Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34195 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7861/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati IVAN CARIOLI e MASSIMILIANO

PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1672/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2014, R.G.N. 110/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Forlì e, in accoglimento del ricorso proposto da M.R., ha accertato il suo diritto alla totalizzazione dei contributi versati presso il Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, presso l’AGO e presso la Gestione separata ed ha condannato l’Inps all’erogazione della pensione di anzianità dal 1 luglio 2006 ed al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la L. n. 230 del 1997, art. 1, aveva previsto la soppressione del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali a decorrere dal 1 gennaio 1998 e l’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, degli spedizionieri non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo. Ha poi rammentato che a decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo fossero erogati dall’Inps. Ha sottolineato che, per effetto della delega contenuta alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 1, era stata disciplinata la totalizzazione dei contributi ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità prevedendo una serie di requisiti e ne ha accertato la sussistenza in capo a M. osservando che non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 2006 e quelle contenute nella L. n. 230 del 1997. Inoltre ha ritenuto che la citata L. n. 230 del 1997, ha previsto la conservazione della quota di pensione maturata al 31.12.1997, da erogarsi da parte della Gestione ad esaurimento in aggiunta al trattamento maturato presso l’AGO o presso la Gestione separata. Ha rilevato che il D.Lgs. n. 46 del 2006, art. 1, invece, ha previsto la facoltà per l’assicurato di chiedere il cumulo dei periodi maturati nelle diverse forme assicurative al fine di conseguire un’unica pensione. Ha ritenuto che ove non sia esercitata la facoltà di chiedere il cumulo dei contributi ai fini del conseguimento di un’unica pensione resta ferma la possibilità di ottenere la quota della pensione maturata nella gestione e che, ai fini della totalizzazione, non fosse di ostacolo la circostanza che la specifica gestione degli spedizionieri non fosse stata specificatamente richiamata. Ha osservato infatti che, alla data di approvazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, questa era stata già soppressa e tuttavia rientrava tra quelle previste dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps affidato ad un unico motivo al quale resiste il M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1,4 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Inps censura la decisione impugnata assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Deduce poi che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla L. n. 230 del 1997, aveva natura diversa rispetto alle gestioni dell’a.g.o. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale. Osserva che si sostanzierebbe in una forma previdenziale chiusa avente l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997. I contributi cristallizzati, perciò, non potrebbero essere oggetto nè di cumulo, nè di totalizzazione.

5. Lamenta, quindi, l’ente previdenziale che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che il D.Lgs. n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di conseguire un’unica pensione, trovasse applicazione nel caso di specie, quale trattamento più favorevole, nonostante i contributi versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo trattamento pensionistico poichè, ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230, tale contribuzione dava diritto, indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali. Assume, infine, che la gestione ad esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non costituisce forma esonerativa o sostitutiva dell’a.g.o. e, perciò, anche sotto tale profilo, la disciplina dettata dal menzionato Decreto n. 42 del 2006, sarebbe inapplicabile.

6. Il ricorso, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26245 ed i precedenti ivi richiamati oltre che recentemente Cass. 24/04/2019 11243) è infondato.

7. E’ stato infatti affermato, e va qui confermato, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, nè la restituzione dei contributi versati, sicchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 157.

8. Orbene, la questione posta in giudizio, fondata sull’invocata applicabilità del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, non può essere risolta mediante applicazione del principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la L. n. 233 del 1990, art. 16, non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230. Le pronunce di questa Corte che hanno affermato tale principio (Cass. nn. 16615 del 2011 e 17338 del 2012) sono state rese in riferimento a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, la L. n. 233 del 1990, art. 16, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori la cui pensione sia liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

9. La normativa della cui applicabilità ora si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinchè l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.

10. Con la L. n. 243 del 2004, venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (per quanto qui specificamente rileva) volte a: “d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”. In attuazione della L. n. 243 del 2004, venne emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva che “agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione”.

11. La controversia all’esame della Corte investe l’interpretazione del ricordato del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 e si discute se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma debba essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230.

12. A tale questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva, in contrario, il fatto che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (cfr. art. 1) atteso che tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997.

13. La L. n. 230 del 1997, non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, nè la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati. Conseguentemente la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione previstaa dal D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 (deve anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del cit. D.Lgs. n. 42, art. 4, seguirà le regole del sistema contributivo).

14. La L. n. 243 del 2004 e il D.Lgs. n. 42 del 2006, hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr. D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a), con riferimento alla facoltà, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove… indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”).

15. L’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997, precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione.

16. La portata non innovativa della modifica di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, induce ad escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella.

17. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi del D.Lgs. n. 42 cit., art. 1, comma 1 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo.

18. Rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Cost.), poichè porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicchè, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale.

19. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore dell’Avvocato Silvia Assennato e Massimiliano Pucci che se ne sono dichiarati antistatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’INPS dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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