Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34197 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16292/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA DATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9778/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2013, R.G.N. 7195/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da V.A., aveva condannato l’Inps a corrispondergli la somma di Euro 15.766,34 oltre interessi legali a titolo di differenze economiche maturate sui ratei del trattamento pensionistico in godimento ancorato ai 35 anni di contribuzione ai sensi del D.L. 25 novembre 1995, n. 205, art. 4, successivamente convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11.

2. La Corte territoriale per quanto qui interessa ha accertato che, a norma del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12, l’ammontare della pensione dovuta agli iscritti al soppresso fondo speciale autoferrotramvieri è costituita dalla somma delle quote distinte ognuna con un coefficiente di rendimento (fino al 31.12.1992 quota A con aliquota fissa di rendimento del 2,50%, dal gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 quota B coefficiente 2,50% fino ad Euro 62.924,80 e per la quota eccedente 1,10%; quota C o B2 dal 1 gennaio 1995 2% su retribuzione pensionabile fino ad Euro 69.924,80 v. circolare Inps n. 164 del 23 luglio 1998) ed ha stabilito che, fermo l’importo della retribuzione annua pensionabile non contestato, la quota alla quale riferire l’anzianità convenzionale (B per il V., C per l’Inps) è, a norma della L. n. 11 del 2006, art. 4, l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 ed è su questa che va applicata la maggiorazione poichè, diversamente ragionando (ed applicandola sulla quota C o B2), si prevederebbe un’anzianità contributiva che, sia pure convenzionalmente, è maturata in data successiva al collocamento in pensione.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che articola un solo motivo al quale resiste con controricorso V.A. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 144, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11.

4.1. Sostiene l’INPS che, ove il lavoratore abbia avuto accesso alla pensione anticipata in quanto iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la pensione deve essere quantificata collocando l’accredito figurativo nella parte successiva al 31 dicembre 1994, e non in quella antecede come ritenuto dalla Corte di appello.

4.2. A tal fine osserva che il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, distingue il periodo fino al 31 dicembre 1995, con riguardo al quale il calcolo va effettuato secondo le norme del soppresso Fondo, da quello successivo a tale data, rispetto al quale si deve fare riferimento alle norme sull’assicurazione generale obbligatoria. Sottolinea che, per il primo periodo, la ripartizione in tre quote (A, B e C) è soggetta a coefficienti di rendimento differenti (A e B 2,50%, C 2%). Ritiene perciò che la maggiorazione concessa per accedere al pensionamento anticipato è utile anche ai fini del calcolo della pensione e deve sussistere all’atto del pensionamento. Conseguentemente essa può essere data solo dalla somma della contribuzione effettiva con quella figurativa, ex D.L. n. 501 del 1995, la quale diviene rilevante per il periodo successivo a quello di copertura della contribuzione effettiva e solo dopo la formazione della graduatoria e l’approvazione del piano di prepensionamento.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

5.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in controversie analoghe dove si è ritenuto che in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, conv. con modif. dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento (cfr. Cass. 29/08/2017 n. 20496 ed anche, recentemente Cass. 24/04/2019 n. 11242, 21/01/2019 n. 1506, 18/05/2018 n. 12328).

5.2. L’art. 4 del citato decreto-legge, sotto la rubrica “Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario”, per la parte che qui interessa, così prevede: “1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”.

5.3. La L. n. 724 del 1994, art. 17 (recante “Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni”) dispone che “Con effetto dal 10 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”.

5.4. Ai sensi del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, comma 3, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 10 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 10 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50 per cento; b) dal 10 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2,50 per cento; c) dal 10 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2 per cento.

5.5. La richiamata disposizione fissa al 31 dicembre 1994 l’anzianità contributiva del singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato, e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva (o l’età anagrafica), diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni.

5.6. La norma prevede altresì (comma 1, u.p.) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme del fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda.

5.7. Inoltre del citato art. 4, stesso comma 1, rende evidente la ratio di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (cfr. in tal senso, Cass. 12/01/2007, n. 515,10/01/2007 n. 252, 08/05/2004 n. 8787, 24/11/2003n. 17823 e n. 17822).

5.8. In sostanza i contributi sono figurativi perchè coprono un periodo di lavoro fittizio riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, e vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore. La natura figurativa di tale contribuzione è stata ribadita da numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, dell’anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa” (in questi termini cfr. Cass. n. 252 del 2007 cit e, tra le altre, Cass. 10/08/2006 n. 18145, 10/08/2006 nn. 18145 e n. 18151, 10/08/2005 n. 16835 e n. 8787 del 2004 cit.).

5.9. Tenuto conto perciò della finalità e della struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa, ne discende che essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva ed allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

6. L’opzione interpretativa qui accolta non si pone in pregiudizio delle ragioni del lavoratore, il quale se avesse continuato a lavorare senza beneficiare del prepensionamento avrebbe visto applicato il coefficiente del 2 per cento a tutta la contribuzione successiva al 31 dicembre 1994 (cfr. in tal senso Cass. n. 20496 del 2017).

7. In definitiva, in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal richiamato D.L. n. 501 del 1995, convertito nella L. n. 11 del 1996 cit., la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994. 8. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà ai principi su esposti e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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