Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34208 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14491-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., S.C., S.F., elettivamente

domiciliali in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO HINNA DANESI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2345/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che S.R., già dirigente ENEL, propose ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla liquidazione (OMISSIS) corrispostagli all’atto del pensionamento nell’ammontare lordo di Euro 466.869,13, deducendo che la tassazione operata con l’aliquota lorda del 33,71%, doveva essergli rimborsata integralmente, ovvero, in subordine, avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota del 12,5% ai sensi del TUIR, art. 42, comma 4, e del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997 essendosi egli iscritto alla relativa forma pensionistica complementare anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993;

che l’adita Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 507/51/2007 pubblicata il 6 marzo 2008 rigettò il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 158/7/09 pubblicata il 16 ottobre 2009, accolse l’appello del contribuente accogliendo la sua domanda iniziale;

che a seguito di ricorso dell’Agenzia delle Entrate la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12170/12 ha cassato tale sentenza rinviando alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione perchè quest’ultima procedesse – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo (OMISSIS) nel corso degli anni – ad accertare quale quota della somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale derivi dal rendimento netto conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato degli accantonamenti rivenienti dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e, quindi, calcolasse l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando a tale quota la tassazione al 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando il regime di tassazione separata di cui al T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, per la parte imponibile della somma residua;

che S.F., S.A. e S.C., nella qualità di eredi di S.R. deceduto nelle more del giudizio, hanno riassunto la causa innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, giudicando in sede di rinvio, con sentenza n. 2345/01/14 pubblicata il 10 aprile 2014 ha accolto parzialmente l’appello avverso la sentenza di primo grado;

che in particolare il giudice del rinvio, richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha disposto che l’aliquota del 12,5% possa essere applicata solo alle somme da qualificare come rendimento maturate entro il 31 dicembre 2000, mentre per il resto del trattamento erogato trova applicazione l’aliquota media prevista per i trattamenti di fine rapporto;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che resistono con controricorso S.F., S.A. e S.C..

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla mancata applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio;

che con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e conseguenziale violazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla mancata considerazione di tutti gli elementi allegati al fine di dare attuazione al principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio;

che con il terzo motivo si assume, in subordine, omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’omesso esame della misura del rendimento derivante dall’impiego sul mercato a essa demandato dall’ordinanza di rinvio;

che i tre motivi vanno trattati congiuntamente stante la loro intima connessione riferendosi tutti alla mancata ottemperanza al principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio;

che i motivi sono fondati; la Commissione tributaria regionale si è limitata a richiamare il principio di diritto enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13642 del 2011 già richiamata dall’ordinanza rescindente che, in aderenza a tale principio, aveva demandato al giudice del rinvio “previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo (OMISSIS) nel corso degli anni – ad accertare quale quota della somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale derivi dal rendimento netto conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato degli accantonamenti rivenienti dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando a tale quota la tassazione al 12,5%”;

che la Commissione tributaria regionale non ha provveduto a tale incombente di spettanza del giudice di merito, limitandosi ad un’inutile ripetizione dei principi di diritto già posti a fondamento dell’ordinanza di rinvio, senza considerare e valutare gli elementi di prova offerti;

che non è ammissibile, in questa sede, rivisitare i principi di diritto già affermati in sede rescindente, potendosi solo verificare, come chiesto dalla ricorrente, la mancata ottemperanza da parte del giudice di rinvio a quanto disposto dall’ordinanza di rinvio;

che la sentenza impugnata va dunque cassata;

che la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariamente proposta in quanto, in aderenza al principio di diritto enunciato con la precedente ordinanza di rinvio, avrebbero dovuto essere indicata la parte del fondo in questione investita sui mercati, mentre, non solo non risultano elementi per affermare tale tipo di investimento, ma gli stessi controricorrenti affermano che l’ENEL ha potuto formare e gestire il relativo capitale secondo libere scelte economiche (v. pag. 15 del controricorso), escludendo, in tal modo, l’investimento nei mercati che avrebbe dato luogo alla tassazione ridotta secondo il principio precedentemente enunciato;

che stante i contrasti giurisprudenziali avutisi nella materia in questione, le spese dell’intero giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA