Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34186 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26322/2015 R.G. proposto da:

D.V.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dall’Avv. Maurizio Riccardi, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 3084/28/15, depositata in data 1 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito ad indagini finanziarie del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 32, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, l’Agenzia delle Entrate ha notificato a d.V.M., di professione commercialista, avviso di accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva, rettificando gli imponibili dichiarati dal contribuente per l’anno d’imposta 2007.

2. Proposto ricorso dal contribuente, l’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli lo ha solo parzialmente accolto.

3. Il contribuente ha quindi appellato la sentenza di primo grado dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza n. 3084/28/15, depositata in data 1 aprile 2015, lo ha rigettato.

4. Il contribuente propone ora ricorso, affidato a 2 motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.

5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATOche:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrente denuncia “violazione dell’art. 24 Cost., L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5: carenza, illogicità, contraddittorietà della sentenza d’appello”, lamentando carenze della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo, perchè notificato al contribuente prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dettato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.

Il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Infatti, la censura, priva di riferimenti ad uno specifico fatto storico decisivo e relativa alla motivazione del giudizio in diritto della CTR, è del tutto estranea alla formulazione (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche al giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053) e, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, vigente nel caso di specie.

Peraltro, per quanto attiene al suo possibile contenuto di censura della decisione sotto il profilo della violazione di legge, il motivo viene a coincidere con il secondo, che viene di seguito trattato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Nullità assolute ex art. 156 c.p.c. e ss., in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, e D.P.R. n. 600 del 1973”, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto infondata la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo, perchè notificato al contribuente prima della scadenza dei termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, dettato dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il motivo è infondato.

Occorre, infatti, rilevare che nè il contribuente, nel ricorso, nè la sentenza impugnata, danno atto che la verifica fiscale che ha preceduto l’avviso di accertamento sia avvenuta nella forma di accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

Ed anzi, ricorso e sentenza fanno riferimento all’espletamento delle indagini bancarie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, da ritenersi eseguite, in difetto di ulteriori indicazioni in fatto, “a tavolino”.

Tanto premesso, questa Corte ha già chiarito che il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. “a tavolino” (Cass.29/10/2018, n. 27420), ma esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente (Cass. 19/10/2017, n. 24636).

Pertanto, il termine dilatorio legale invocato dal ricorrente non doveva applicarsi al caso di specie e la sua violazione non può quindi comportare la nullità dell’avviso d’accertamento.

Nè, peraltro, tale conclusione, ferma con riferimento ai contributi c.d. “non armonizzati” (ovvero alle imposte dirette, oggetto dell’accertamento per cui si procede), differisce, per quanto riguarda la fattispecie sub iudice, rispetto a quelli “armonizzati”, ovvero all’Iva, anch’essa oggetto dell’accertamento.

Infatti, esclusa l’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ogni eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non già sanzionata dalla normativa interna con la nullità, impone la necessità della “prova di resistenza”(Cass., 15/01/2019, n. 701), ovvero della verifica che il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass., 27/07/2018, n. 20036).

Verifica che, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha condotto con esito positivo, nel senso che, all’esito di motivata valutazione in fatto (non sindacata e non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha escluso, secondo il criterio della prognosi postuma, che il contribuente abbia prospettato difese che, ove anticipate nel contraddittorio endoprocedimentale, non avrebbero portato all’emissione dello stesso atto impositivo controverso.

3. Nulla sulle spese, non avendo l’Ufficio depositato controricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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