Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34169 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. II, 15/11/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/11/2021), n.34169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25833/2019 proposto da:

O.I., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

O.I., cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che aveva solo sedici anni quando la matrigna lo aveva cacciato di casa, che non sapeva dove andare e dormiva per strada, che era allora partito per la Libia; a causa della matrigna temeva per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Davanti al Tribunale il richiedente non è comparso all’udienza. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

La pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte d’appello di Cagliari che, con sentenza 13 maggio 2019, n. 421, ha respinto il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello O.I. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile in quanto i motivi risultano riferiti a una fattispecie diversa da quella in esame.

Il primo motivo discorre infatti di computo dei termini per ricorrere per cassazione contro l’ordinanza, quando invece il provvedimento impugnato è una sentenza.

Nel secondo motivo si parla di minacce da parte di membri di un’organizzazione criminale, vicenda estranea al caso di specie ove il ricorrente ha narrato di una relazione problematica con la matrigna.

Nel terzo motivo, ove si contesta genericamente la mancata concessione della protezione umanitaria, si fa riferimento alla Corte d’appello di Torino invece che alla Corte d’appello di Cagliari.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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