Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34192 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20212/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

D.S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1178/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2013 R.G.N. 7460/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma (sentenza del 15.3.2013), ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS nei riguardi di D.S.R. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che (dopo aver rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps per inapplicabilità del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e quella di prescrizione) aveva accolto il ricorso del D.S. volto alla condanna dell’Inps alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una contribuzione di 35 anni ed ha confermato che la maggiorazione di cui al D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, rilevava anche ai fini della misura della pensione di cui l’appellante (ex dipendente dell’azienda romana di trasporto pubblico A.T.A.C. collocata anticipatamente in pensione) era titolare e, per l’effetto, ha condannato l’Inps al pagamento delle differenze pensionistiche conseguentemente dovutegli;

in pratica, la Corte distrettuale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la decadenza di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 38, posto che il ricorso in primo grado non era pendente al momento dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 98 del 2011; inoltre ha confermato che l’aumento figurativo o convenzionale dell’anzianità contributiva rilevava non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ma anche ai fini della misura della stessa prestazione;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con tre motivi;

D.S.R. è rimasto intimato nonostante la rinnovazione della notifica del ricorso disposta da questa Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria del 4 dicembre 2018 – 22 gennaio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo l’Inps deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che D.S.R. aveva chiesto l’accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi anteriormente alla data del 31.12.1994, al fine di godere del coefficiente di rivalutazione del 2,50%, in luogo di quello inferiore, pari al 2%, vigente per il periodo successivo, mentre la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi su tale specifica domanda, attribuendo, invece, il diverso diritto all’accredito, diritto, questo, già ottenuto dall’assicurata e non contestato; in pratica, l’Inps sostiene che non era in contestazione il fatto che spettasse al D.S. l’accredito figurativo corrispondente alla maggiorazione dell’anzianità assicurativa, mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione temporale di tale accredito, costituente il reale oggetto della domanda;

rilevato che col secondo motivo l’istituto ricorrente si duole dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire quello della richiesta di accertamento del diritto a che la maggiorazione di cui alla L. n. 11 del 1996, art. 4, fosse imputata alla quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1994, mentre dalla sentenza impugnata non era dato comprendere l’iter logico seguito dalla Corte nell’addivenire al convincimento di condannare l’Inps al pagamento della somma di Euro 20355,23, detratto quanto già versato; aggiunge il ricorrente che nemmeno poteva ritenersi valida l’affermazione della Corte di merito secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione dei conteggi presentati dall’istante, in quanto al contrario era stata diffusamente e specificamente contestata l’applicazione del coefficiente di rivalutazione del 2,50% sulla base del rilievo che l’accredito figurativo doveva essere collocato oltre il 31 dicembre 1994, con conseguente contestazione di qualsiasi conteggio fondato sul presupposto che la collocazione temporale corretta fosse quella pretesa dalla controparte;

col terzo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che ove volesse interpretarsi la decisione della Corte distrettuale come di accoglimento della tesi di parte avversa, che vuole l’accredito figurativo oggetto di causa collocato in epoca anteriore al 31 dicembre 1994, la sentenza stessa sarebbe viziata per le seguenti ragioni: a) dal testo della norma emerge che la contribuzione effettiva al 31.12.1994 era stata considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all’approvazione, ma il pensionamento non poteva che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione andava ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva accreditata nelle more dell’approvazione del piano e fino alla sua attuazione; b) pertanto, l’incremento figurativo doveva essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione;

rilevato che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati (come già deciso da questa Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 12328 del 2018), per le seguenti ragioni:

– è, anzitutto, corretto il rilievo dell’Inps secondo il quale la Corte di merito non si è pronunciata sul reale oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi anteriormente alla data del 31.12.1994, al fine della fruizione del coefficiente di rivalutazione del 2,50%, in luogo di quello inferiore; invece, la stessa Corte si è limitata a dichiarare che la maggiorazione di cui al D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, rilevava anche ai fini della misura della pensione di cui l’appellante era titolare, circostanza, questa, non contestata. Tanto premesso, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi affermando (Cass. Sez. L., n. 10946 del 26.5.2016; in senso conforme Cass. sez. lav. n. 20496 del 29.8.2017) che “in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, conv. con modif. dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 percento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento”. Infatti, l’art. 4 del citato Decreto Legge, sotto la rubrica “Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario”, per la parte che qui interessa, così prevede: 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”. Inoltre, la L. n. 724 del 1994, art. 17 (“Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni), così dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.” Infine, ai sensi del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, comma 3, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50%; b) dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2.50%; c) dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2%;

d’altra parte la tesi difensiva dell’Inps risponde alla lettera e alla “ratio” della norma. Invero, la norma fissa al 31/12/1994 l’anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva (o l’età anagrafica), diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni; la norma prevede altresì (comma 1, u.p.) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda;

oltretutto, del citato art. 4, stesso comma 1, rende evidente che il suo scopo è stato quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; Cass., 8 maggio 2004, n. 8787; Cass.,24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822);

in altri termini, i contributi sono figurativi perchè coprono un periodo di lavoro “fittizio” che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario a perfezionamento de diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore;

la natura figurativa di tale contribuzione è stata ribadita da numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, della anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa” (in questi termini, Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; e tra le altre, Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18151; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 8 maggio 2004 n. 8787);

quindi, tenuto conto della finalità e della struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa, ne discende che essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva;

allo stesso modo, la disciplina applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

rilevato, in definitiva, che in caso di pensionamento anticipato dei personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 del citato Decreto Legge deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994;

ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto, ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e che la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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