Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34180 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6279-2015 proposto da:

D.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANINO 22,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA FORTUNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO DE VIVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7411/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 7411/2014 la CTR di Napoli accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caserta con cui era stato accolto il ricorso presentato da D.F.R. nei riguardi dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria per l’anno di imposta 2006 in relazione all’operazione di vendita a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria le cui plusvalenze non erano state dichiarate. Rilevava che ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata.

Escludeva che nel caso in esame il contribuente il quale aveva effettuato il pagamento della prima rata con ritardo non poteva avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Avverso tale sentenza Raffaele D.F. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Lamenta in particolare che la CTR sarebbe incorsa nella violazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, commi 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Critica la decisione nella parte in cui ha escluso il ravvedimento operoso che avrebbe consentito al contribuente di porre rimedio alle inadempienze commesse in precedenza e di regolarizzare la propria posizione debitoria.

Rileva in questa prospettiva che il rapporto fra il fisco ed il contribuente devono essere imperniati al principio della collaborazione della buona fede come stabilito dall’art. 19 dello statuto del contribuente L. n. 2012 del 2000.

Osserva che il pagamento era stato corrisposto, sebbene il versamento della prima rata per mero errore materiale era avvenuto con 10 giorni di ritardo.

II motivo è infondato.

In primo luogo, questa Corte si è espressa sulla natura della rivalutazione e del versamento dell’imposta sostitutiva nel senso che essa trova causa necessaria e sufficiente in sè stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all’opzione offertagli dal legislatore.

L’adesione all’imposta sostituiva ed il relativo versamento sono, cioè, frutto di una libera scelta del contribuente, insensibile ad errori, a meno che non si tratti di errori essenziali, ed ai fatti successivi al versamento dell’imposta. (Cass. 20473/2019).

La sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine a tutte le doglianze del ricorrente, facendo richiamo al dettato normativo che consente al contribuente di avvalersi della rideterminazione del valore di acquisto del suolo a condizione che il predetto valore sia assoggettato “ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.”. e cioè versando nel termine stabilito l’intero importo o la prima delle tre rate in mancanza il valore così determinato non può essere utilizzato ai fini stabiliti dalla legge.

La mancata o insufficiente versamento degli importi previsti dalla legge alle scadenze stabilite rende inefficace la rivalutazione ed esclude l’operatività del c.d. ravvedimento operoso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive Euro 4000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019

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