Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3417 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Zeno Carni s.n.c. di Zeno Gelsomina e C., in persona del legale

rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Monti

Parioli 48 presso lo studio dell’avv. MARINI Renato, che unitamente

agli avv.ti Vincenzo Cesaro e Giuseppe Marini la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201.30.02, depositata in data 14.11.02, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13.1.10 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

sentita la difesa svolta dall’Avvocatura Generale dello Stato per

conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia

delle Entrate, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la

cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese processuali;

Udito il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con processo verbale di constatazione del 27 giugno 1996 la G. di F. di Portici rilevava, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre del 1994 e del 1995, che la Zeno Carni s.n.c. di Zeno Gelsomina e C. esercente commercio di carni fresche, aveva indicato rimanenze assolutamente incompatibili con le capacita’ di immagazzinamento dei propri depositi e punti di stoccaggio, di dimensioni assai modeste nonche’ un dato relativo alle rimanenze finali al 31 dicembre 1995 per L. 4.209.533.052 abnorme rispetto alle giacenze invece rilevate il 15 gennaio 1996 per merci dal valore di L. 30.102.000. La G. di F. evidenziava altresi’ il rinvenimento di scritture extracontabili da cui si evincevano acquisti effettivi di L. 23.867.539.881 anziche’ di L. 20.418.330.161 e un volume di affari effettivo di L. 26.058.900.031 in luogo di L. 20.187.764.944 dichiarato; l’uso di fatture per operazioni di acquisto inesistenti presso varie societa’ quali la Polli San Giovanni s.a.s. di Tagliatatela e C, la Market Poli di Ciro Correale C. s.a.s.. la Alicar s.r.l., i cui amministratori avevano negato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la Zeno carni. Con separato processo verbale di constatazione la compagnia di Torre Annunziata accertava inoltre che nel 1994 la contribuente aveva effettuato operazioni di acquisti carni soggettivamente inesistenti presso la Bovin S.a.s Italia al line di far apparire gli acquisti come effettuati sul mercato interno consentendo la detrazione dell’IVA indicata in fattura. Sulla base di tali processi verbali l’Ufficio IVA di Napoli emetteva un avviso di rettifica per l’anno 1994, recuperando a tassazione l’IVA per complessive L. 1.539.521.000 ed irrogava la sanzione per un importo corrispondente oltre gli interessi di legge.

Avverso la rettifica, la Zeno Carni presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale lo accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’ufficio e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre sottolineare introduttivamente che e’ opportuno, e non solo per comodita’ di esposizione in quanto si tratta di censura logicamente assorbente la prima, iniziare dall’esame della seconda doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 81 c.p.c. art. 2909 c.c.).

Con tale doglianza, la contribuente, dopo aver evidenziato che la decisione impugnata e’ sorretta da due diverse rationes decidendi, ha lamentato l’illegittimita’ della sentenza sia con riferimento alla prima ratio decidendi sia con riferimento alla seconda, costituita dal rilievo che sulla questione controversa, in relazione a medesimo avviso di rettifica n. (OMISSIS), si era gia’ formato un giudicato per effetto della sentenza n. 523/16/00 resa dalla C.T.P. di Napoli nei confronti di Z.C. e Z.G.. Tale ratio decidendi – cosi’ puo’ riassumersi la censura della societa’ – sarebbe assolutamente infondata in quanto la sentenza era stata emessa nei confronti dei due Z. in proprio, con riferimento alla loro responsabilita’ personale per il pagamento dei tributi e delle sanzioni. Con la conseguenza che essa non era opponibile alla societa’, titolare del rapporto di imposta con il Fisco ed unica debitrice, facendo stato solo tra le parti nel giudizio e non potendo l’opposizione dei soci essere proposta a favore della societa’ per il divieto di sostituzione processuale stabilito dall’art. 81 c.p.c..

La censura non coglie nel segno. A riguardo, si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, e’ certamente esatta la premessa in diritto da cui parte la ricorrente Agenzia in quanto, perche’ si abbia la preclusione derivante da giudicato, occorre non solo che uno dei due giudici sia stato definito con sentenza passata in giudicato ma anche che i giudizi si svolgano tra le stesse parti ed abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico. E’ necessario cioe’ che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi in quanto soltanto quando sussista l’identita’ di soggetti petitum e causa petendi, si puo’ invocare l’eventuale giudicato, oltre sul dedotto anche sul deducibile, nonche’ sui presupposti logici della decisione o su punti di fatto pregiudiziali, dovendo questo essere contenuto nel limite insuperabile dell’identificazione dell’azione, (cfr. Cass. n. 213/2003, n. 1229/06). Ed invero, solo il giudicato che incida sul medesimo rapporto e’ vincolante mentre e’ irrilevante che la sentenza si sia pronunciata su questioni comuni (Cass. 2438/07).

Ma se la premessa della ricorrente e’ astrattamente esatta, essa non lo e’ invece in concreto in quanto, come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado in atti, il giudizio deciso dalla Commissione provinciale di Napoli con la sentenza n. 523/16/00 riguardava il medesimo avviso di rettifica n. (OMISSIS), concernente il presente giudizio, e l’opposizione al detto avviso, che era stato emesso ai fini IVA nei confronti della societa’, e non nei confronti dei soci, con riferimento ad eventuali loro responsabilita’ personali, fu presentata da Z.C. e da Z.G., rispettivamente nella qualita’ di amministratore unico e socio della Zeno Carni s.n.c..

Cio’ posto, sussistendo nel caso di specie la necessaria identita’ degli elementi costitutivi dei due giudizi ed essendo l’indicata decisione della Commissione provinciale di Napoli, passata in giudicato, come risulta dalla certificazione rilasciata dal segretario della Commissione, ne consegue l’infondatezza della doglianza in esame.

Il carattere logicamente pregiudiziale della ratio decidendi esaminata, non solo idonea, autonomamente, a giustificare la decisione impugnata ma anche logicamente assorbente l’altra ragione di decisione offerta dalla CTR – e cio’, in quanto l’esistenza di un giudicato determina la superfluita’ di ogni altra argomentazione – comporta l’assorbimento della prima delle doglianze, svolte dalla ricorrente Agenzia, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt 132 e 324 c.p.c. del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dell’art. 2697 c.c. nonche’ sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e fondata sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che, a fronte dei numerosi e rilevanti elementi presuntivi ed indiziari forniti dall’Amministrazione fosse onere della contribuente provare l’effettivita’ delle operazioni contestate.

Considerato che la sentenza impugnata appare pertanto in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per Cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si e’ consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA