Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3420 del 12/02/2013
Civile Decr. Sez. 6 Num. 3420 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Nella causa vertente tra:
LA POSTA GIULIANA (C.F.1,PSGLN62T571234C), rapp.ta e difesa dall’avv.
Giorgio Palma; domiciliato in Roma Via Ajaccio,14 presso lo studio “CLI,Q dell’avv. Antonio Colavincenzo;
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elett.te dom.ta in Roma Via dei Portoghesi,12
presso l’Avv.ra Gen.le dello Stato che la rapp.ta e difende;
Vista la comunicazione di regolarità di definizione della lite inviata
dall’Avvocatura Generale dello Stato che chiede dichiararsi cessata la materia
del contendere;
visto 1 – art. 39 connma 12 0 , del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge 111/2011 ),
visto l’art. 16 della legge 289/2012, visto l’art. 391 c.p.c.
Ritenuta l’opporttmità di disporre la compensazione delle spese
Dichiara estinto il processo, compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,
FEB
. ,,,3
Data pubblicazione: 12/02/2013