Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34196 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. I, 15/11/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 15/11/2021), n.34196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5706/2016 proposto da:

L.D., in proprio e quale cessionario dei crediti vantati dalla

L. Costruzioni S.r.l. in liquidazione nei confronti del Comune di

Genova, e L.M., tutti e due quali cessionari al 50%

ciascuno dei crediti vantati dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e dal

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. nei confronti del Comune di Genova;

elettivamente domiciliati in Roma, Via Ariodante Fabretti n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Boggetti Desideria, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Lerici Antonio,

Carretto Giuseppe, Leproux Alessandro, Ricciardi Alessandra, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato Pafundi Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Morielli Anna, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., L. Costruzioni S.r.l.,

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che chiede l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto di citazione notificato in data 23/3/2007 il Fallimento (OMISSIS) SPA, L. Costruzioni SRL in liquidazione, L.D. e L.M., quali cessionari dei crediti del Fallimento (OMISSIS) SRL, convennero in giudizio il Comune di Genova dinanzi al locale Tribunale ed esposero che, con Delib. Giunta Comunale 7 agosto 1984, il Comune di Genova aveva aggiudicato l’appalto concorso per la realizzazione e direzione della gestione per due anni dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Genova Sestri Ponente all’ATI costituita da (OMISSIS) SPA, L. Costruzioni SRL e (OMISSIS) SPA, poi SRL, ed il relativo contratto era stato stipulato in data 19/12/1984; dichiarato il fallimento di (OMISSIS) SRL con sentenza del 1987, il rapporto era proseguito con le altre imprese fino al fallimento della capogruppo (OMISSIS) SPA, avvenuto nel marzo del 1997; proposero quindi plurime domande volte a far dichiarare la invalidità di clausole contrattuali, ad accertare la colpa del Comune per le ripetute sospensioni intervenute ed a conseguire il risarcimento del danno per i ritardi nello svolgimento del contratto e per il ritardato svincolo delle garanzie prestate dalle imprese. Il Comune, dopo aver riferito che il curatore del fallimento (OMISSIS) si era sciolto dal contratto di appalto, rappresentò – tra l’altro – di avere compensato il credito dell’Ente verso l’ATI con la somma di Euro 98.950,08, spettante all’ATI quale parziale riconoscimento delle riserve n. 10 e 11; contestò, quindi, le pretese fondate su altre riserve.

Il Tribunale, respinta ogni altra domanda, ritenne legittima la compensazione operata dal Comune, dichiarò ammissibile e fondata la domanda degli attori per l’importo richiesto per la riserva n. 7 nella misura di Euro 8.566,36 e, conseguentemente, condannò il Comune a corrispondere pro quota agli attori detta somma.

Proposta impugnazione dal Fallimento (OMISSIS) SPA, dalla L. Costruzioni SRL in liquidazione e da L.D. e L.M., quali cessionari dei crediti vantati dal fallimento (OMISSIS) SRL, la Corte di appello, dato atto che il Comune di Genova non si era opposto alle ulteriori cessioni di credito intervenute nelle more tra le parti, per quanto ancora interessa, ha respinto le censure con cui i soggetti riconducibili all’ATI avevano dedotto l’illegittimità della compensazione operata dal Comune.

In particolare, la Corte distrettuale ha osservato che il Tribunale aveva recepito i rilievi svolti dal Comune in merito alla compensabilità circa i crediti/debiti collegati all’appalto ed aveva fatto sua la ricostruzione contabile del Comune. Ha, quindi, respinto la contestazione circa la non applicabilità della L. Fall., art. 56, formulata dall’ATI – contestazione prospettata assumendo che i crediti del Comune erano sorti dopo il fallimento (dichiarato nel 1997), essendo emersi dal SAL finale del 10/6/1998, mentre i crediti originariamente vantati dal fallimento (poi ceduti) erano sorti anteriormente – ed ha affermato che i crediti/debiti intercorrenti tra il Comune e le imprese appaltatrici erano maturati sulla base di fatti generatori (il contratto di appalto) anteriori al fallimento, ancorché il singolo debito/credito fosse divenuto esigibile successivamente alla dichiarazione di fallimento, con l’effetto che la L. Fall., art. 56, era applicabile.

