Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34186 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5973/2015 R.G. proposto da:

Avv. S.R., (C.F. (OMISSIS)), difeso in proprio, ex art.

86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

SIMONE COLANGELI in Roma, Via della Giuliana, 37;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 5668/09/2014, depositata il 23 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente S.R. ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF del periodo di imposta 2006, con la quale veniva recuperata a tassazione una detrazione di imposta per carichi di famiglia non dovuta, avendo la figlia del contribuente, in relazione alla quale erano stati sostenuti gli oneri per i quali era stata operata la detrazione, percepito redditi superiori ad Euro 2.840,51. Il contribuente ha dedotto di avere operato la detrazione per effetto della corresponsione, per conto della di lui figlia, del costo del riscatto degli anni di laurea, osservando che la condizione di originaria disoccupazione della figlia, in forzai della quale la stessa era considerata fiscalmente a carico del contribuente, era mutata successivamente al momento del pagamento del riscatto.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, osservando che nel corso del periodo di imposta la beneficiaria del riscatto avesse percepito un reddito superiore alla soglia utile per essere considerata a carico. La CTR del Lazio, con sentenza in data 23 settembre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Il giudice di appello, nell’accertare che il soggetto percipiente il riscatto della laurea per il quale era stata esercitata la detrazione, aveva effettivamente conseguito un reddito superiore al limite quantitativo fissato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 12, comma 2, ha ritenuto che la figlia del contribuente non potesse più definirsi familiare a carico ai fini dell’esercizio della detrazione.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, nonché “del principio generale di ragionevolezza”, per avere il giudice di appello ritenuto che il superamento dei limiti reddituali di cui alla norma in oggetto precluda l’esercizio della detrazione da parte del contribuente. Osserva il ricorrente che il reddito percepito dalla figlia – per conto della quale il contribuente aveva versato il riscatto del periodo di laurea ed esercitato la detrazione – era tale da comportare l’esonero dalla dichiarazione dei redditi percepiti e non avrebbe consentito l’autosufficienza economica del percipiente, precludendole la possibilità di sostenere l’onere del pagamento dei contributi figurativi. Deduce, inoltre, come l’esercizio della detrazione sarebbe riconoscibile in proporzione al periodo in cui la stessa è risultata fiscalmente a carico, nella specie per dieci mesi. In memoria il ricorrente ritorna sulla sussistenza dei presupposti per la detrazione al momento in cui era stato eseguito il versamento.

2. Il ricorso è infondato. Dell’art. 15 TUIR, il comma 2 stabilisce che per gli oneri indicati la detrazione spetta “anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste”. Come già precisato da questa Corte, il rinvio recettizio “dell’art. 15, comma 2, al D.P.R. n. 917 del 1986, precedente art. 12 (…) è limitato all’individuazione delle persone nei cui interesse la spesa (nel caso di specie, quelle sanitarie e quelle per istruzione, rispettivamente previste dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell’art. 15) parzialmente detraibile è stata sostenuta dal contribuente, ovvero “(…) per ciascun figlio (…)” (art. 12, comma 1, lett. b), a condizione che possieda 7.4 un reddito complessivo (…) non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili” (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 34344).

3. La richiamata disposizione, nella formulazione pro tempore, estende l’esercizio della detrazione di imposta, in relazione alle spese in oggetto, ai familiari del contribuente che effettivamente ne abbiano sostenuto la spesa, a condizione che il contribuente (beneficiario) nel cui interesse la spesa venga sostenuta, non possieda redditi superiori al limite di legge, anche laddove il contribuente che abbia effettivamente sostenuto la spesa sia diverso da quello che si sia avvalso anche della deducibilità per oneri di famiglia (Cass., n. 34344/2019, cit.). L’estensione della detrazione di imposta al familiare del contribuente nel cui interesse la spesa viene sostenuta presuppone, come condizione necessaria e sufficiente, sia il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa, sia il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, ai fini della qualificazione di quest’ultimo quale soggetto fiscalmente a carico, consistente nella specie nel possesso di redditi complessivi non superiore al suddetto limite quantitativo. Non e’, pertanto, richiesto l’accertamento in concreto che il reddito del familiare consenta o meno l’autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.

4. Essendo la detrazione esercitata in relazione a un determinato periodo di imposta, il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso (come indicato dalla Circolare AE del 16 marzo 2007 n. 15, p. 1.4.8), posto che l’orizzonte temporale è il periodo di imposta e non una frazione dello stesso. Sicché è irrilevante il momento del periodo di imposta in cui tale reddito si sia prodotto e se il reddito si sia prodotto in epoca successiva al sostenimento della spesa (come, invece, il ricorrente ribadisce in memoria). Così come non rileva la circostanza secondo cui la beneficiaria, familiare del contribuente, asseritamente esentata dal presentare la dichiarazione dei redditi, sarebbe stata impossibilitata a esercitare la detrazione, posto che l’esercizio della detrazione dall’imposta dovuta per i redditi percepiti costituisce presupposto ai fini della presentazione della dichiarazione.

5. Inammissibile è la deduzione relativa alla spettanza della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva percezione del reddito, in quanto questione non trattata nella sentenza impugnata, dovendosi ribadire che ove si prospetti una questione nuova in quanto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve assolvere all’onere – ai fini dell’ammissibilità della censura – di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l’atto del giudizio di merito nel quale la questione era stata trattata, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). Onere, nella specie, non assolto.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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