Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3418 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3418
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20696-2016 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI n. 7,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORFU’, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA GAROFALO;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 196/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 15/3/2016 R.G.N. 1180/2011;
vista la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa DI PAOLANTONIO ANNALISA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva accolto il ricorso proposto da G.V. nei confronti della Regione Calabria, ha respinto tutte le domande, volte ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella categoria D3 con decorrenza dal 24 luglio 2001 e la condanna dell’ente convenuto al pagamento delle differenze retributive nonché dell’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 del c.c.n.l. 6 luglio 1995;
2. la Corte territoriale ha premesso che l’appellato, inquadrato nell’area C, posizione economica C5, aveva dedotto di avere sempre svolto le funzioni di ispettore fitosanitario, riconducibili all’area D, e di avere pertanto diritto all’attribuzione della qualifica superiore e, conseguentemente, a percepire il trattamento economico corrispondente alla professionalità posseduta;
3. il giudice d’appello ha rilevato che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, dallo svolgimento di mansioni superiori non può mai derivare l’attribuzione della qualifica superiore a quella prevista al momento dell’assunzione ed ha aggiunto che, nella specie, non potevano essere riconosciute neppure le differenze retributive, innanzitutto perché l’originario ricorrente nulla aveva dedotto con riferimento alle funzioni svolte, impedendo il giudizio di comparazione, ed inoltre perché il c.c.n.l. non menziona il profilo professionale dell’ispettore fitosanitario;
4. la Corte territoriale ha evidenziato, altresì, che il Tribunale aveva valorizzato la previsione del CCDI ma sul punto le conclusioni del primo giudice non potevano essere condivise, perché il contratto in parola non risultava acquisito agli atti e non era stato prodotto dal Vincenzi, nonostante che la produzione fosse stata sollecitata dalla Corte, ed inoltre perché la contrattazione nazionale non aveva consentito a quella integrativa di modificare le declaratorie contrattuali;
5. infine il giudice d’appello ha ritenuto non spettante l’indennità prevista dall’art. 37 del CCNL 6 luglio 1995, perché riservata ai dipendenti che svolgono le funzioni di cui alla L. n. 65 del 1986, art. 5 sull’ordinamento della Polizia municipale;
6. per la cassazione della sentenza G.V. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese la Regione Calabria, rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,414,416,435 c.p.c. e del D.Lgs. n. 214 del 2005, art. 34 nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che la Regione Calabria non aveva mai contestato l’esercizio delle funzioni di ispettore fitosanitario che, quindi, costituiva fatto pacifico;
1.1. il ricorrente aggiunge che i compiti riservati agli ispettori fitosanitari sono descritti dal legislatore, ed in particolare dal D.Lgs. n. 214 del 2005, art. 34, del quale la contrattazione collettiva, risalente al 31 marzo 1999, non poteva tenere conto;
2. la seconda censura, formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione o falsa applicazione, degli artt. 3, 7 e dell’Allegato 1 del CCNL 31 marzo 1999 per il personale del comparto Regioni ed autonomie locali nonché dell’art. 9, punto n. 7, del CCDI Regione Calabria e, richiamate le declaratorie contrattuali, sostiene che quella dell’area D è sovrapponibile al profilo dell’ispettore fitosanitario descritto dal D.Lgs. n. 214 del 2005, art. 34, assimilabile, quest’ultimo, a quello degli ispettori metrici;
2.1. precisa, inoltre, il ricorrente di non avere posto a fondamento della domanda l’asserito svolgimento di mansioni superiori, bensì di avere contestato l’inquadramento, sul rilievo che il profilo professionale pacificamente posseduto doveva essere ricondotto all’area D;
2.2. infine, quanto all’indennità prevista dall’art. 37 del CCNL 6.7.1995 addebita al giudice d’appello di non avere tenuto conto del Contratto Collettivo Decentrato, prodotto in atti, che prevede una specifica indennità per gli ispettori fitosanitari che svolgono effettive funzioni ispettive (art. 9, comma 7 del CCNL);
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione del principio di non contestazione, addebitando alla Corte territoriale di non avere considerato che la Regione non aveva mai contestato lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta;
3.1. la censura, infatti, non è formulata nel rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto, quanto agli atti processuali, dall’art. 366 n. 6 c.p.c. ed inoltre non si confronta con il decisum della sentenza impugnata, che ha rilevato il difetto di allegazione non in relazione alla funzione bensì ai compiti svolti nell’esercizio della funzione stessa;
3.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 3.3. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla)oro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
3.4. la censura, nel denunciare l’asserita violazione del principio di non contestazione, non riporta, quanto meno nelle parti essenziali, le deduzioni contenute negli atti processuali che vengono in rilievo né fornisce indicazioni sulla localizzazione di detti atti e, pertanto, è per ciò solo inammissibile, anche a voler prescindere dall’orientamento, che si va affermando nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);
4. il motivo, poi, è infondato lì dove sostiene che, alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 241 del 2005, art. 34, non era necessario allegare alcunché in relazione alle mansioni connesse alla qualifica;
4.1. anche a voler prescindere dal rilievo che la pretesa di inquadramento viene fatta decorrere dal 2001, ossia da data antecedente l’entrata in vigore del
decreto invocato, va detto che quest’ultimo, abrogato dal D.Lgs. n. 19 del 2021, art. 34 non prevede un profilo unico dell’ispettore fitosanitario perché, pur nell’identità della qualifica, in più punti valorizza il titolo di studio e il livello di inquadramento ai fini dell’attribuzione delle relative competenze;
4.2. in particolare il legislatore, dopo aver previsto che “Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale”, aggiunge che gli stessi “svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo” e, sull’implicito presupposto di una non omogeneità del livello di inquadramento, legato anche al titolo di studio ed alle competenze attribuite, precisa che presso il Servizio fitosanitario centrale, ai fini dell’iscrizione nel registro nazionale, sono depositati “i nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall’amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento”;
4.3. del richiamato D.Lgs. n. 19 del 2021, art. 34, comma 5 poi, prevede uno specifico profilo professionale solo per gli ispettori fitosanitari in possesso della laurea magistrale che svolgono per il servizio le attività di competenza degli iscritti ad ordini professionali (recita la norma: Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l’accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale) e ciò conferma che la qualifica di ispettore fitosanitario non esprime di per sé competenze univoche apprezzabili ai fini dell’inquadramento, poiché nelle attività riservate al servizio fitosanitario rientrano sia compiti che richiedono una specifica abilitazione professionale, sia attività che possono essere compiute da soggetti sprovvisti di quella peculiare professionalità;
4.4. il D.Lgs. n. 214 del 2005 ha abrogato il D.Lgs. n. 536 del 1992 che aveva istituito il servizio fitosanitario regionale e che, al pari del primo, non conteneva una disciplina specifica sull’inquadramento degli ispettori, rispetto ai quali prevedeva solo che dovesse trattarsi di personale qualificato;
4.5. solo con il D.Lgs. n. 19 del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, sono stati previsti tre distinti profili professionali (ispettore, agente e assistente fitosanitario) e per il primo è stato richiesto uno specifico titolo di studio (laurea magistrale nelle discipline indicate dall’art. 18) oltre ad ulteriori requisiti;
4.6. e’, altresì, significativo osservare che la Regione Calabria, con la L. n. 28 del 2003, intitolata inquadramento degli ispettori fitosanitari, aveva previsto che i soggetti assegnati alle attività curate dal servizio fitosanitario (espressamente elencate nel testo normativo) ed in possesso dello specifico tesserino di riconoscimento di ispettore, potessero essere inquadrati nella qualifica di funzionario- categoria D3, previo superamento di un concorso riservato per titoli dd esami, ma l’intera disciplina è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 159/2005 con la quale la Corte, oltre a ritenere violato il principio secondo cui l’art. 97 Cost. non consente scivolamenti automatici verso posizioni superiori, ha anche disatteso la tesi della difesa regionale fondata sulla specificità dell’esperienza professionale maturata dagli addetti al servizio, evidenziando che in realtà la legge, nell’elencare i compiti propri del servizio in parola, aveva incluso funzioni tecniche ed amministrative che non esprimevano alcuna professionalità specifica, idonea a giustificare lo sviluppo di carriera;
4.7. la motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale sviluppa argomenti sufficienti, da soli, a dimostrare l’infondatezza della domanda di inquadramento superiore, fondata unicamente sul possesso della qualifica di ispettore, domanda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già disatteso, sia pure in fattispecie nella quale veniva in rilievo la legislazione regionale della Regione Lazio, rilevando che, in difetto di una normativa speciale sull’inquadramento, il solo possesso della qualifica di ispettore sanitario non è sufficiente a giustificare l’inquadramento nell’area D in deroga alla tabella di corrispondenza stabilita dalle parti collettive in occasione del passaggio dalle qualifiche funzionali alle Aree (Cass. S.U. n. 10822/2008);
4.8. correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza di entrambe le domande, principale e subordinata, da un lato richiamando il principio secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento non può mai giustificare l’attribuzione definitiva del livello superiore (chiaro in tal senso il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, in tutte le versione succedutesi nel tempo), dall’altro evidenziando l’assoluta genericità ed insufficienza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo quanto alla natura delle mansioni assegnate;
5. il secondo motivo, infondato per quanto sopra detto nella parte in cui lamenta la violazione del CCNL 31.3.1999 per il personale del comparto regioni e enti territoriali, è per il resto inammissibile giacché, in relazione al mancato riconoscimento della indennità di vigilanza, è tutto incentrato sull’omessa considerazione del Contratto Integrativo, del quale è denunciata la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3;
5.1. la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 1921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 7568/2020; Cass. n. 25626/2020);
6. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente;
7. non occorre, invece, provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché la Regione Calabria è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022