L.D., quale cessionario di tutti i crediti vantati da L. Costruzioni SRL in liquidazione nei confronti del Comune di Genova, ed ancora L.D. e L.M., quali cessionari al 50% ciascuno di tutti crediti vantati dal Fallimento (OMISSIS) nei confronti del Comune di Genova e di tutti i crediti vantati dal Fallimento (OMISSIS) SPA sempre nei confronti del Comune di Genova, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo. Il Comune di Genova ha replicato con controricorso, corroborato da memoria.

Il Procuratore generale ha rassegnato in forma scritta conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, L.D. e L.M. lamentano violazione o falsa applicazione dell’art. 1665 c.c. e L. Fall., art. 56.

I ricorrenti, rammentando che il Comune di Genova con la Delib. Giunta n. 1043 del 2006, art. 56, ebbe a porre in compensazione da una parte il credito vantato dallo stesso Comune nei confronti dell’ATI, relativo a lavorazioni rimaste ineseguite a seguito della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) SPA, e dall’altra il credito vantato dall’ATI nei confronti del Comune, relativo ai lavori di cui al 31 SAL del 10/6/1998, alla 29 revisione dei prezzi ed al riconoscimento parziale delle riserve n. 10 e 11, sollevate dell’appaltatrice nel corso dei lavori, una quota del quale era di spettanza della fallita.

La critica è rivolta alla statuizione della Corte di appello secondo la quale i debiti/crediti tra il Comune e le imprese appaltatrici erano maturati sulla base del fatto generatore costituito dal contratto di appalto, anteriore al fallimento, ancorché il singolo debito/credito fosse divenuto esigibile successivamente alla dichiarazione di fallimento: su tale preliminare considerazione ha applicato la compensabilità L. Fall., ex art. 56, affermando che “i crediti e debiti del fallito, ancorché con scaduti, possono essere compensati purché sia antecedente al fallimento il fatto generatore dei rispettivi crediti e debiti” (fol. 24 della sent. imp.), richiamando Cass. n. 8042/2003.

I ricorrenti, di contro, evidenziano che la compensabilità L. Fall., ex art. 56, presuppone che entrambi i crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento e sostengono che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che i crediti, portati in compensazione, erano entrambi sorti con la stipula del contratto di appalto (19/12/1984) e cioè ben prima del fallimento di (OMISSIS) SPA, perché il diritto dell’appaltatore al compenso, ex art. 1665 c.c., sorge solo con il collaudo positivo dell’opera e non già al momento della stipulazione del contratto.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Ai sensi dell’art. 1243 c.c.. “1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. 2. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.”; l’art. 1243 c.c., stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l’esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. Sez. U. n. 23225 del 15/11/2016).

L’istituto della compensazione, in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dalla legge fallimentare (Sez. U., Sentenza n. 775 del 16/11/1999), laddove non ricorra la specifica deroga ivi prevista dall’art. 56, comma 1, ove è detto “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.

In merito all’applicazione della L. Fall., art. 56, è stato, quindi, affermato che “La L. Fall., art. 56, prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilità dei debiti verso il fallito creditore, l’anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare e’, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito” (Cass. n. 8042 del 22/05/2003) ed è stato successivamente precisato che “La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento” (Cass. n. 21784 del 27/10/2015).

La decisione impugnata, pur avendo richiamato la decisione n. 8042/2003 non ha dato retta applicazione ai principi ivi espressi.

L’anteriorità al fallimento dell’esistenza dei crediti contrapposti attiene al profilo della “certezza” del credito, che costituisce presupposto inderogabile per la compensabilità in sede fallimentare, e va valutata in relazione alle fonti genetiche delle specifiche obbligazioni, di guisa che il rinvio al contratto di appalto concluso tra le imprese in bonis ed il Comune non risulta appagante perché la semplice conclusione del contratto di appalto non comporta la nascita di alcun diritto al corrispettivo in favore dell’appaltatore, stante la regolamentazione dei rapporti ex art. 1665 c.c., né in favore del committente.

Va inoltre rammentato che “Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto “ex nunc” a seguito dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2006), sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d’arte” (Cass. n. 23810 del 20/11/2015).

Alla luce di questi principi, è evidente che la necessità di accertare la fonte genetica delle specifiche obbligazioni e la loro anteriorità al fallimento non è soddisfatta dal mero rinvio al momento della conclusione del contratto di appalto, in special modo per i crediti vantati dall’amministrazione che sembrano essere emersi dal SAL finale del 10/6/1998, successivo alla dichiarazione di fallimento del 20/3/1997, quando il contratto di appalto era già stato sciolto.

3. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA