Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34187 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18029/14 R.G. proposto da:

NUOVA ARCIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso,

dall’avv. Franco Marcolini, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Antonio Conte, in Roma, via Carlo Poma, n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 è elettivamente

domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 43/9/13 depositata in data 20 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

La società Nuova Arcione s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi e rideterminato le perdite d’impresa dichiarate dalla contribuente, recuperando a tassazione maggiore imponibile ai fini IRAP e I.V.A.

In particolare, con l’atto impositivo si contestava alla società l’antieconomicità dell’operazione con la quale, in costanza di rapporto di locazione con la Prince s.r.l., aveva raggiunto con quest’ultima un accordo in data 20 dicembre 2000 convenendo la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 1999, l’acquisizione, entro il 31 dicembre 2001, di tutte le attrezzature e gli impianti precedentemente acquistati dalla Prince s.r.l. per l’esercizio dell’attività di discoteca “Prince” e la concessione in affitto alla stessa Prince s.r.l. dell’azienda discoteca “Prince”, costituita dall’immobile e dalle attrezzature, dagli impianti e dagli arredi da acquistare entro il 31 dicembre 2001, pattuendo un canone di affitto di lire 696.000.000, oltre I.V.A., ritenuto non congruo dall’Ufficio.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non dimostrato che il canone di locazione dell’azienda non rispondesse alle condizioni di mercato all’epoca esistenti.

Interposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame, rilevando che la pretesa fiscale poggiava sia sull’antieconomicità dell’operazione di acquisizione dei beni strumentali e di manutenzione dell’immobile con accensione di mutuo, sia sul mancato adeguamento del canone di affitto e che in ogni caso la contribuente non aveva dimostrato la ragionevolezza economica dell’operazione.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la Nuova Arcione s.r.l., con due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione e memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c..

Assume che i giudici regionali hanno errato nel ritenere sussistenti i presupposti per accertare maggiori ricavi con metodo analitico-induttivo, in quanto l’unico elemento posto a sostegno della pretesa fiscale è costituito dalla pretesa antieconomicità del contratto di affitto di azienda stipulato con la Prince s.r.l. nel 2000 a fronte dell’obbligo assunto di acquistare dalla stessa società beni di rilevante valore.

Ad avviso della ricorrente, sebbene sia vero che l’antieconomicità può costituire presupposto sufficiente per disattendere la contabilità e procedere con accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), essa non costituisce elemento idoneo per determinare il canone di affitto corrente all’epoca, posto che quello indicato dall’Ufficio non è correlato a dati di fatto concreti e contrasta con la regolamentazione contrattuale, ossia con l’accordo stipulato nel dicembre 2000 con la Prince s.r.l., richiamato nel contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 22 dicembre 2000.

Evidenzia, al riguardo, che risulta documentato che ha accettato di concedere in affitto l’azienda discoteca al maggior canone annuo di lire 696.000.0000 (rispetto al canone di lire 350.000.000 previsto per la locazione del solo immobile), trattandosi di importo sufficiente per il pagamento delle rate di mutuo e per le spese e congruo in relazione ai più modesti canoni praticati nella stessa zona per aziende similari.

La Commissione regionale, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto certo che l’acquisto delle attrezzature utilizzate per la gestione della discoteca fosse avvenuto nel 1999 e che successivamente avesse poi dato in affitto l’azienda alla Prince s.r.l., ma tale circostanza non rispondeva al vero, in quanto aveva acquistato, nell’anno 2001, dalla Prince s.r.l. le attrezzature da quest’ultima precedentemente acquistate e ciò sulla base di un accordo risalente al dicembre 2000, menzionato espressamente nella premessa del contratto di affitto d’azienda del 22 dicembre 2000.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente ed errata motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ribadendo che i giudici di appello avrebbero erroneamente affermato un fatto escluso dalla documentazione, ossia l’acquisto, nell’anno 1999, dalla società Prince s.r.l. di tutte le attrezzature utilizzate per la gestione della discoteca e successivamente concesse in affitto d’azienda, fornendo in tal modo una ricostruzione viziata della fattispecie concreta dedotta in giudizio che incide sull’apparato motivazionale della sentenza.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

4. I giudici di appello hanno avallato la rettifica dell’Ufficio sulla base di più elementi convergenti che inducono ad escludere la dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e delle disposizioni codicistiche in materia di presunzioni ed onere della prova, oltre che il vizio motivazionale.

Dall’avviso di accertamento, ritrascritto nel ricorso per cassazione in omaggio al principio di autosufficienza, si evince che la odierna ricorrente, dopo avere acquistato in data 28 marzo 2000 dalla L.S. F.N. e C. s.n.c. la proprietà dell’immobile ad uso discoteca, è subentrata alla stessa nel contratto di locazione dell’immobile in corso con la Prince s.r.l. con atto stipulato in data 20 dicembre 2000 ed ha poi concesso in locazione il complesso aziendale alla stessa Prince s.r.l. per un canone di Euro 359.454,00, impegnandosi sia ad acquistare, entro il 31 dicembre 2001, i beni mobili strumentali collocati nell’immobile destinato ad uso discoteca, già di proprietà della Prince s.r.l. – che, in qualità di conduttore dell’azienda, ha continuato ad utilizzarli sia a sostenere i costi per la manutenzione straordinaria dell’immobile.

