Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3420 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20947/2012 R.G. proposto da:

D.L.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

RUSSO LUIGI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. DI

ROSA VALERIO, in Roma, Via Nomentana, 295;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 30/32/12, depositata il 20 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, per maggior reddito imponibile conseguente all’applicazione degli studi di settore, contestando la pregnanza degli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria, asserendo non essere tali elementi supportati da ulteriori elementi di prova;

che la CTP di Caserta ha parzialmente accolto la domanda del contribuente rideterminando i ricavi e la CTR della Campania, con sentenza in data 20 gennaio 2012, ha rigettato l’appello del contribuente e l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo corretta la rideterminazione dei ricavi da parte del giudice di primo grado, rilevando che parte contribuente non ha addotto alcun elemento idoneo a contrastare le risultanze degli elementi parametrici di cui agli studi di settore, nonchè osservando che il reddito dichiarato dal contribuente non sarebbe idoneo a giustificare il sostentamento del proprio nucleo familiare;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, l’Ufficio ha depositato atto di costituzione senza svolgere difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce illegittimità della sentenza per extrapetizione (“ultra petitorietà”), e “violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo”; pur non indicando il ricorrente le norme violate del procedimento amministrativo, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha confermato la rideterminazione dei ricavi operata dalla CTP, anzichè statuire in ordine alla illegittimità dell’accertamento, accertando nel merito i redditi del contribuente e sostituendosi, così, all’Ufficio nel potere di accertamento, ritenendo che tale accertamento travalichi la causa petendi dedotta davanti al giudice tributario;

che con il secondo motivo si deduce “violazione delle norme in mete(di giusto procedimento e di diritto di difesa”, deducendo come l’avviso di accertamento si fondi unicamente sull’applicazione degli studi di settore, lamentando assenza di contraddittorio, nonchè erroneità della sentenza di appello (oltre che della sentenza di primo grado) nella parte in cui ha ritenuto di non porre a carico dell’Ufficio la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria;

che il primo motivo di ricorso è infondato, posto che il processo tributario non è un processo sull’atto, nè è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma conduce a una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’ufficio (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27560); il procedimento tributario non può, pertanto, limitarsi a una mera pronuncia rescindente dell’atto impugnato, ma deve giungere a una pronuncia di merito, sostitutiva dell’accertamento dell’ufficio (come anche della dichiarazione del contribuente: Cass., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 19750); è, pertanto, il rapporto sostanziale posto a fondamento dell’atto impositivo che costituisce il petitum sostanziale del procedimento tributario e che va compiutamente descritto e ripercorso dal giudice del merito (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25629), al fine di operare una motivata valutazione sostitutiva (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27574; Cass., Sez. V, 19 novembre 2014, n. 24611);

che correttamente, pertanto, la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rideterminato i ricavi;

che il secondo motivo è, invece, inammissibile sotto più profili, sia per assenza dell’indicazione delle norme di legge che si asseriscono violate – nè essendo evincibili tali norme dall’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931) – sia in relazione alla censura della sentenza nella parte in cui non avrebbe accertato i fatti costitutivi della pretesa tributv a, accertamento di pertinenza del giudice del merito ed escluso in questo giudizio, in quanto questione attinente all’apprezzamento delle prove, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), sia in relazione alle censure mosse avverso l’avviso di accertamento, posto che le nullità degli atti si convertono in motivi di impugnazione, che devono condurre a impugnare specifiche statuizioni della sentenza;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Ufficio intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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