Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3420 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3420 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 3805-2015 proposto da:
FRATELLI IMPROTA SRL

in persona del legale

rappresentante LUIGI IMPROTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA ANAGNI, rappresentata
e difesa dall’avvocato MARCELLO FABBROCINI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SNC ELETTRONICA INDUSTRIALE GRITTI DI GRITTI L & C ,
in persona del legale rappresentante MAURO GRITTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA MAllINI 4,
presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO,

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

rappresentata

e

dall’avvocato

difesa

MARIO

SALTALAMACCHIA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 37/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 08/01/2014;

consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che, con sentenza resa in data 8/1/2014, la Corte
d’appello di Napoli, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Fratelli
Improta s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalla Elettronica Industriale Gritti di Gritti & C. s.n.c. in occasione di una prestazione di trasporto la cui esecuzione la Fratelli Improta, quale vettore, aveva affi-

che, a sostegno della decisione assunta sul punto, la corte territoriale ha ritenuto che la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 1
della legge n. 450/85 (nel testo applicabile ratione temporis) non potesse trovare applicazione al caso di specie (come viceversa invocato
dalla Fratelli Improta), atteso il carattere eccezionale della disposizione, non estensibile alla diversa ipotesi in esame in cui la prestazione
di trasporto era stata affidata dal vettore a un terzo soggetto;
che, avverso la sentenza d’appello, la Fratelli Improta s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo
d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;
che la Elettronica Industriale Gritti di Gritti & C. s.n.c. resiste con
controricorso;
che la Transervice s.r.l. e la RAS s.p.a., intimate, rispettivamente,
in qualità di subvettore e di compagnia assicuratrice del vettore, non
hanno svolto difese in questa sede;
considerato che, con il motivo di impugnazione proposto, la Fratelli Improta s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione
dell’art. 1 della legge n. 450/85 (nel testo applicabile ratione temporis),

avendo la corte territoriale erroneamente affermato

l’inapplicabilità al caso di specie dei limiti di risarcibilità di cui alla
norma richiamata, in contrasto con il testo della stessa, secondo cui i
ridetti limiti devono ritenersi applicabili, fuori dal caso di dolo o colpa
grave, anche nell’ipotesi dell’affidamento del servizio ad altro vettore;
che la censura è fondata;

3

dato al subvettore Transervice s.r.I.;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 della legge n. 450/85 (nel testo applicabile al caso di
specie, in vigore dal 25/5/1993 al 27/2/2006), i limiti di risarcibilità
regolati dai primi due commi del medesimo articolo non trovano applicazione “in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti

da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei

affidamento del servizio ad altro vettore”;
che l’espressa estensione della disciplina della norma in esame
all’ipotesi dell’affidamento del trasporto “ad altro vettore” sarebbe
destituita di alcun significato là dove i primi due commi dell’articolo in
esame (che regola analiticamente i limiti di risarcibilità) fossero interpretati nel senso che gli stessi non siano estensibili anche al caso di
affidamento del servizio ad altro vettore;
che, infatti, là dove i primi due commi fossero intesi nel senso
della relativa (implicita) inapplicabilità al caso dell’affidamento del
servizio ad altro vettore, l’espressa menzione dell’esclusione dei limiti
di risarcibilità “anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro

vettore” non sarebbe stata punto necessaria, dovendo ritenersi conseguente, tale esclusione, dalla coerente derivazione del significato
dei primi due commi;
che, viceversa, proprio la precisazione della non applicabilità dei
limiti di risarcibilità dei primi due commi dell’art. 1 cit. al caso di dolo
o colpa grave “anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro

vettore”, vale ad attestare in modo inequivocabile come, per converso, in assenza di dolo o colpa grave del danneggiante, i limiti di risarcibilità debbano trovare necessariamente applicazione anche all’ipotesi in cui il vettore abbia affidato il servizio ad altro soggetto;
che, conseguentemente, la corretta interpretazione dell’art. 1 cit.
impone di ritenere che i limiti di risarcibilità ivi regolati trovano appli-

4

suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi di

cazione anche nel caso in cui il vettore abbia affidato il servizio a terzi;
che, sulla base di tale premessa, deve ritenersi che la sentenza
impugnata sia incorsa nella violazione della norma richiamata, da
tanto derivando la necessità di procedere alla cassazione di detta
sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che provvederà a

plinati dall’art. 1 della legge n. 450/1985 (nel testo in vigore dal
25/5/1993 al 27/2/2006), devono ritenersi applicabili anche nel caso
in cui il vettore abbia affidato il servizio ad altro vettore”;
che al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Napoli, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

uniformarsi il seguente principio di diritto: “i limiti di risarcibilità disci-

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