Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3419 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3419 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 1865-2015 proposto da:
COMMERCIALUNIONE

PRIMA

SRL

in

persona

dell’Amministratore Unico, legale rappresentante protempore Sig. GIANCARLO PANIZZA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2017
contro

2543

CMC PROGETTO SRL già MONDIALPOL ROMA SPA , in persona
del

suo

Amministratore

Unico,

Sig.

FRANCESCO

PALAZZETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

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Data pubblicazione: 13/02/2018

DELLA VITE 32,

presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPINA ALMAVIVA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO GIANNOTTA giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –

TORO ASSICURAZIONI SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4590/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

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nonchè contro

Rilevato che, con sentenza resa in data 8/7/2014, la Corte
d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, in accoglimento
dell’appello proposto dalla Mondialpol Roma s.p.a. (ora C.M.C. Progetto s.r.I.), e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato
la domanda proposta dalla Commercialunione Prima s.r.l. per la con-

furto, avvenuto nella notte tra il 25 e 26/4/2000, delle somme di danaro che la società attrice aveva depositato all’interno di una cassa
continua posta in corrispondenza di un proprio esercizio commerciale;
che, secondo la prospettazione della società attrice, in base agli
accordi contrattuali intercorsi con la Mondialpol, quest’ultima avrebbe
dovuto provvedere al ritiro di dette somme dalla cassa continua la sera del 24/4/2000;
che, tuttavia, tale termine era stato successivamente differito al
26/4/2000 sulla base di un accordo verbale di due dipendenti delle
società;
che, secondo la Commercialunione Prima s.r.I., tale accordo di differimento doveva ritenersi invalido (con la conseguente responsabilità
della Mondialpol per il furto subito), siccome non adottato in forma
scritta e concluso da un proprio dipendente privo dei necessari poteri
rappresentativi;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto viceversa insussistente alcun vincolo di forma, in relazione agli
accordi contrattualmente previsti dalle parti per la modificazione dei
termini del prelievo dalla cassa continua, e ha evidenziando come la
Commercialunione Prima s.r.l. non avesse provveduto, prima del furto in esame, a comunicare alla controparte alcuna limitazione del potere rappresentativo del proprio dipendente (da valutare alla stregua
delle norme di cui agli artt. 2203 e ss. c.c. in materia di attività
d’impresa), tenuto conto che tale potere di rappresentanza, in relazione alla modificazione dei termini del prelievo dalla cassa continua,

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danna della Mondialpol al risarcimento dei danni subiti a seguito del

era già stato in precedenza esercitato, dal medesimo dipendente, in
conformità alle consuetudini di rapporto invalse tra le parti;
che, avverso la sentenza d’appello, la Commercialunione Prima
s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi
d’impugnazione;
che la C.M.C. Progetto s.r.l. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363,
1366, 1368, co. 2, e 1369 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),
per avere la corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi
contrattuali intercorsi tra le parti con riguardo alla prevista modificazione dei termini del prelievo dalla cassa continua da parte della
Mondialpol, atteso che, in ragione della delicatezza degli interessi
connessi all’operazione di prelievo, delle relative implicazioni, sotto il
profilo della sicurezza e dei rapporti di assicurazione conclusi a tal fine dalla società ricorrente, nonché dalle pratiche generali interpretative seguite in loco, la prevista ‘comune intesa’ tra le parti, per la
modificazione dei ridetti termini temporali del prelievo, doveva necessariamente intendersi come da adottare in forma scritta;
che il motivo è infondato;
che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360,
n. 3, c.p.c.;
che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede
d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice dì

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che entrambe le parti hanno depositato memoria;

merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la
ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
che, nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad

mento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole
(ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza
dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi
della buona fede (art. 1366 c.c.), delle pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.) e dell’interpretazione delle espressioni polisenso
più ‘conveniente’ alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369
c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti
dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica
irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità icto °cui/ di un’interpretazione
contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o
all’oggetto del contratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti
della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata,
rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti
propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di
una non consentita valutazione di merito;
che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica
fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di signifi-

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affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradi-

cati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla
base di un’ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni
della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente

incertezze, piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale
delle parole (prive di alcun riferimento alla necessità della forma scritta per l’accordo sulla variazione delle date o degli orari dei prelievi
dalla cassa continua) (cfr. l’art. 1362 c.c.) al comportamento delle
parti posteriore alla conclusione del contratto (nel senso della raggiunta dimostrazione dell’avvenuta instaurazione di una consuetudine
incline a procedere a tali modificazioni in modo informale), sì da
sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente
in questa sede di legittimità;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2203, 2204, 2206, 2207, 2209 e
2210 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso
esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato le
norme in materia di rappresentanza degli addetti alle attività di impresa, non avvedendosi che la collocazione lavorativa del dipendente
della Commercialunione Prima Srl che ebbe a concordare lo spostamento della data del prelievo dalla cassa continua, escludeva in radice la possibilità che lo stesso disponesse della legittimazione a provvedervi, tenuto conto della documentata conoscenza, da parte della
Mondialpol, di tali limitazioni, ben sapendo quest’ultima come detto
dipendente non fosse la persona che ebbe a sottoscrivere il contratto
oggetto di esame, ed essendo nota alla Mondialpol (secondo quanto
risultante dalla documentazione analiticamente richiamata in ricorso)

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congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue

la specifica collocazione dello stesso dipendente presso un puntovendita del tutto diverso da quello corrispondente alla collocazione
della cassa oggetto del furto;
che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe trascurato di
esaminare i fax depositati in giudizio della Mondialpol, dai quali era

giorni del prelievo dalla cassa continua dovessero essere formalizzate
per iscritto, con la conseguente attestazione dell’inattendibilità della
prova testimoniale viceversa utilizzata dal giudice d’appello ai fini del
rigetto della domanda proposta dalla società ricorrente;
che le censure illustrate sono inammissibili;
che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso
le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli
elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i
limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art.
360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la
denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già
della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art.
360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della Commercialunione, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto
in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

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emerso come le comunicazioni relative alla variazione degli orari e dei

che, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito ogget-

che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il
fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora
il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053
del 07/04/2014, Rv. 629831);
che, pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il
principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le
odierne doglianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già il preteso ricorso di omissioni rilevanti ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo
risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo
risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di
un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

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to di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della
sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo alla mancata corretta determinazione dell’importo risarcitorio dovuto dalla controparte;
che il motivo è inammissibile, quando non sostanzialmente assor-

che, infatti, la corte d’appello – come peraltro riconosciuto dalla
stessa società ricorrente – lungi dall’omettere di pronunciarsi sul motivo di gravame richiamato, ha piuttosto ritenuto di doverne considerare (sia pure implicitamente) assorbita la rilevanza a seguito del rigetto della principale domanda risarcitoria originariamente proposta
dalla società attrice;
che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione,
dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento del
doppio contributo ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in euro 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

9

bito dal rigetto dei precedenti;

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

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