Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34207 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11346-2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GALLA E

SIDAMA 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRIBULATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO TRIBULATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.A. – premesso di essere residente a (OMISSIS), comune colpito dagli eventi sismici del 13/16 dicembre 1990, e di aver corrisposto tutte le imposte dovute per il triennio 1990/1992 propose, in data 29 febbraio 2008, istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata con riguardo alle indicate annualità, invocando la previsione di cui alla L. n. 239 del 2002, art. 9, comma 17. Promosse, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto conseguentemente formatosi. L’adita Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 84/1/12 rigettò il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa, con sentenza n. 437/16/13 pubblicata il 18 novembre 2013 ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado considerando l’intervenuta decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorrente dal 1 gennaio 2003 data di entrata in vigore della L. 289 del 2002, che ha previsto il beneficio invocato.

Avverso detta sentenza del giudice di appello F.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè contenente motivi nuovi mai proposti in precedenza, e chiedendo comunque il rigetto del medesimo ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate è infondata in quanto la questione della decadenza sollevata in questa sede dal ricorrente è proprio quella dibattuta in sede di appello e risolta in senso favorevole al ricorrente.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa interpretazione e applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 212 del 2000, art. 3, del D.L. n. 300 del 2006, convertito in L. n. 17 del 2007, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, aggiunto dalla L. di Conversione 28 febbraio 2008, n. 31, dell’art. 12 preleggi, e degli artt. 2033,2934 e 2943 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c.. In particolare si deduce che, poichè il D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la definizione delle pendenze tributarie dei beneficiari della normativa relativa ai benefici fiscali a favore dei danneggiati dagli eventi alluvionale del novembre 1994 e degli eventi sismici del dicembre 1990, anche il termine per chiedere il rimborso in forza della medesima normativa agevolativa dovrebbe intendersi prorogato alla medesima data.

Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis, aggiunto dalla L. di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., per la violazione del principio di uguaglianza, del principio di capacità contributiva e del principio di ragionevolezza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il primo motivo è fondato.

Come ribadito di recente da Cass. n. 19577/2018, l’originario contrasto giurisprudenziale esistente presso la Quinta sezione civile della Corte è stato risolto da un intervento normativo, segnatamente dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665. Anche sul punto la S.C. ha avuto modo di precisare che la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 del 2007 (Cass. n. 15252 del 22/07/2016). Non emergendo nuove ragioni ovvero argomenti idonei a determinare un ripensamento ditale questione, nella specie va constatata la tempestività dell’istanza di rimborso in quanto presentata in data 5/03/2008, e cioè entro i due anni decorrenti dal 10 marzo 2008, data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248 del 2007.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che, attenendosi a quanto sopra, considererà tempestiva la domanda di rimborso di F.A., e provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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