Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3420 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Zeno Carni s.n.c. di Zeno Gelsomina e C., in persona del legale

rapp.te pro tempore, nonche’ Z.G., Z.C. e Z.

A., tutti elettivamente domiciliati in Roma via dei Monti

Parioli 48 presso lo studio dell’avv. MARINI Renato, che unitamente

agli avv.ti Vincenzo Cesato e Giuseppe Marini li rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63.46.05. depositata in data 24.5.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

e sul ricorso proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliata in Roma via dei Monti

Parioli 48 presso lo studio dell’avv. Marini Giuseppe che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona dei Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62.46.05, depositata in data 24.5.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

e sul ricorso proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in Roma via dei Monti

Parioli 48 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentala e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliala in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64.46.05, depositata in data 24.5.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13.1.10 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

sentita la difesa svolta dall’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per il rigetto del

ricorso con vittoria di spese;

Udito il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per

il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come risulta dal ricorso contrassegnato dal 21951/06 RG, in data 7 maggio 2002 l’Agenzia delle Entrate di Napoli emetteva un avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 1996, ai fini Ilor, a carico della Zeno Carni s.n.c. di Zeno Gelsomina e C, esercente commercio di carni fresche, ed ai fini Irpef a carico dei rispettivi soci, con cui rettificava il reddito di impresa a seguito al mancato riconoscimento di costi dichiarati per un ammontare di L. 1.149.916.000, portandolo a L. 1.145.451.000. La rettifica traeva origine, secondo l’Amministrazione, da indagine della G. di F. riguardante importazioni di carne macellata da paesi CEE fatturate in capo ad interposte societa’, cartiere che provvedevano a fatturare a secondi acquirenti. In particolare, secondo il pvc della G. di F. di Nola, la contribuente aveva utilizzato fatture passive emesse dalla societa’ FIMA srl a fronte di operazioni commerciali inesistenti.

Avverso l’accertamento, la Zeno Carni ed i soci Z.A., C. e G. presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale lo rigettava. Anche il ricorso della socia Z.A. avverso la maggiore imposta Irpef e SSN notificatole con altro avviso di accertamento veniva respinto. Proponevano appello i contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Campania dopo aver provveduto alla riunione dei giudizi rigettava il gravame.

Come risulta dai ricorsi rispettivamente contrassegnati dal n. 21951/06 e dal n. 21953/06, Z.G. e Z.C. proponevano a loro volta, distintamente, ricorso avverso l’avviso irpef 1996. Entrambi i ricorsi venivano rigettati dalla CTP di Napoli con distinte sentenze le quali venivano impugnate davanti alla CTR Campania la quale rigettava i gravami. Avverso le dette sentenze nn 62/46/05, 63/46/05 e 64/46/05. rese dalla CTR Campania, i contribuenti hanno quindi proposto distinti ricorsi per Cassazione articolato in un unico motivo. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va ravvisata l’opportunita’ di una trattazione unitaria dei giudizi in esame per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva, sia pure parziale, sia oggettiva, vertendosi in tema di rapporto tra accertamento del reddito di partecipazione di un socio ed accertamento del reddito di una societa’ di persone. Ed invero, l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si puo’ accertare il reddito dei singoli se non accertando il reddito sociale e quest’ultimo condiziona l’accertamento del primo):

si e’ pertanto in presenza di un’imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure) per cui la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualita’ di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della societa’ (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), spazio che nella vicenda processuale de qua i singoli soci, come risulta dal giudizio 21953/06, hanno potuto avere esercitando la necessaria attivita’ difensiva anche in relazione all’accertamento del reddito sociale. Sulla base di tale premessa. viene quindi disposta la riunione dei giudizi contrassegnati dai nn. 21053/06, 21952/06 e 21951/06.

Giova aggiungere che l’evidenziato rilievo, riguardante la partecipazione dei singoli soci G., C. e Z. A. al giudizio avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso ai fini Ilor con riferimento al reddito societario, di cui al giudizio n 21953/06, comprova altresi’ l’assoluta infondatezza della comune doglianza svolta negli altri due giudizi con cui i ricorrenti G. e Z.C. hanno dedotto, ciascuno per proprio conto, l’illegittimita’ delle sentenze impugnate, le quali sarebbero state rese senza che essi avessero preso parte al giudizio relativo alla determinazione del reddito e prima che fosse stato esaurito il ciclo di formazione definitiva della posizione della societa’”.

Passando all’esame dell’unica ragione di doglianza, articolata dai contribuenti nel ricorso 21953/06 sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonche’ della motivazione insufficiente e contraddittoria, torna utile precisare che essa si fonda sulla considerazione che i giudici di appello avrebbero assolutamente omesso di pronunziarsi sull’eccezione proposta innanzi al giudice di prime cure e riproposta nel successivo giudizio circa “la totale mancanza sia nel pvc che nell’accertamento di materiale probatorio idoneo ad assumere il grado di prova”. Parimenti, “la pronuncia impugnata risulta(va) totalmente carente di qualsiasi riferimento logico giuridico posto a base del rigetto” con riguardo all’eccezione circa la natura del maggiore imponibile. La censura e’ assolutamente infondata in quanto la CTR ha espressamente chiarito le ragioni della propria decisione fondate da una parte sulla rilevanza degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e dall’altra sulla ritenuta corretta applicazione, da parte dell’Ufficio, dei principi giuridici che regolano la materia delle presunzioni. Ed invero – cosi’ puo’ riassumersi la motivazione della CTR – nel caso in esame la maggiore entita’ del reddito di impresa, rispetto a quello denunciato, conseguenza della indeducibilita’ di costi non riconosciuti, era stata correttamente desunta da fatti oggettivi ed incontrovertibili, quali le modeste dimensioni dell’impianto organizzativo della societa’ (depositi – celle frigoriferi di modeste dimensioni) rispetto alla movimentazione posta in essere nonche’ la carenza di struttura societaria e di punti – vendita da parte del preteso fornitore, la FIMA srl. Con la conseguenza che le approfondite indagini della Guardia di Finanza, risultanti dai relativi verbali circostanziati e precisi, consentivano di ritenere che la contribuente aveva intrattenuto con le societa’ indicate rapporti commerciali artificiosi concretizzatisi con l’inserimento in contabilita’ di costi inesistenti che, essendo percio’ indeducibili, comportavano un maggior reddito di impresa a fronte di tali elementi gli appellanti non avevano offerto elementi idonei a modificare la valutazione dei giudici di prime cure. Tutto cio’ premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Commissione regionale si sia non solo pronunciata sulle ragioni di doglianza sollevate dall’appellante, disattendendole in termini chiari ed univoci, ma abbia altresi’ argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Ne’ d’altra parte il motivo del ricorso in esame e’ riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativi dell’impugnata decisione.

Giova aggiungere infine che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimita’ non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimita’, (cosi’ Cass. n. 8808/08 in motivazione).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi 21953/06, 21951/06, e 21952/06, rigetta il ricorso 21953/06, assorbiti gli altri, condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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