infatti, nella parte con cui vorrebbe assolvere a detto requisito:

a) si limita ad indicare che la ricorrente conveniva in giudizio la T. Autotrasporti s.r.l., A.R. e la Allianz “per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso l'(OMISSIS)” e nient’altro aggiunge sulle posizioni giuridiche in cui i convenuti vennero evocati in giudizio, astenendosi dal fornire la benchè minima precisazione sul fatto storico oggetto della domanda;

b) si limita, poi, a riassumere lo svolgimento processuale, riferendo solo della costituzione della Allianz, di una vicenda notificatoria relativa alla T. Autotrasporti, dell’assunzione di una prova testimoniale tramite prova delegata, del rigetto della domanda da parte del Tribunale, senza dire, tuttavia, alcunchè sulle ragioni della proposizione dell’appello da parte della ricorrente, senza riferire le ragioni della costituzione dell’Allianz nel giudizio di appello e limitandosi a riportarne le conclusioni, nel senso della richiesta di rigetto, ed in fine riproducendo il dispositivo della sentenza impugnata, da cui si apprende che l’appello vene dichiarato inammissibile.

3. In tal modo il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

Ne segue che è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

4. Nella memoria si sostiene, in modo del tutto contrastante con quanto si è appena segnalato, che invece l’esposizione del fatto sarebbe stata sufficiente, in quanto funzionale alle censure di vizi di violazione del procedimento esposte nei due motivi.

In questo modo si propone di desumere l’esposizione sommaria del fatto da quanto illustrato nei motivi.

Ora, non è condivisibile l’idea che in un ricorso che contiene una parte dedicata all’esposizione del fatto e, quindi, dal ricorrente destinata ad assolvere al relativo requisito, possa, poi, con evidente contraddizione del paradigma dell’art. 366 c.p.c., che, là dove enuncia distinti requisiti del ricorso, considera quello dell’esposizione sommaria come una parte del ricorso a ciò dedicata e collocantesi prima dell’esposizione dei motivi.

Desumere l’esposizione del fatto dai motivi venne ribadito come possibile da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, ma in casi nei quali il ricorso risulti redatto senza una parte dedicata a detta esposizione, come ha rilevato Cass. (ord.) n. 3385 del 2016, cui si rinvia.

5. D’altro canto, se si passa a leggere i due motivi di ricorso, si apprende che con essi si deduce che l’appello sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti dell’Abate quale conducente del veicolo, ancorchè – prospettazione dedotta nel primo motivo – la domanda fosse stata rinunciata nei suoi confronti e ancorchè – prospettazione dedotta nel secondo motivo – comunque la sua posizione fosse quella di litisconsorte facoltativo.

Tuttavia, quanto al primo motivo, non si indica se e dove la rinuncia vi fosse stata, quanto al secondo, non si forniscono le indicazioni relative all’atteggiarsi della posizione dell’ A. nel giudizio di appello, dato che la sola deduzione della sua posizione di conducente, in mancanza di precisazioni sul se nei suoi confronti gli altri litisconsorti e segnatamente la proprietaria avessero svolto domande di regresso, non è allegazione idonea.

Ne segue che risulta inosservato l’art. 366 c.p.c., n. 6 e, riguardo a tale rilievo di inammissibilità della proposta, la memoria, dopo avere ragionato della doverosa localizzazione degli atti ai quali si riferisce una violazione di norma del procedimento, in modo del tutto contraddittorio argomenta che essa non sarebbe necessaria perchè la Corte sarebbe giudice del fatto. Tanto significa che la Corte dovrebbe andare alla ricerca negli atti pervenuti ad essa, ivi compreso il fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata, degli atti processuali su cui il motivo si fonda: ma ciò è smentito da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 già citata, la quale, se ha ritenuto che per gli atti processuali la parte possa non produrli ai fini dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma limitasi a fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio, di cui abbia richiesto la trasmissione ai sensi del terzo corna di detta norma, ha, tuttavia, sottolineato che resta fermo l’onere della loro indicazione specifica, che comprende quello di localizzarli (ed anche di riprodurne direttamente il contenuto ovvero di riprodurlo indirettamente in modo riassuntivo, indicando la parte dell’atto i cui l’indiretta riproduzione trovi corrispondenza).

6. Il ricorso appare, dunque, inammissibile.

L’inammissibilità rende inutile provvedere alla rinnovazione della notificazione – chiesta anche nella memoria – nei confronti della Traspotri Pentras, nei cui riguardi la notifica non si è perfezionata, nonchè interrogarsi sull’evocazione di T.G., la cui legittimazione non è giustificata.

7. Le spese del giudizio d cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrente e resistente e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemiladucento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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