Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 342 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 342 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 9833-2012 proposto da:
STUDIO MITTIGA RAG. FRANCESCO SRL, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato RUFFOLO UGO, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INTERCOM SRL, in persona del suo Amministratore Unico legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio
dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso l’ordinanza n. R.V.G. 362/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA dell’1/03/2012, depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

resistente.

Rilevato che:
1. All’esito della pronuncia del lodo nel procedimento arbitrale
intercorso fra Studio Mittiga rag. Francesco s.r.l. e Intercom
s.r.1., il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 6 ottobre
2010, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a
provvedere sulla richiesta, proposta dalla Studio Mitfiga
Rag.Francesco, di dichiarazione di esecutorietà del lodo, stante
l’espressa indicazione, nella clausola compromissoria
sottoscritta dalle parti, del Tribunale di Locri presso il quale
sarebbe stato depositato il lodo per ottenerne l’esecutività.
2. Il Tribunale di Locri, successivamente adito a tal fine dalla
Studio Mittiga Rag.Francesco, ha reso la richiesta dichiarazione
di esecutorietà con decreto presidenziale del 5 novembre 2010.
3. La s.r.l. Intercom ha proposto reclamo avverso tale decreto del
Tribunale di Locri, in quanto emesso da giudice privo della
competenza territoriale, e la Corte di appello di Reggio Calabria,
Ric. 2012 n. 09833 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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è solo presente l’Avvocato Pottino Guido Maria difensore della

con ordinanza depositata in data 8 marzo 2012, ha accolto il
reclamo e revocato il decreto reclamato ritenendo competente il
Tribunale di Reggio Calabria. Ha rilevato la Corte di appello

nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede
dell’arbitrato, attribuisce al tribunale stesso la competenza
funzionale, non derogabile dalle parti ex art. 28 cod.proc.civ., a
provvedere in merito alla dichiarazione di esecutività del lodo.
4. La Studio Mittiga rag. Francesco s.r.l. chiede che, risolvendo il
conflitto negativo di competenza verificatosi tra il Tribunale di
Reggio Calabria e la Corte d’appello di Reggio Calabria, questa
Corte regolatrice indichi il giudice competente territorialmente
a provvedere circa la richiesta di provvisoria esecutività del lodo
arbitrale in questione, assumendo ogni necessario
provvedimento e statuizione.
5. La s.r.l. Intercom deposita memoria difensiva con la quale
chiede che si dichiari la inammissibilità della istanza,
contestando la sussistenza nella specie di un conflitto negativo
di competenza, rilevando il difetto di interesse della società
ricorrente al contenuto della decisione e la non qualificabilità
della ordinanza impugnata come pronuncia sulla competenza.
In subordine chiede il rigetto nel merito dell’istanza perché la
Ric. 2012 n. 09833 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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che l’art. 825 cod.proc.civ., prevedendo il deposito del lodo

pronuncia della Corte di appello appare conforme al disposto
dell’art. 825 cod.proc.civ.
6. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte e in sede di

regolamento di competenza.
Ritenuto che
7. In primo luogo, la richiesta d’ufficio del regolamento di
competenza in caso di conflitto positivo o negativo (art.45
cod.proc.civ.), non costituendo —a differenza del regolamento
ad istanza di parte- un mezzo di impugnazione bensì uno
strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice
l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al
quale compete la trattazione, interinale o provvisoria ma
comunque esclusiva, dell’affare, è compatibile con i
procedimenti in camera di consiglio, quale quello cui fa
riferimento la istanza di regolamento in esame (cfr.tra molte:
Cass.Sez.1 n.6892/04; n.18639/05; n.16959/11).
8. Nel caso in esame, avendo il Tribunale di Reggio Calabria,
precedentemente adito, ritenuto la propria incompetenza per
territorio sulla istanza di declaratoria di esecutività del lodo
(“dispone il non luogo a provvedere ..stante la rilevata incompetenza
territoriale..”) in ragione della espressa indicazione, nella clausola
Ric. 2012 n. 09833 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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adunanza camerale, chiede dichiararsi inammissibile il

compromissoria, del Tribunale di Locri, la Corte d’appello di
Reggio Calabria, investita del reclamo, proposto da parte
diversa da quella istante, avverso il successivo decreto di

avrebbe dovuto, una volta raggiunto il dichiarato
convincimento sulla incompetenza per territorio del Tribunale
di Locri in favore di quello di Reggio Calabria che si era già
espresso in senso opposto, richiedere d’ufficio a questa Corte il
regolamento di competenza a norma dell’art.45 cod.proc.civ.,
non trovando peraltro tale richiesta ostacolo né nella natura del
procedimento (come si è rilevato sopra al n.7), nè nel disposto
dell’art.44 cod.proc.civ. (perchè la Corte d’appello ha ravvisato
nella specie uno dei casi di competenza funzionale di cui
all’art.28 cod.proc.civ., per i quali non ricorre la preclusione
prevista dalla norma anzidetta), né nel disposto dell’art.38
comma 3 cod.proc.civ. (perché, nel procedimento camerale
delineato dall’art.825 cod.proc.civ., il contraddittorio si instaura
solo con la proposizione del reclamo alla Corte d’appello,
essendo la declaratoria di esecutività disposta con decreto
inaudita altera parte, il che esclude l’applicabilità in tale fase senza
contraddittorio della preclusione di cui alla norma anzidetta).
9. Quando il conflitto negativo di competenza non sia stato
Ric. 2012 n. 09833 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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declaratoria di esecutività emesso dal Tribunale di Locri,

portato ex officio alla attenzione di questa Corte regolatrice dal
giudice successivamente adito (nella specie, la Corte di Reggio
Calabria, sostituitasi per effetto del reclamo nei poteri del

denunziando il conflitto verificatosi (cfr.tra molte: Cass. Sez.3
n.7399/01; Sez.L n.1009/03; Sez.1 n.5713/13).
10. Deve dunque, per quanto sin qui considerato, ritenersi
ammissibile l’istanza rivolta a questa Corte dalla Studio Mittiga
rag.Francesco s.r.l.
11. Nel merito, va condiviso quanto argomentato dalla Corte
d’appello di Reggio Calabria, atteso che la competenza a
provvedere in merito alla dichiarazione di esecutività del lodo,
che l’art. 825 cod.proc.civ. attribuisce al tribunale nel cui
circondario è la sede dell’arbitrato —nella specie situata in
Reggio Calabria-, non è derogabile per accordo delle parti,
essendo così disposto dall’art. 28 cod.proc.civ. per i
procedimenti in camera di consiglio, tra i quali va annoverato il
procedimento in esame. Deve pertanto dichiararsi la
competenza del Tribunale di Reggio Calabria
12. La peculiarità della situazione processuale e la novità delle
questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle
spese del presente giudizio.
Ric. 2012 n. 09833 sez. M1 – ud. 05-11-2013
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Tribunale di Locri), spetta alla parte la facoltà di provvedervi,

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull’istanza, dichiara la competenza del
Tribunale di Reggio Calabria e compensa le spese del presente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre
2013.

giudizio.

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