Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3419 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15999/2014 R.G. proposto da:

Dolce & Gabbana Trademarks Srl, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Briguglio Eugenio e Boccalatte Gianluca, con domicilio eletto

presso l’Avv. Mocci Ernesto, in Roma via Germanico n. 146, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Visentini

Gustavo e Malatesta Alfonso Papa, con domicilio eletto presso i

medesimi in Roma Piazza Barberini n. 12, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 174/35/13, depositata in data 12 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre

2019 dal Consigliere Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Fatto

RILEVATO

Che:

Dolce & Gabbana Trademarks Srl impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 30/07/2009 ed emessa per maggior Ires ed Irap dovute, oltre interessi e sanzioni, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, con riguardo all’importo, ivi richiesto, per compensi di riscossione, determinato, ove il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, in Euro 204.223,17, mentre, se successivo a tale termine, in un importo quasi doppio.

La contribuente deduceva che il pagamento dell’aggio nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella era stato introdotto dal D.L. n. 262 del 2006, modificativo del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, sicchè, attesa la natura afflittiva della norma, era esclusa la sua applicazione retroattiva a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

L’impugnazione era respinta dalla CTP di Milano. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Dolce & Gabbana Trademarks Srl ricorre per cassazione con cinque motivi, con cui solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 53,3 e 97 Cost. e chiede rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Resiste Equitalia Nord Spa con controricorso.

Entrambe le parti depositano altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. dalla L. n. 2 del 1999.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente disconosciuto la natura sanzionatoria dell’aggio, da cui l’illegittima applicazione retroattiva del nuovo regime.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulla natura sanzionatoria dell’aggio stesso.

1.2. Il terzo motivo ripropone la medesima censura di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.3. Il quarto motivo propone nuovamente la censura come omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, individuando il fatto decisivo nell’interpretazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17.

1.4. Il quinto motivo denuncia, sulla stessa questione, violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e, dunque, omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.5. Nel corpo del ricorso, e del primo motivo in particolare, solleva, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 cit., come successivamente modificato, in relazione agli artt. 3,24,53 e 97 Cost., e chiede rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia in quanto disciplina integrante un aiuto di Stato.

2. Tutte le doglianze investono una unitaria questione – ossia la legittimità della richiesta nei confronti del contribuente del compenso di riscossione, cd. aggio, anche anteriormente ai 60 giorni dalla notifica della cartella – sicchè vanno esaminate congiuntamente.

2.1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità del ricorso per aver la contribuente proposto la medesima questione sotto diversi motivi ex art. 360 c.p.c. e, dunque, per contraddittoria e carente indicazione dei motivi stessi.

Il giudizio di cassazione, infatti, è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che è il singolo motivo di ricorso che deve possedere, necessariamente, i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c..

Non osta, dunque, che la medesima questione possa essere proposta – come avvenuto nella specie – sotto diversi versanti ove la prospettazione sia ritualmente formulata e, eventualmente, con una gradata articolazione.

3. I motivi, peraltro, vanno tutti disattesi. In particolare:

– il secondo motivo è infondato avendo la CTR espressamente statuito sulla questione, ritenendola infondata avendo qualificato l’aggio come “rimborso dei costi dell’Agente della riscossione”, in evidenza incompatibile con la dedotta natura sanzionatoria, ed avendo, poi, ritenuto infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale;

– il terzo motivo è inammissibile poichè, venendo censurato un error in procedendo la doglianza – comunque di identico contenuto rispetto alla precedente – doveva essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

– il quarto motivo è inammissibile non potendo essere censurata una norma di legge o la sua interpretazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, neppure essendo tali elementi prospettabili come fatto decisivo;

– il quinto motivo è inammissibile poichè assente – in evidenza per quanto sopra rilevato – una omessa motivazione, la censura si limita a contestare la sufficienza e congruità del ragionamento in diritto operata dalla CTR.

4. Parimenti infondato è il primo motivo.

4.1. Questa Corte, in merito alla medesima specifica questione, concernente una cartella che si riferiva a violazioni relative all’anno di imposta 2004 ed era stata formata e notificata nel 2008, ha avuto modo di affermare che “l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo. Nella specie, la cartella di pagamento è stata formata nel 2008, sicchè era soggetta alla disciplina in vigore dal 2006, anche se i fatti imponibili risalivano al 2004” (Cass. n. 5154 del 28/02/2017 in motivazione; da ultimo Cass. n. 3524 del 14/02/2018).

La natura non sanzionatoria dell’aggio, e quindi accessoria del tributo, è stata confermata, del resto, non solo dalla giurisprudenza tributaria (v. anche Cass. n. 24020 del 2016, che lo definisce come il “compenso spettante al concessionario esattore”), ma anche dalla giurisprudenza non tributaria, ed in specie da quella fallimentare (v. Cass. n. 11230 del 10/05/2013, secondo la quale “l’aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso”; in termini analoghi v. Cass. n. 7868 del 03/04/2014; Cass. n. 25932 del 23/12/2015).

4.2. Nè sono condivisibile le argomentazioni in ricorso, secondo cui una volta sorta la debenza del tributo, il contribuente null’altro può fare che attendere l’emissione e la notifica della cartella esattoriale, che, oltre ad essere palesemente infondate, non sono nè pertinenti, nè rilevanti ai fini della spettanza del suddetto compenso.

4.3. Ne deriva che all’aggio, in quanto compenso (e non sanzione) come correttamente affermato dalla CTR, è applicabile la normativa del tempo in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall’anno d’imposta afferente la pretesa.

5. Infondata è poi la questione di legittimità costituzione.

Va ribadito, infatti, che, come già affermato nel citato precedente n. 5154 del 2017 (seguita poi da Cass. n. 1311 del 19/01/2018 e Cass. n. 333236 del 21/12/2018), “la natura retributiva e non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, nè che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella”.

Nè, quanto al meccanismo di determinazione dell’aggio, può ritenersi la modifica del 2006 in contrasto con l’art. 3 Cost., posto che, al contrario, la normativa cerca di distinguere tra zone geografiche e non tratta allo stesso modo situazioni diseguali.

Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto ai contribuenti che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra poi nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre a variare una situazione preesistente, ma, purchè non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, nella specie insussistente, non possono esser considerate come violazioni dell’art. 3 Cost..

Discende dalla natura del compenso l’irrilevanza del parametro di costituzionalità di cui all’art. 25 Cost., neppure ponendosi una questione di retroattività.

Nè, infine, si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost, ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore oltre alla mera notifica, non emergendo in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

6. Da ultimo, non sussistono i presupposti per proporre questione pregiudiziale alla Corte di giustizia circa la compatibilità della disciplina sui compensi di riscossione apprestata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, nel testo vigente ratione temporis, con il divieto di aiuti di Stato fissato dall’art. 107 TFUE.

Infatti, anche a prescindere dal rilievo che si può fondatamente dubitare che l’Agente della riscossione operi come una impresa poichè non agisce come operatore economico e non dispone di margini di discrezionalità, sicchè il suo intervento non integra un comportamento anticoncorrenziale (v. Corte di Giustizia, sentenza 11 settembre 2003, in C-207/01, Altair Chimica c. Enel distribuzione Spa, relativa all’ipotesi in cui l’ente riscuoteva, per conto dello Stato, con la bolletta i sovrapprezzi sulla fornitura elettrica), non sussiste alcun ragionevole dubbio in ordine alla valutazione che la disciplina in questione non rappresenti un aiuto di Stato.

6.1. Secondo la ripetuta e consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. sentenza 20 settembre 2017, in C-300/16, Frucona Kogice a.s.; sentenza 6 marzo 2018, in C-579/16, FIH Holding A/S), la qualificazione come aiuto di Stato esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate dall’art. 107 del TFUE e, dunque, “in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

6.2. Orbene, le suddette condizioni non ricorrono.

In primo luogo, il concetto di “aiuto”, pur comprendendo qualsiasi intervento che attenui gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa, implica comunque la medesima natura delle sovvenzioni in senso stretto e l’idoneità a produrre i medesimi effetti (sentenza 21 marzo 2013, in C-405/11, Buczek Automotive, punto 30), circostanza che non si realizza nella vicenda in esame, in cui non è fatto ricorso a risorse statali.

Parimenti assenti sono le ulteriori condizioni posto che nessun soggetto diverso potrebbe svolgere l’attività di riscossione mediante ruolo per conto dello Stato, neppure ponendosi un problema di concorrenza, nazionale o comunitaria, nè di concessione di vantaggio selettivo al beneficiario.

Quanto all’asserita “maggiore difficoltà di penetrazione delle imprese straniere operanti nel medesimo settore”, la circostanza, oltre ad essere meramente presunta (da cui la sua irrilevanza: v. Corte di Giustizia, sentenza 15 maggio 2019, in C-706/17, AB “Achema”), sarebbe, in ipotesi, riferibile non alla posizione dei soggetti “beneficiari” dell’aiuto (cui verrebbe conferito un vantaggio selettivo con incidenza sugli scambi Europei) ma a coloro che sono soggetti alla procedura di riscossione coattiva.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato

Le spese vanno integralmente compensate attesa la pregressa esistenza di difformi pronunce nella giurisprudenza di merito e il successivo consolidarsi degli orientamenti di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese per ogni fase e grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA