Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3419 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15314/2005 proposto da:

D.P.R., D.P.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CICERONE Marco

Tullio;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASTRANGELO Pietro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2005 della Corte Appello di LECCE SEZ.

DIST. CORTE D’APPELLO di TARANTO, depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6.5.94 D.P.R. citò al giudizio del Tribunale di Taranto M.M. al fine di sentirla condannare al pagamento del corrispettivo di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti su un immobile della convenuta,concesso in comodato al figlio della medesima, che aveva sposato la figlia dell’attore, P.E.. Costituitasi la convenuta,chiese il rigetto della domanda,eccependo che i lavori erano stati richiesti proprio dalla figlia dell’attore, di cui chiese ed ottenne la chiamata in giudizio,onde esserne manlevata.

Costituitasi quest’ ultima, eccepì a sua volta di non essere tenuta al pagamento, poichè le opere erano state commissionate dalla proprietaria al padre prima che ella ed il marito, da cui si era successivamente separata, andassero a vivere nell’immobile. Con sentenza del 12.11.01 il goa della sezione stralcio del tribunale adito condannò la M. e la D.P. al pagamento in favore dell’attore delle rispettive somme di L. dieci e sedici milioni, regolando le spese secondo soccombenza.

Appellata, in via principale, dalla M., ed incidentale per quanto di rispettivo interesse dal D.P., la suddetta decisione veniva riformata dalla Corte di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 2.3-6.4.05, che, accolto il gravame principale e disattesi quelli incidentali, ha respinto la domanda di D.P. R. nei confronti della M., condannandolo al rimborso delle spese del doppio grado in favore della convenuta, in solido e limitatamente a quelle di secondo grado con la figlia D.P. E.. Premesso che l’attore aveva confessato in udienza che l’alloggio era stato concesso in uso gratuito ad entrambi gli sposi e che le spese di manutenzione gravano sul comodatario, il quale ha diritto al rimborso di quelle straordinarie solo se necessari e ed urgenti, ma non essendo possessore, nè terzo,non può invocare i principi di cui agli artt. 1150 o 936 c.c., accertato che i lavori, come testimoniato da un figlio dell’attore esecutore materiale, erano stati commissionati e disposti dai due coniugi, dopo che l’alloggio era stato messo a loro disposizione, esclusa la necessità ed urgenza degli stessa la corte perveniva alla conclusione che la M. non fosse la titolare passiva del rapporto dedotto in giudizio,restando pertanto assorbita la domanda di garanzia impropria.

Contro tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, D.P.R. ed E..

Ha resistito con controricorso M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c., con connesse omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, censurandosi l’argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui il costo delle opere di manutenzione dell’immobile, in quanto non necessarie ed urgenti, avrebbe dovuto gravare sulla comodataria, per non aver tenuto conto che i due sposi, come risultato dall’istruttoria, erano andati ad abitare nell’immobile nel periodo natalizio del 1993, quando le opere erano state da tempo ultimate; sicchè, perfezionandosi il contratto di comodato soltanto con la consegna del bene, gli stessi, e segnatamente la D.P., non avrebbe potuto essere considerati obbligati al pagamento delle suddette spese.

Con il secondo motivo si censura, per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” la sentenza impugnata, per aver attribuito decisivo rilievo alla testimonianza di D.P.P., figlio dell’attore, tuttavia travisandone le effettive dichiarazioni, attribuendogli l’affermazione, in realtà non resa, secondo cui i lavori sarebbero stati commissionati e disposti dai due coniugi, pur essendosi il medesimo limitato a riferire che “le disposizioni sui lavori venivano date” dai medesimi e che “qualche volta interveniva la M.”; in realtà solo quest’ultima, come riferito dal suddetto e da altra teste, D.P.G., avendolo appreso durante una riunione conviviale natalizia, avrebbe ordinato l’esecuzione dei lavori, impegnandosi al relativo pagamento, sia pure “con comodo”.

