Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 342 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 10/01/2011), n.342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria

depositata in data 3 giugno 2009 (proc. 5269/06 rgnr);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto la restituzione del ricorso alle

Sezioni Penali.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’assise di appello di Reggio Calabria in data 3 giugno 2009, che ha rigettato la richiesta della Procura di liquidare alcune fatture relative alla acquisizione di tabulati telefonici;

che il ricorso, proposto nelle forme del ricorso penale, non è stato notificato ad alcuno.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato promosso dall’ufficio del pubblico ministero, il quale si duole del fatto che la Corte d’assise di appello di Reggio Calabria abbia affermato la competenza della procura ricorrente in quanto ufficio che ha disposto l’acquisizione dei tabulati predetti, essendo il detto ufficio l’unico in grado di valutare il credito vantato dall’ausiliario;

che nella specie, ad avviso del Collegio, non viene in considerazione la competenza tabellare delle Sezioni civili della Corte a giudicare su detto ricorso;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un,, 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine a ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì se la competenza ad emettere il decreto di liquidazione spetti al pubblico ministero o al giudice penale: materia, che, sinora, è stata sempre trattata dalla 4^ Sezione penale;

che, pertanto, si rende opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale della Corte (v. nota in data 13 aprile 2010, prot. n, 5 B/10, del magistrato coordinatore dell’Ufficio esame preliminare ricorsi penali).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA