Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34203 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1433-2013 proposto da:

IMECA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI

DELFIORE N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 125/04/12 pubblicata il 22 giugno 2012 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 56/08/2011 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla IMECA s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale era stato rettificata la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa società accertando maggiori ricavi per Euro 174.653,00 per l’anno 2004 con conseguenti maggiori imposte. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che la società non aveva giustificato lo scollamento dei redditi dichiarati, rispetto a quelli risultanti dagli studi di settore;

che la IMECA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla mancanza di una motivazione logica e coerente;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, art. 2729 c.c., e della L. n. 146 del 1998, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’applicazione degli studi di settore in mancanza di ulteriori elementi necessari a supportare il relativo dato statistico;

che il primo motivo è infondato. La ricorrente non ha indicato specificamente gli elementi con i quali avrebbe contrastato la presunzione semplice determinata dallo scollamento rispetto agli studi di settore, nè ha precisato come tali elementi avrebbero potuto essere decisivi, come imposto dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare appare generica l’affermazione contenuta alla pag. 18 del ricorso secondo cui occorreva tenere conto della fase di riorganizzazione della società e dei relativi investimenti, non essendo precisato come tale fase di riorganizzazione avrebbe influito negativamente sull’andamento societario, nè essendo quantificata, neppure indicativamente, l’incidenza negativa rispetto a quanto legittimamente presunto dall’Agenzia delle Entrate;

che il secondo motivo è parimenti infondato; il ricorso agli studi di settore è stato legittimamente giustificato dallo scostamento significativo pari ad Euro 174.653,00 che integra il requisito della gravità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; a fronte di tale obiettiva circostanza, come detto riguardo al motivo precedente, la società contribuente ha proposto affermazioni solo generiche che legittimamente la Commissione Tributaria Regionale non ha ritenuto idonee a contrastare la presunzione semplice che ha condotto all’accertamento impugnato;

che il ricorso va dunque rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA