Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3417 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 03/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18779-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BELLUNO n. 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ERIOZZI,
rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DI TOMASSI;
– ricorrente –
contro
S.A. domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n. 1
presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO DICKMANN, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANILO GIACCARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1021/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/4/2016 R.G.N. 7066/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa DI PAOLANTONIO ANNALISA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso del dirigente medico S.A. e condannato l’Azienda al pagamento della somma di Euro 10.846,50 richiesta a titolo di indennità di pronta disponibilità in relazione ai 525 turni assicurati nel periodo aprile 2007/ marzo 2012;
2. il giudice d’appello ha premesso che l’originaria ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo l’adempimento dell’obbligo assunto dalla ASL con la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 che aveva quantificato in Euro 41,32 l’indennità in luogo del minor importo di Euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale;
3. ha escluso il denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata ed ha ritenuto condivisibile la pronuncia gravata nella parte in cui aveva affermato che la maggiorazione poteva essere riconosciuta a prescindere dall’ammontare del fondo;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso S.A.;
5. entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo, articolato in due punti, è dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, perché avrebbe errato il giudice d’appello nell’affermare che il Tribunale aveva pronunciato anche sulla natura della condizione e sulla validità dell’art. 49 del regolamento adottato con Delib. n. 1873 del 1999;
1.1. la ricorrente eccepisce, poi, la nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione ed aggiunge che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato la normativa contrattuale, che non prevede il raddoppio dell’indennità di pronta disponibilità e, quanto alle modalità di costituzione dei fondi, solo per la retribuzione di posizione stabilisce il carattere irreversibile del finanziamento;
2. la seconda censura intitolata “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; abrogazione dell’art. 20 CCNL 5.12.1996” addebita al giudice d’appello di non avere considerato che la disapplicazione della clausola contrattuale richiamata in rubrica disposta dall’art. 17, comma 9, del CCNL 2002/2005 ha comportato anche il venir meno della ritrattazione integrativa che della disposizione contrattuale costituiva attuazione;
3. il terzo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perché non poteva la Corte romana ritenere fondata la domanda sulla base di argomenti e di fatti mai allegati dall’originario ricorrente che aveva agito in giudizio assumendo il carattere meramente potestativo della condizione e senza mai contestare che la stessa non si fosse realizzata;
4. è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
4.1. questa Corte ha già precisato che non induce inammissibilità il solo inserimento di documenti nel contesto dell’atto, finalizzato ad assolvere all’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, perché la sanzione dell’inammissibilità colpisce il ricorso che si esaurisca nella trascrizione di una serie di documenti e di atti processuali, integralmente riprodotti, e manchi dell’esposizione sommaria dei fatti o dell’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni espresse mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi (Cass. n. 26837/2020);
4.2. in altri termini la sanzione dell’inammissibilità è circoscritta all’ipotesi in cui facciano difetto i requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata e ciò si realizza solo qualora il ricorso, espunti gli atti ed i documenti, finisca per essere privo di una delle parti essenziali (cfr. Cass. n. 12641/2017; Cass. n. 8245/2018), evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie;
5. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, meritano accoglimento giacché il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020 che ha ritenuto infondata analoga domanda di adeguamento dell’indennità di pronta disponibilità proposta da dirigenti medici in servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
5.1. il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 82, comma 6 fissava in L. 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità;
5.2. il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, all’art. 20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 6, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto (… La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore…. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62);
5.3. quest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso (… Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma
resa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 82, come modificato dal D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110, comma 6…) stabiliva, al comma 6, che “la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata – rispetto al valore indicato nel D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110, comma 6 – in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1”;
5.4. in questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 con la quale la ASL di Frosinone, nell’adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49 ha previsto che “ai sensi del 6 comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di L. 80.000 purché sia compatibile l’onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico”;
5.5. successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, ed al comma 4 hanno previsto che “la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a rideterminare l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di L.. 40.000”;
5.6. sulla materia della pronta disponibilità e’, poi, intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all’art. 17, ha rivisto la disciplina “sostanziale” dell’istituto, disapplicando l’art. 20 del CCNL 5.12.1996, ed ha stabilito che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4 relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa (Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, Der il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. 2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1);
5.7. il contratto collettivo del 2005, quindi, non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere;
5.8. chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del CCNL 5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente “nell’ammontare consolidato al 31.12.1997” (CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005);
6. va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione;
6.1. tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili;
6.2. va ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
7. a detto rilievo, già assorbente, si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass. n. 25597/2016);
8. infine vanno disattese le deduzioni del controricorrente quanto al carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; Cass. 20290/2005; Cass. n. 11774/2007; Cass. n. 18239/2014; Cass. n. 30143/2019);
8.1. è evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’Azienda, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico;
9. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda di pagamento dell’indennità di pronta disponibilità nell’importo fissato dalla richiamata Delib. n. 1873 del 1999;
10. la complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;
11. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022