Con il terzo motivo si deducono ulteriori omissione, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, in relazione alla non ravvisata necessità ed urgenza delle opere, argomentazione che sarebbe stata anch’essa basata su affermazione mai resa dal teste D.P., quella secondo cui “i due appartamenti” (uno dei quali destinato agli sposi) “erano già stati ottenuti in modo tale che la coppia potesse sistemarsi”. Tale affermazione si porrebbe in illogico contrasto con l’altra, secondo cui, una volta compiuti da altra ditta radicali lavori di trasformazione dell’unico originario in due alloggi (implicanti demolizione del solaio, scopertura del tetto, abbattimento di pareti e modifica della scala), le successive opere di completamento e rifinitura, in concreto compiute dall’attore, non fossero – come in realtà lo furono – necessarie ed urgenti; tanto più che la stessa M. aveva affidato anche quelle analoghe, relative all’altro alloggio, al D.P..

Tanto premesso, giova anzitutto evidenziare, ai fini della disamina delle suesposte censure, come la corte di merito abbia desunto la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, derivante da un contratto di appalto, da un duplice ordine di criteri: a) normativo, in base al quale le spese di manutenzione di un bene oggetto di comodato, anche se straordinarie, ove non necessarie ed urgenti, gravano sul comodatario, ai sensi dell’art. 1808 c.c.; b) fattuale, sulla base della testimonianza (ritenuta particolarmente attendibile perchè proveniente proprio dal figlio dell’attore, esecutore materiale delle suddette opere), secondo cui a “commissionare” i lavori erano stati in concreto, i comodatari (vale a dire la D. P. ed il figlio della M.) e non anche la convenuta proprietaria dell’immobile.

Orbene, di tali criteri, decisivo e rilevante deve ritenersi solo quello sub b), considerato che, nell’ambito del rapporto di appalto, è il committente, quale che sia il suo diritto sulla cosa oggetto dei lavori appaltati, che assume l’obbligazione di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 1665 c.c., nei confronti dell’appaltatore, il quale, tenuto conto della natura personale del rapporto de quo, non può anche rivolgersi nei confronti del proprietario della cosa suddetta, ove questi sia rimasto estraneo al contratto. Il criterio sub a), invece, attenendo alla ripartizione, interna al rapporto di comodato, delle suddette spese tra comodante e comodatario, poteva assumere rilievo soltanto ai fini di una eventuale azione (nella specie non esercitata) di rivalsa nei confronti della proprietaria,da parte dei comodatari-committenti, per il rimborso di spese relative ad opere necessarie ed urgenti disposte di loro iniziativa.

Dalle suesposte considerazioni deriva l’inammissibilità del primo motivo, ancor prima che per la evidente attinenza ad accertamenti di fatto (circa la contestata epoca di inizio del comodato), per la sua concreta irrilevanza, in quanto diretto a censurare un’argomentazione, quella desunta dall’art. 1808 c.c., che, sebbene particolarmente valorizzata dalla corte di merito, non poteva assumere valenza decisiva ai fini della risoluzione della controversia, a differenza della rimanente ratio decidendi, censurata nel secondo.

Fondato è invece il secondo motivo, non avendo spiegato la corte di merito le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle rimanenti parti della testimonianza di D.P.P. e di quella della di lui sorella G. (testualmente riportate, in ossequio al principio dell’autosufficienza, nel mezzo d’impugnazione), in entrambe le quali era stato riferito come, nel corso di una riunione conviviale natalizia tra le due famiglie,fosse intervenuto un accordo, secondo cui i lavori in questione sarebbero stati eseguiti dal padre della sposa e pagati “con comodo” dalla madre della sposa,proprietaria dell’immobile. Inoltre, dal contenuto testuale della deposizione di D.P.P. (peraltro trascritta anche nel controricorso), si rileva soltanto che, nel corso della successiva esecuzione di tali lavori i due sposi impartivano disposizioni sulle concrete modalità di sistemazione dell’alloggio loro destinato; circostanza quest’ultima che, significativa soltanto di un interesse di fatto correlato alla specifica destinazione abitativa conferita all’immobile, non appare sufficiente a sorreggere l’affermazione, attribuita dalla corte al teste senza alcun riscontro testuale, che a “commissionare” quelle opere fossero stati i suddetti, e non invece, la M., la quale pur si era in precedenza impegnata al relativo pagamento e, stando alla stessa testimonianza, interveniva nel corso della esecuzione, sia pur con minore assiduità del figlio e della nuora.

Evidente pertanto risulta l’insufficienza della motivazione,in punto di valutazione di circostanze decisive ai fini dell’individuazione dell’effettiva committente delle opere de quibus, come tale tenuta al pagamento del corrispettivo.

Rimanendo conseguentemente assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte salentina, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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