Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3418 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25706/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

DOMENICO ROSSI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HOTEL WINDROSE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

SATOLLI, 45, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA SCIACCA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4491/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 27/04/2015 e depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4491/06/15, depositata il 5 agosto 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune di Roma Capitale dalla società hotel Windrose S.r.l. per la riforma della sentenza della CTP di Roma, che, pronunciando su ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento ai fini ICI per l’anno 2006, aveva rigettato il ricorso della contribuente.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società intimata resiste con controricorso.

Con il primo morivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la pronuncia impugnata ha accolto il gravame della contribuente in base ad eccezione nuova, con la quale la società ha dedotto l’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, prodromico alla cartella, perchè effettuato per una pluralità di atti con unica busta, laddove, con il ricorso introduttivo dinanzi alla CTP, si era limitata ad eccepire la nullità della cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

Analoga censura è proposta, come secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo il ricorrente Comune lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale sono stati notificati tutti gli avvisi di accertamento, che avrebbe contenuto l’indicazione di tutti gli avvisi di accertamento.

Preliminarmente è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente, per mancata notifica all’agente della riscossione, che è stato parte del giudizio di merito, ciò comportando al più l’ordine d’integrazione del contraddittorio, nei confronti dello stesso, quale litisconsorte processuale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte intesa alla valorizzazione del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. sez. unite ord. 22 marzo 2010, n. 6826 e successive pronunce conformi) può soprassedersi a detta formalità allorchè il ricorso risulti inammissibile o, come nella fattispecie, in forza delle considerazioni che seguono, manifestamente infondato.

I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Non v’è stata alcuna eccezione nuova addotta dalla contribuente a fondamento del proposto gravame, essendo pur sempre addotta la medesima ragione di fatto e di diritto (omessa notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata) come esposta con il ricorso introduttivo a sostegno della domanda di annullamento della cartella. Le ulteriori considerazioni addotte costituiscono nient’altro che mere difese rese necessarie dall’allegazione da parte del Comune, nel corso del giudizio di primo grado, di avere provveduto alla notifica in unica busta di una pluralità di avvisi di accertamento relativi a diverse annualità.

Del pari è manifestamente infondato il terzo motivo.

Premesso che parte controricorrente ha contestato che sia stato esibito l’avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale l’Amministrazione avrebbe provveduto alla notifica di tutti gli avvisi di accertamento, recante l’indicazione di ciascuno di essi, sicchè era onere di parte ricorrente indicare tempo e luogo della relativa produzione (cfr. Cass. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726) va comunque rilevato che la presunzione di conoscenza invocata dal Comune ricorrente, non estensibile peraltro all’ipotesi in cui il destinatario contesti che nell’unica spedizione vi fossero tutti gli atti assunti dall’ente come notificati (cfr. Cass. sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20027), risulterebbe, quand’anche effettivamente l’avviso di ricevimento avesse recato gli estremi di ciascun atto, in ogni caso elisa nella fattispecie dalla considerazione, basata su regola d’esperienza, che la contribuente, che ha impugnato, con esito favorevole, tre dei quattro avvisi di accertamento che l’ente assume aver recapitato nell’unica busta, avrebbe ragionevolmente impugnato anche il quarto basato sulle medesime ragioni, se ne avesse ricevuto conoscenza a seguito dell’effettiva consegna dell’atto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente Comune di Roma Capitale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale alla rifusione in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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