Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34204 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1474-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 25/7/12 pubblicata il 25 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto da M.P. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 63/15/11, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e con il quale erano stati determinati maggiori ricavi pari ad Euro 77.953,00 per l’anno di imposta 2004 con conseguenti maggiori imposte IVA, IRPEF ed IRAP;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente era motivata in modo insufficiente affermando che non vi era l’obbligo del contraddittorio non essendo stato l’accertamento fondato sugli studi di settore, mentre invece era stata applicata proprio tale metodologia di accertamento;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che resiste M.P. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendosi che la sentenza impugnata non contiene una motivazione sostanziale, mancando un’effettiva esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione;

che con il secondo motivo si assume insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il primo motivo non è fondato. La sentenza impugnata afferma che l’accertamento in questione è basato sugli studi di settore, e tale affermazione non è censurata dall’Agenzia ricorrente; le ragioni poste a fondamento della decisione sono dunque presenti e, da questo punto di vista, la sentenza impugnata è immune dal denunciato vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

che il secondo motivo è invece fondato;

che l’antieconomicità con la quale è stato motivato l’accertamento impugnato è certamente motivo sufficiente a legittimare l’accertamento ed incombe al contribuente l’onere di provare la correttezza della dichiarazione;

che a fronte di tale decisivo elemento, nulla ha affermato la sentenza impugnata che si è limitata a vagliare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli studi di settore, traendone le conseguenze, ma senza considerare l’elemento dell’antieconomicità posto a reale fondamento dell’accertamento impugnato;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione che provvederà ad accertare se la dedotta antieconomicità dell’andamento aziendale sia stato efficacemente giustificato dal contribuente sul quale incombeva il relativo onere di giustificarlo; il medesimo giudice provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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