Risulta pure dall’atto impositivo che nel 2001 ha effettivamente acquisito i beni mobili strumentali e sostenuto spese per la manutenzione dell’immobile, accedendo a mutui e finanziamenti che hanno comportato una lievitazione degli oneri finanziari per debiti verso le banche, con conseguente incidenza sul risultato di esercizio, mentre il canone di locazione dell’azienda corrisposto dalla Prince s.r.l. tra il 2001 ed il 2002 non ha subito variazioni, nonostante l’accresciuto valore economico della stessa azienda.

Tali circostanze non sono state contestate dalla contribuente, nè contrastate con prove di segno opposto idonee a giustificare le scelte economiche effettuate, dalle quali sono scaturite consistenti perdite di esercizio non solo nell’anno oggetto di accertamento, ma anche negli anni successivi, e la adeguatezza del canone di locazione dell’affitto d’azienda.

4.1. La Commissione regionale, muovendo da tali risultanze, ha confermato la ricostruzione dell’Ufficio, sul presupposto dell’antieconomicità dell’operazione di acquisizione dei beni strumentali e di manutenzione dell’immobile, che ha costretto la società a contrarre debiti con le banche, e dell’incongruità del canone di locazione dell’affitto d’azienda in ragione del suo mancato adeguamento all’incremento patrimoniale che l’azienda ha conseguito per effetto dell’acquisto, da parte della contribuente, dei beni strumentali di proprietà della Prince s.r.l., la quale ha potuto continuare ad utilizzarli per la gestione della discoteca senza sopportare ulteriori costi.

L’apprezzamento svolto dai giudici di merito appare in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, “in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è del tutto legittimo l’accertamento su base presuntiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d),” (Cass. n. 1821 del 9/2/2001; Cass. n. 11645 del 17/9/2001; Cass. n. 14941 del 14/6/2013; Cass. n. 9084 del 17/4/2017), atteso che la regola cui si ispira chiunque svolga un’attività economica è quella di realizzare il massimo utile con il minimo costo.

Alla stregua di tale orientamento, i vari elementi presuntivi invocati dall’Ufficio, valutati nel loro complesso, hanno indotto i giudici d’appello ad esprimere un giudizio di assoluta antieconomicità, trasparendo dalla ricostruzione della vicenda fattuale una inequivoca contrarietà ai criteri generalmente seguiti dagli imprenditori e la inadeguatezza delle giustificazioni addotte dalla contribuente a contrastare la pretesa fiscale.

4.2. La contribuente anche in questa sede si è limitata ad affermare che il supposto contrasto tra il canone di locazione pattuito per l’azienda ed il successivo incremento patrimoniale della stessa trova giustificazione nell’accordo contrattuale da essa raggiunto con la Prince s.r.l., ma tale assunto non consente di ritenere assolto l’onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrare che il canone di locazione pattuito non fosse inferiore a quelli normalmente praticati nella medesima zona a quell’epoca per attività similari, nè tanto meno che esso fosse sufficiente al pagamento delle rate di mutuo ed alla copertura delle spese di manutenzione dell’immobile da essa sostenute.

4.3. Anche se nella decisione impugnata si afferma erroneamente che l’acquisto delle attrezzature già di proprietà della Prince s.r.l. è avvenuto nell’anno 1999, anzichè nell’anno 2001, come accertato dallo stesso Ufficio, tale imprecisione non travolge il ragionamento presuntivo svolto dai giudici di merito, che si fonda su elementi certi, precisi e concordanti, rivelatori di una condotta commerciale anomala, nè inficia il percorso motivazionale dagli stessi adottato, in mancanza di prova, da parte della contribuente, di validi motivi idonei a fornire una giustificazione razionale della attività gestionale e a superare la contestata irragionevolezza economica dell’operazione conclusa con la Prince s.r.l. nell’anno 2000, dalla quale sono derivati, per la ricorrente, aggravio di costi e ingenti perdite d’esercizio.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

L’Agenzia delle Entrate, come sopra rilevato, pur non essendosi costituita nei termini di legge con controricorso, ha comunque svolto una propria attività difensiva mediante deposito di memoria e, quindi, deve essere ristorata dell’onere correlativo.

Tale statuizione si conforma alle previsioni del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi, art. 1, presso le Sezioni Civili della Corte di Cassazione intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio nazionale forense, l’Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è previsto, in via transitoria, che “per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente” (Cass. n. 7701 del 24 marzo 2017; Cass. n. 4906 del 27 febbraio 2017; Cass. n. 12803 del 14 maggio 2019).

La facoltà difensiva di presentare memorie scritte nei termini di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., appare conforme ai principi generali di rango costituzionale che regolano il processo, dettati dagli artt. 24 e art. 111 Cost., dovendosi tutelare l’affidamento della parte che al momento in cui era chiamata a predisporre le sue difese e a provvedere alla notifica del controricorso poteva legittimamente confidare nella facoltà accordatagli dal citato art. 370 c.p.c., comma 1, di presenziare all’udienza di discussione orale (Cass. n. 4906 del 27 febbraio 2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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