Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34177 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19138-2014 proposto da:

N.C. DI C.N. & C. SAS, C.P.,

domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato NICOLETTA

FABIANO;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO CONTROLLI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019. dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. N.C. di C.N. & C. s.a.s, impugnava l’avviso di rettifica inerente il terreno compravenduto con atto del 4.11.2006, a mezzo del quale il valore indicato in atto di Euro 220.000,00 era stato elevato ad Euro 458.010,00. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva

parzialmente il ricorso rideterminando il valore del terreno in Euro 251.900,00. L’ufficio proponeva appello eia commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, lo accoglieva sul rilievo che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e che gli atti comparativi prodotti dalla contribuente attenevano a terreni compresi nella zona F, destinata ad attrezzature pubbliche, mentre quello di causa era compreso in zona E, area agricola tutelata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere legittimo l’avviso di rettifica, posto che in esso era fatta menzione della perizia di stima, che era un atto di parte, e di due atti comparativi dei quali uno era anteriore di oltre tre anni rispetto a quello per cui è causa.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha considerato che l’atto di comparazione indicato nell’avviso di rettifica datato 15.7.2005 faceva riferimento ad un terreno agricolo ma, in mancanza del certificato di destinazione urbanistica, non era dato evincere se esso ricadesse in zona E. Inoltre la CTR non ha tenuto conto di atti comparativi, prodotti dalla ricorrente, attinenti a terreni attigui ed aventi identiche caratteristiche.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato H principio secondo il quale, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, dei dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Cass., n. 22148 del 22/09/2017; Cass. n. 25153 dei 08/11/2013).

Dunque solo se, a fronte di contestazioni del contribuente, l’Ufficio ometta qualsiasi allegazione probatoria in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria ed all’ammontare del credito di imposta, l’opposizione del contribuente va accolta per difetto di prova in ordine agli elementi concreti in base ai quali si è proceduto alla determinazione dell’imposta ma ciò non toglie validità all’avviso di accertamento che sia assistito da idonea motivazione.

Nel caso di specie i contribuenti hanno contestato sotto il profilo della violazione di legge l’idoneità della motivazione dell’atto di rettifica il quale, a tacer dei profili di inammissibilità per non essere stato trascritto nel ricorso il contenuto dell’atto impositivo, si appalesa esaustivo, alla luce dei principi espressi, considerato quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, ovvero che l’avviso era basato sulla perizia di stima redatta dall’agenzia del territorio e confortata da atti di raffronto.

4. TI secondo motivo è inammissibile. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il DUOVO dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dai confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Nel caso di specie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivaz onale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione. Invero la CTR ha rilevato che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e che gli atti comparativi prodotti dalla contribuente attenevano a terreni compresi nella zona F, destinata ad attrezzature pubbliche, mentre quello di causa era compreso in zona E, area agricola tutelata. Peraltro la contribuente deduce genericamente che la CTR non avrebbe esaminato atti comparativi, da essa prodotti, attinenti a terreni attigui ed aventi identiche caratteristiche ma non indica con riguardo a quali atti, diversi da quelli esaminati dalla CTR, a motivazione risulta omessa.

5. D ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte defila ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso a; patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019

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