Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 342 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5234/2012 proposto da:

M.N., MZZNLN34T24G659X, M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FIORINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE PERICA;

– ricorrenti –

contro

D.S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ANDREOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4579/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 11956 del 2004, questa Corte cassò la pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri quale giudice di appello, che: aveva rigettato la domanda con la quale gli attori M.L. e di M.N. (proprietari rispettivamente di due fondi iscritti in catasto al foglio (OMISSIS) del Comune di Gavignano mappali (OMISSIS) e 10) avevano chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di servitù di passaggio in favore dei loro fondi e a carico del fondo del convenuto D.S.F.; aveva accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva per interclusione del fondo di cui alla particella n. (OMISSIS); aveva invece rigettato analoga domanda di costituzione di servitù coattiva relativamente al fondo di cui alla particella n. (OMISSIS).

2. – La Corte di Appello di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio, ha rigettato le domande attoree.

3. – Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorrono M.N. e M.L. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso D.S.F..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va premesso che, a seguito della pronuncia di questa Corte, il giudice di rinvio è stato investito del compito di accertare la sussistenza della interclusione del fondo di cui alla particella n. (OMISSIS) (interclusione esclusa dal giudice di appello, con conseguente rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva) e del fondo di cui alla particella n. (OMISSIS) (interclusione riconosciuta invece dal giudice del gravame, con conseguente accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva), nonchè del compito di determinare l’indennità dovuta al convenuto per la servitù coattivamente costituita sul suo fondo.

Il thema decidendum del giudizio di rinvio verteva, perciò, esclusivamente sulle domande di costituzione di servitù coattiva; mentre rimaneva ferma la pronuncia di rigetto della domanda di riconoscimento dell’acquisto della servitù per usucapione, essendo su tale rigetto ormai disceso il giudicato.

2. – Ciò premesso, vanno esaminati i motivi di ricorso.

2.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 e 1062 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso che i fondi dei M. siano interclusi. Si deduce che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto che i fondi degli attori erano inclusi nella lottizzazione operata dalla “Parrocchia Arcipretale S. Maria Assunta” e che esisteva diritto di transito sulla strada di lottizzazione; erroneamente, inoltre, avrebbe valutato la contraria conclusione del C.T.U.; erroneamente, ancora, avrebbe preso in esame la lettera datata 21.10.1981 con la quale il Parroco della detta parrocchia aveva riconosciuto che i fondi dei M. erano serviti dalla strada di lottizzazione, trattandosi di documento prodotto solo nel giudizio di rinvio e, in quanto tale, inammissibile.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha esaminato la lettera di cui sopra, ritenendola implicitamente decisiva; la sentenza non è stata censurata sul punto, non avendo i ricorrenti lamentato alcun error in procedendo nè la violazione dell’art. 394 c.p.c..

La motivazione della sentenza, in ordine all’esclusione della sussistenza della interclusione è esente da vizi logici e giuridici, avendo la Corte territoriale giustificato congruamente il dissenso dalle conclusioni del C.T.U. e avendo considerato che lo stesso C.T.U. aveva rilevato che la stradella di lottizzazione conduce ai fondi degli attori, pur essendo interrotta da un cancello.

Per il resto il motivo si riduce in censure di merito relative all’apprezzamento delle prove testimoniali, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che, con la lottizzazione operata dalla Parrocchia, si sarebbe costituita una servitù di passaggio sulla strada di lottizzazione in favore dei fondi degli attori. A dire dei ricorrenti, non vi sarebbe la prova che la stradella di lottizzazione preesistesse alla lottizzazione stessa.

La censura è inammissibile, postulando essa una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, con riferimento alla ritenuta preesistenza della stradella rispetto alla suddivisione dell’originario fondo tra i vari proprietari dei lotti.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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