Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34171 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 20/12/2019), n.34171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFO Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22707/2015 R.G. proposto da:

Immobiliare Francarosa srl, in persona del suo rappresentante

Francesca Corradina Scordo, con l’avv. Nicola Corbo, presso il cui

studio domicilia in Roma viale Umberto Tupini n. 113,

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Roma n. 7651/28/14, pronunciata il 20 ottobre 2014 e

depositata il 16 dicembre, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

La contribuente, società che opera nel settore immobiliare effettuando compravendita di terreni e fabbricati, era destinataria di tre avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di processo verbale di contestazione dell’8 gennaio 2008. In esso si rilevava l’omessa dichiarazione di plusvalenze patrimoniali per gli anni 2003 e 2005; l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per gli anni 2003 e 2004; l’omessa esecuzione di ritenute fiscali su interessi attivi prodotti da finanziamento ai soci per gli anni 2003,2004 e 2005; la non spettanza di un rimborso IVA per mancanza dei requisiti di legge; il disconoscimento dell’IVA in ordine ad alcune fatture emesse in relazione ad operazioni ritenute fittizie.

In buona sostanza venivano contesti acquisti infragruppo, realizzati al solo fine di creare credito IVA, per cui venivano recuperati a tassazione Euro 1.411.770,00 occultati con movimentazioni fittizie del conto corrente “Fabbricati c/costruzioni”, infine, venivano ritenuti fruttiferi i prestiti ai soci e sanzionato il mancato versamento delle relative ritenute d’acconto.

Insorta dinanzi alla CTP con tre diversi ricorsi, dipoi riuniti, la contribuente vedeva parzialmente accolte le proprie ragioni, donde l’appello dell’Ufficio, che contestava la motivazione e le conclusioni raggiunte dal primo giudice.

La CTR, preso atto che le ritenute d’acconto mancanti non erano state oggetto di contestazione, confermava l’annullamento delle riprese a tassazione delle plusvalenze 2003 e 2005 perchè effettuate sulla base di norme abrogate, mentre accoglieva l’appello dell’Ufficio quanto alle operazioni infragruppo che riteneva non giustificate.

Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi, cui resiste con rituale controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e di pronunzia secondo diritto. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, e di ogni altra norma e principio in materia di deducibilità IVA, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 32 e 37, e di ogni altra norma e principio in materia di presunzione di ricavo o di corrispettività della prestazione, e degli artt. 2727 e ss in tema di presunzioni. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Preliminarmente questa Corte rileva che sebbene nella formulazione della censura non vi sia un riferimento alla categoria dell’arr.360 c.p.c. cui essa si collega, con un sforzo interpretativo debbono intendersi richiamati i n. 4 e 3 dell’art. 360 c.p.c., con il che è superata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio.

Il motivo è infondato.

La censura, invero si appunta sulle riprese a tassazione operate dalla contribuente sulle operazioni in conto corrente, in quanto in tesi non sostenute da un sufficiente apporto probatorio.

Rileva, invero, il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la CTR si è attenuta ai principi di questa Corte, per cui la presenza di movimenti bancari nei conti dedicati comporta l’inversione dell’onere della prova, sicchè è il contribuente che deve vincere tale presunzione con documenti o con ogni altro mezzo, purchè la prova sia analitica e non generica.

Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare continuità ha più volte chiarito che “come noto, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7 (nel testo, applicabile alla specie ratione temporis, sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, ed anteriore alle successive modificazioni apportate dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402) ed il corrispondente numero del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, consentivano agli (allora operanti) uffici delle imposte sui redditi ovvero del valore aggiunto (IVA) di “richiedere”, “per l’adempimento dei loro compiti”, alle imprese ivi indicate “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi”. Per il n. 2 delle stesse norme, poi, (a) “dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati… a norma del n. 7)… sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”, e (b) “alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Il potere, riconosciuto da tali disposizioni all’Ufficio, di porre a fondamento di “rettifiche ed accertamenti” i “dati” e gli “elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati… a norma del’n. 7”, invero, si fonda Cass., trib.: 7 febbraio 2008 n. 2843; 11 gennaio 2008 n. 430; 30 ottobre 2007 n. 22917 (che ricorda, “ex plurimis, Cass. nn. 3929 del 2002, 18421 e 28324 del 2005, 24995 del 2006,1739 del 2007”); 14 maggio 2007 n. 10964 che cita “Cass. 18851/03,6232/03, 8422/02, 10662/01, 9946/00”; 1 aprile 2003 n. 4987 sulla (excerpta dalla più recente) “presunzione” (di fonte legale, ma relativa) di “riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili”, presunzione che “si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di lutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività”: tale presunzione, peraltro, opera (Cass., trib., 21 marzo 2008 n. 7766) “con forza tale da vincolare V ufficio tributario ad assumere per certo che la movimentazione bancaria dei conti correnti intestati. sia… imputabile” a colui che dispone del conto, senza necessità di “procedere all’analisi delle singole operazioni, che, dato il connesso effetto dell’inversione dell’onere della prova, spetta invece al contribuente di effettuare (Corte di cassazione: 24 agosto 2007, n. 18013; 27 luglio 2007, n. 16720; 13 giugno 2007, n. 13819)”. (Cass. 05.02.2009 n. 2752; nello stesso senso Cass.13.05.2011 n. 10578; 21.01.2012 n. 1180; 29.07.2016 n. 15857).

E, ancora che, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 04.08.2010 n. 18081)

Prova che la contribuente non ha fornito, essendosi, al contrario, limitata a portare l’argomentazione – indimostrata – che i bonifici in questione fossero restituzione di caparre non contabilizzate.

2. Con il secondo motivo si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss. e di ogni altra norma e principio in materia di distribuzione dell’onere probatorio nel contenzioso tributario, di efficacia e rilevanza delle presunzioni legali e di contrasto di esse mediante presunzioni semplici corrispondenza fra chiesto e pronunciato e di pronuncia secondo diritto. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

3. Con il terzo motivo si rileva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss., e di ogni altra norma e principio in materia di distribuzione dell’onere probatorio in generale e nel processo tributario in particolare, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 32 e 37, e di ogni altra norma e principio in materia di presunzioni di ricavi o di corrispettività della prestazione, e degli artt. 2727 e ss in tema di presunzioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1268 c.c. e ss., e di ogni altra norma in materia di delegazione di pagamento. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

4. I motivi secondo e terzo, stante la sostanziale identità delle censure possono essere esaminati congiuntamente

Essi sono inammissibili.

Il ricorrente, invero, lungi dall’indicare i vizi logici che rendono del tutto irrazionale il ragionamento decisorio, si risolvono, invece, nella richiesta in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, com’è noto, inammissibile in sede di legittimità.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, nel senso che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Risulta, infatti, del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Il preteso vizio di motivazione, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esiste un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Nella caso in esame, secondo questa Corte, le valutazioni che il giudice di appello ha fatto del materiale istruttorio sono congruamente motivate e immuni da contraddizioni e vizi logici, risolvendosi in una opzione interpretativa del tutto ragionevole del materiale probatorio al suo esame.

In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da / dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di giudizio che liquida in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito, nonchè al versamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso il 30 maggio 2019

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA