Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34178 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19266-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 112,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONATO CARLUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Q.A. impugnava l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per la compravendita di un terreno effettuata nell’anno 2010. L’ufficio aveva accertato il maggior valore dell’immobile a seguito di indagini bancarie svolte nei confronti delle parti acquirenti, essendo risultati prelievi bancari ulteriori rispetto a quelli corrispondenti al valore di acquisto del terreno per i quali non era stata fornita giustificazione alcuna. La commissione tributaria provinciale di Bari dichiarava il ricorso inammissibile perchè proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Puglia lo accoglieva sul rilievo che il ricorso introduttivo del giudizio era tempestivo e che la pretesa dell’ufficio era supportata solo da presunzioni fondate sui prelevamenti in contanti fatti sul conto corrente da parte dell’acquirente, senza alcuna ulteriore indagine effettuata in capo alla venditrice sicchè l’atto impositivo era illegittimo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 149 c.p.c.. Sostiene che la CTR erroneamente ha ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado avverso l’avviso di liqudazione in quanto ha considerato la data di apposizione del timbro postale di riconsegna dell’atto al soggetto notificante anzichè la data di effettiva consegna dell’atto al destinatario, come risultante dalla cartolina di ricevimento. Sostiene altresì che da detta cartolina di ricevimento si evinceva che il plico era stato consegnato presso il domicilio della contribuente nelle mani di persona qualificatasi come ” marito ” il 2 gennaio 2012 sicchè il termine di 60 giorni per impugnare l’atto veniva a scadere il 3 marzo 2012.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 57 e art. 1299 c.c.. Sostiene che la parte venditrice è solidalmente responsabile con la parte acquirente del pagamento dell’imposta sicchè alla prima possono estendersi gli elementi presuntivi legali di maggior valore dell’immobile compravenduto emergenti dai conti correnti bancari del compratore. Dunque deve ritenersi legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato alla parte venditrice sulla base di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti della parte acquirente, gravando sul venditore l’onere di dimostrare di avere incassato effettivamente l’importo indicato nell’atto.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero risulta dai documenti facenti parte del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello che l’atto impositivo è stato notificato a mezzo posta presso il domicilio della contribuente a mani del marito in data 2 gennaio 2012, per il che il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso scadeva il 2 marzo 2012 e non già il 3 marzo 2012, come ritenuto dalla CTR.

Pertanto il ricorso originario proposto dalla contribuente era inammissibile in quanto tardivo.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Dall’accoglimento del primo motivo deriva che la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie ii primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa a sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario. Compensa le spese processuali reiative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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