Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34174 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 20/12/2019), n.34174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2154C-2012 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

ISTRIA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BERGAMINI, che

lo rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI VITERBO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2012 della C”DMM.IRI3.REG. di ROMA,

depositata 30/03/2012;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglia del

28/06/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F. impugna la sentenza n. 68/29/12, con la quale la CTR del Lazio ha rigettato l’appello interposto dal contribuente avverso la decisione del giudice di prime cure avente ad oggetto due avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali l’Agenzia delle Entrate accertava ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (accertamento sintetico), un maggior reddito IRPEF, oltre sanzioni ed interessi.

2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, ha ritenuto che, correttamente, l’Ufficio aveva applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, ponendo a presupposto degli accertamenti la capacità di spesa dimostrata dal contribuente.

3. Avverso tale sentenza ricorre M.F. affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato sotto un duplice profilo, viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in ordine al difetto di delega alla sottoscrizione dell’accertamento, ed alla mancata motivazione sui presupposti legittimanti il ricorso

all’accertamento sintetico.

2. Con il secondo ed il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, in merito alla mancata instaurazione del previo contraddittorio endoprocedimentale.

3. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’errata determinazione temporale degli incrementi patrimoniali, individuati, quali presupposti dell’accertamento sintetico.

4. Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine all’individuazione degli incrementi patrimoniali posti a base dell’accertamento.

5. Il primo motivo di gravame, articolato come detto sotto un duplice profilo, risulta, in riferimento alle censure denunciate dal ricorrente in ordine ai vizi dai quali sarebbe stato affetto l’avviso di accertamento per mancanza di una valida delega alla sottoscrizione dello stesso, per un verso inammissibile, e, per altro verso infondato.

6. Il contribuente, invero, prospetta per la prima volta nel giudizio di legittimità, questioni nuove relative alla validità della delega (possesso in capo al soggetto delegato dei requisiti professionali che gli permettano di agire per conto del direttore dell’Ufficio in virtù di qualità professionali certe) come si evince dal correlato motivo d’appello riportato dal ricorrente, e concernente, invece, la mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio e l’assenza di delega.

7. Tale profilo di censura attinente i presupposti di validità dell’atto di delega, appare, peraltro, manifestamente infondato alla luce di una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8814/2019) che, su controversia concernente la delega di firma di atto avente natura impositiva, premessa la fondamentale differenza intercorrente tra la cd. “delega di funzioni” e “la delega di firma”, istituto quest’ultimo, oggetto delle problematiche inerenti la censura in disamina, ha chiarito che l’atto firmato dal soggetto delegato (nella fattispecie che occupa “delega di firma”), pur essendo certamente frutto dell’attività gestionale di quest’ultimo, resta formalmente imputato all’organo delegante, senza alcuna alterazione dell’ordine delle competenze, che si produce nel differente caso della “delega di funzioni”; con la conseguenza che, pur dovendosi ribadire gli oneri probatori incombenti sull’amministrazione nell’ipotesi di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, va affermato che nel caso quale quello di specie di “delega di firma” non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè alcuna limitazione temporale della stessa.

8. Parimenti infondato s’appalesa l’ulteriore profilo di censura concernente la motivazione sui presupposti legittimanti il ricorso, da parte dell’Ufficio, all’accertamento sintetico; atteso che la CTR ha indicato, specificamente, gli elementi oggetto di spese affrontate dal contribuente (possesso di autovetture, ed incrementi patrimoniali riconducibili ad acquisto di terreni e di azioni, intervenuti nel periodo 2003-2005) e denotanti significativa capacità contributiva, sulla base dei quali era da ritenersi, quindi, legittimo il ricorso all’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

9. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per evidente connessione, ponendo, entrambi, questioni attinenti la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sono, del pari, infondati.

10. Infatti, per costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 12281/2018 – Cass. n. 11283/2016), l’esperimento del contraddittorio endoprocedimentale espressamente previsto a seguito della disciplina introdotta dalla L. n. 122 del 2010, non può trovare applicazione nel caso, quale quello in trattazione, di accertamenti sintetici relativi agli anni d’imposta antecedenti al 2009 (L. n. 122 del 2010, art. 22, comma 1).

11. Entrambi i motivi s’appalesano infondati.

10. Per quanto concerne il profilo di cui capo a), va evidenziato che la CTR ha individuato l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base, non di apodittiche affermazioni, bensì, sulla scorta delle dettagliate e specifiche indicazioni ricavabili dal PVC, nè ha pregio la doglianza di cui al punto c), atteso che gli atti e documenti relativi al procedimento penale sono stati, per quanto di interesse, trasfusi nel PVC, e di conseguenza, era onere della ricorrente contestare tale circostanza, affermata nella sentenza impugnata, attraverso la trascrizione del contenuto delle parti del PVC inerenti tale aspetto, e ciò in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6; parimenti infondata risulta la censura di cui al capo b), poichè le propalazioni rese dal terzo alla GDF sono state riscontrate dalla CTR attraverso il richiamo ai dati documentali riportati in termini specifici e desumibili dal PVC, ed è convinzione stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese da terzi alla GDF nel corso dell’attività amministrativa di accertamento, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass. n. 8196/15 – Cass. n. 8639/13).

11. Va pure disatteso, anche, il quarto motivo perchè inammissibile e, comunque infondato nel merito.

12. Giova rilevare, infatti, che solo in questa sede il ricorrente ha prospettato il problema attinente la corretta imputazione temporale degli incrementi patrimoniali, atteso che tale censura non risulta essere stata divisata dal giudice d’appello, e di ciò doveva dolersi il contribuente, espressamente, e preliminarmente allo sviluppo della relativa doglianza nel giudizio di legittimità; peraltro, detta doglianza è infondata in considerazione del chiaro tenore letterale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, che il contribuente assume violato, e che consente all’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione a spese riconducibili ad incrementi patrimoniali, sulla base di redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui la spesa è stata effettuata e nei quattro anni ad essa precedenti.

13. E’ infine inammissibile il quinto motivo, in quanto al di là della sua intestazione formale, tende alla revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, ossia all’opzione che ha condotto lo stesso ad una determinata soluzione della questione oggetto di controversia, con conseguente ed inammissibile, diverso inquadramento e valutazione degli elementi di fatto venuti in considerazione nella fase di merito.

14. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 20 dicembre 2019

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