Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34206 del 20/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26863-2013 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO
BUOZZI 4-3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 263/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 263/14/13 pubblicata il 10 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da C.R. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale venivano determinate maggiori imposte per l’anno 2005 a seguito di PVC dal quale erano emerse discrasie fra le fatture di acquisto ed i prezzi di vendita risultanti pari o inferiori a quelli di acquisto con conseguente irragionevole antieconomicità nell’attività della ricorrente;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato l’antieconomicità dell’attività non giustificata dalla ricorrente se non con errori di fatturazione;
che C.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’affermazione della perdurante perdita di impresa considerata dal giudice dell’appello senza che tale circostanza fosse mai stata dedotta neppure dall’Ufficio;
che con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai giudizi di cassazione anche in materia tributaria, con riferimento alla suddetta perdita di impresa non motivata dal giudice dell’appello;
che con il terzo motivo si deduce ancora vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alle censure mosse dalla ricorrente all’avviso di accertamento impugnato e di cui non vi è cenno nella decisione impugnata;
che i tre motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione essendo riferiti tutti alla motivazione della sentenza.
Che i motivi sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata non tiene affatto conto degli elementi forniti dalla ricorrente e non li considera in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato basato solo sull’antieconomicità che costituisce elemento grave e preciso che onera il contribuente a fornire giustificazioni;
che nel caso in esame la sentenza impugnata ha considerato solo l’antieconomicità senza alcun riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente e senza una sua conseguente valutazione;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione che provvederà a valutare anche gli elementi proposti dalla contribuente, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019