Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34185 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7621-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., M.G., M.M.T.;

– intimati –

Nonchè da:

M.G., M.F., M.M.T., domiciliati

in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GUIDO MENARINI;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1487/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con atto in data 30 novembre 2007, M.F. ,.M.M.T. e M.G. vendevano parte di un terreno alla società Sviluppo 77 srl, poi divenuta Parco delle Stelle srl, dichiarandone il valore in Euro 3.352.400,00;

2. L’Ufficio sottoponeva il terreno a valutazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, elevava il valore ad Euro 5.200.000,00 e notificava ai cedenti un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro;

3. L’ufficio motivava la rettifica sulla base del riferimento comparativo alle risultanze di un contratto di acquisto di un terreno limitrofo ed in tutto assimilabile a quello in questione, concluso in data 24 dicembre 2007 dalla stessa società Sviluppo 77;

4. L’avviso, impugnato dai contribuenti di fronte alla commissione tributaria provinciale di Bologna, giudicato da questa illegittimo, veniva considerato parimenti illegittimo dalla commissione tributaria regionale della Emilia Romagna con sentenza 28 luglio 2014, n. 1478;

5. con tale sentenza, la commissione affermava che l’avviso, in quanto fondato sul menzionato unico riferimento comparativo, era illegittimo per contrasto con le previsioni del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e art. 52, comma 2 bis, evidenziava non potersi ritenere il contrasto sanato da successivi elementi prodotti in causa dall’ufficio essendo “contrario al principio del contraddittorio ed alla posizione di parità processuale delle parti l’esercizio di poteri istruttori con finalità di integrazione delle carenze normative e procedimentali rilevate nell’accertamento”, compensava le spese del giudizio a motivo della “particolarità del caso e della specificità delle questioni interpretative proposte dall’amministrazione”;

6. La sentenza è impugnata dall’Agenzia delle Entrate, in via principale e sulla base di due motivi, e dai contribuenti, in via incidentale sulla base di un motivo e con richiesta di applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I due motivi di ricorso principale veicolano, in riferimento, rispettivamente all’art. 360, comma 1, n. 3, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, doglianze di falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e di omesso esame delle risultanze della documentazione deposita dall’amministrazione in primo grado e costituita da una dichiarazione rilasciata dal difensore della società acquirente, Parco delle Stelle srl – anch’essa destinataria di pretesa impositiva in relazione alla registrazione dei due atti di acquisto -, nel corso del contraddittorio instaurato tra l’amministrazione e detta società a fini conciliativi, e dalla quale emergeva il pagamento di un prezzo superiore, per i due immobili, a quello accertato;

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le disposizioni di cui l’Agenzia lamenta la violazione stabiliscono che per l’eventuale rettifica del valore dei beni immobili o diritti reali immobiliari dichiarato in contratto, deve aversi riguardo “ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3), e che la motivazione della rettifica deve indicare, a pena di nullità, “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” o, ove faccia “riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”(D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis). Nel caso di specie, l’amministrazione ha fondato la rettifica del valore del bene oggetto del contratto tra gli odierni intimati e la società Sviluppo 77, sul confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società acquirente e precisamente indicato nell’avviso di accertamento. E’ evidente l’errore compiuto dalla commissione regionale ritenendo non rispettate le norme di legge evocate;

3. I1 secondo motivo di ricorso resta assorbito;

4. Il ricorso incidentale, con cui i contribuenti, in primo luogo, si dolgono della compensazione delle spese disposta dalla commissione tributaria regionale a in modo, a loro dire, illegittimo per contrasto con l’art. 92 c.p.c., e, in secondo luogo, chiedono condannarsi l’amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, resta assorbito;

7. in ragione di tutto ciò che precede, il ricorso principale deve essere accolto nel primo motivo, restano assorbiti il secondo motivo di ricorso principiale e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso;

8. le spese del merito devono essere compensate in considerazione dello sviluppo della vicenda processuale;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;

compensa le spese del merito;

condanna M.F., M.M.T. e M.G. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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