Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3418 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25953/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata c difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SIGMA – Società Immobiliare Generale Materana Srl in liquidazione,

rappresentata e difesa dall’Avv. Percoco Aldo, con domicilio eletto

presso l’Avv. Paganelli Maurizio in Roma via Ennio Quirino Visconti

n. 20, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 120/2/11, depositata in data 27 settembre 2011. Udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2019

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale

Umberto De Augustinis che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

SIGMA – Società Immobiliare Generale Materana Srl impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2003, per Iva, Irpeg ed Irap, con cui contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e, quindi, il maggior reddito d’impresa, in relazione a due operazioni di vendita immobiliare attese le differenze emerse dal raffronto tra i preliminari di vendita e la perizia per la concessione del mutuo e il rogito definitivo.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Matera. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due articolati motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ infondata, preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Va rilevato, infatti, che, come precisato dalle Sezioni Unite, “in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte” (Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011; da ultimo Cass. n. 28695 del 30/11/2017).

1.1. Parimenti infondata è l’eccepita violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorso, sia pure in termini sintetici, delinea la vicenda, le ragioni di doglianza del contribuente, l’iter processuale e riproduce la motivazione della sentenza impugnata, sicchè consente di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione.

2. Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, primo periodo, D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, D.L. n. 41 del 1995, art. 15 e art. 2697 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione.

2.1. L’Agenzia delle entrate, in particolare, lamenta (cd. primo profilo) che la CTR non ha tenuto conto dei contratti preliminari prodotti dall’Ufficio, relativi ai medesimi immobili ed anteriori a quelli invocati dalla società, nè della coerente perizia tecnica svolta ai fini della concessione del mutuo bancario, ritenendo credibile solo i contratti prodotti dalla parte stessa, con motivazione errata in diritto e del tutto carente sul piano argomentativo.

Lamenta inoltre (cd. secondo profilo) che la CTR abbia disatteso la legittimità dell’imputazione dei maggiori ricavi, la cui prova discendeva dalla differenza dei valori indicati nei preliminari rispetto al rogito e dalle perizie dei mutui, così escludendo o sminuendo l’efficacia probatoria dei suddetti atti.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42 per aver la CTR escluso la rilevanza probatoria dei preliminari indicati dall’Ufficio in quanto non allegati all’avviso e non portati a conoscenza del contribuente, senza considerare che nella motivazione dell’avviso medesimo erano stati riportati gli elementi contenuti in detti atti.

4. Entrambe le doglianze sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

4.1. Quanto al primo motivo, univocamente diretto, al di là della dedotta violazione di legge, a censurare la motivazione della sentenza impugnata per l’insufficiente e inadeguata valutazione della documentazione prodotta dall’Ufficio, nessuno dei citati atti è stato trascritto in ricorso, nè di essi è stata fornita l’indicazione della sede e momento di deduzione.

4.2. Il medesimo rilievo investe la seconda censura posto che l’Ufficio non ha riprodotto nel ricorso il contenuto dell’atto impugnato, su cui si incentra la sostanza della doglianza, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dalla parte (v. Cass. n. 16010 del 29/07/2015).

5. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della SIGMA – Società Immobiliare Generale Materana Srl in liquidazione, che liquida in complessive Euro 7.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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