Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34167 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 20/12/2019), n.34167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12904/2013 R.G. proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv.to Claudio

Preziosi, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni e le notificazioni via fax al n. 082531537 oppure

all’indirizzo P.E.C. claudio.preziosi.avvocatiavellinopec.it;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p. t., rappresentata

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 586/04/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, emessa il

15/10/2012, depositata il 16/11/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/6/2019 dal

Consigliere Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto dei

ricorsi;

udito l’avv. Valerio Freda per il ricorrente principale e l’Avvocato

dello Sato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. ricorre con cinque motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 586/04/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (di seguito C.T.R.), emessa il 15/10/2012, depositata il 16/11/2012 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva determinato maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2007.

2. Con la sentenza impugnata, la C. T. R. riteneva che i costi oggetto di recupero a tassazione fossero inerenti all’attività imprenditoriale svolta dal contribuente, ma fossero qualificabili quali spese di rappresentanza, e non di pubblicità, con conseguente deducibilità nella misura del 30% del loro ammontare.

Inoltre, il giudice di appello, quanto all’appello incidentale del contribuente, lo accoglieva, ritenendo che l’importo di 427.349,93 risultava contabilizzato e tassato nell’anno in cui la provvigione era stata corrisposta, mentre la vendita in nero dei capi di campionario non era stata provata.

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui a sua volta il sig. M.S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, M.S. denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 108 e 109, nonchè la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente, la C.T.R. avrebbe erroneamente qualificato come spese di rappresentanza, e non di pubblicità, i costi, per pranzi, viaggi, ospitalità, omaggi, sostenuti dal contribuente per l’attività d’intermediazione commerciale nel campo della moda, ritenendo che, ai fini della completa deducibilità di tali costi, fosse necessaria la prova, assente nel caso di specie, dell’esistenza di specifici contratti onerosi stipulati con i terzi fornitori dei servizi contestati.

Deduce, invece, il ricorrente che alle spese suddette doveva riconoscersi carattere pubblicitario perchè, indipendentemente dal ricorso ad imprese terze, appositamente ingaggiate, esse erano finalizzate alla promozione delle vendite ed all’acquisizione dei clienti, sia pure al di fuori di una specifica trattativa già avviata, in occasione di sfilate ed eventi, oppure ad avviare una trattativa, “stringere i tempi” o “migliorare il clima” per il raggiungimento di un accordo negoziale.

Inoltre, il ricorrente rileva l’infondatezza dell’argomentazione della C.T.R., che ha rilevato che con tali spese l’agente commerciale M. avrebbe favorito la vendita di prodotti di terzi, poichè, in definitiva, egli avrebbe incrementato il proprio volume d’affari e le provvigioni maturate per l’attività di intermediazione commerciale.

Infine, secondo il ricorrente, il giudice di appello, in violazione delle norme di cui agli artt. 1321 e 1322 c.c., non avrebbe considerato la circostanza che alcuni contratti (come quello concluso con la Falber s.r.l.) prevedevano che l’agente dovesse sopportare le spese inerenti alla promozione delle vendite, per cui le prestazioni contestate costituivano un doveroso adempimento negoziale, a fronte del quale percepiva un compenso, quindi un costo interamente deducibile.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.3. La fattispecie trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava i ricavi per l’anno di imposta 2007, escludendo taluni costi, ritenuti non inerenti, e recuperando a tassazione Euro 480.333,30 per provvigioni ed Euro 40.090,00 per vendite in nero di capi di campionario.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo l’inerenza dei costi e la finalità di pubblicità dell’attività di impresa (intermediazione nel tessile) e, per le provvigioni, la loro contabilizzazione all’atto dell’effettivo pagamento; inoltre contestava i ricavi presunti dalle vendite in nero di capi di campionario.

A seguito di tempestivo ricorso del contribuente, la C.T.P. di Avellino annullava in parte l’accertamento, ritenendo che talune spese erano deducibili, perchè inerenti ed aventi finalità pubblicitaria dell’attività, nonchè confermando, sia la non deducibilità dei costi indicati nell’allegato al P.V.C. n. 23, in quanto il pagamento era avvenuto con carta di credito intestata ad M.A., figlia del contribuente, sia il recupero a tassazione della somma di Euro 480.333,30, di cui Euro 3.893,37 per erronea registrazione della fattura n. 26 del 10 maggio 2007, Euro 427.349,93 per omessa contabilizzazione di provvigioni attive ed Euro 49.090,00 relativi a beni di campionario che, non risultando nelle rimanenze, nè fatturati altrove, si dovevano presumere venduti in nero.

L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, contestando, in via principale, l’inerenza dei costi e deducendo, in via subordinata, la loro natura di spese di rappresentanza e non di pubblicità.

Anche il contribuente promuoveva appello incidentale accolto dalla C.T.R., che annullava il recupero a tassazione dei costi per provvigioni e vendite in nero; inoltre, il giudice di appello accoglieva la domanda subordinata dell’Ufficio, qualificando le spese come di rappresentanza e non di pubblicità.

Secondo la ricostruzione in fatto del giudice di appello, il contribuente, per finalità aziendali, era solito organizzare, in appositi spazi espositivi, sfilate di moda ed altri eventi di richiamo, destinati alla collocazione dei prodotti. Le spese oggetto di contestazione, pur non presentando una stretta correlazione temporale con eventi e commissioni, potevano essere ritenute inerenti all’attività d’impresa, riguardando beni e servizi offerti a terzi (modelle, vip, stilisti e fornitori), e potevano essere considerate quali spese di rappresentanza.

Secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di redditi d’impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse, che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio, nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell’altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto” (Sez. 5, Sentenza n. 12676 del 23/05/2018).

Nella motivazione della sentenza citata, la Corte ha anche chiarito che “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta (Cass. n. 10910 del 27/05/2015 e Cass. n. 8121 del 22 aprile 2016). In definitiva, si ritiene che debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali (Cass. 7803/2000). Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio, nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto (Cass. 3433/2017; conf. da ultimo 21977/2015)”.

Alla stregua dei principi richiamati, nel caso di specie, avendo il giudice escluso che il contribuente abbia dimostrato uno stretto collegamento temporale tra le spese e le commissioni o gli eventi documentati, esse vanno ricondotte a finalità di rappresentanza, dovendosi escludere uno scopo diretto di promozione e di incremento commerciale.

In tal senso depone anche la natura della spesa (relativa a viaggi, alberghi, ristoranti, acquisti di beni di consumo costosi, trasporti, abbonamenti calcistici), che non tende alla promozione della commercializzazione di un prodotto, alla conquista di un mercato o alla diffusione di una specifica immagine commerciale, ma piuttosto alla crescita d’immagine ed al maggior prestigio dell’impresa, nonchè al potenziamento delle sue possibilità di sviluppo.

D’altronde tale conclusione trova riscontro, a contrario, nella sentenza n. 24227 del 29/11/16, con cui la Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 108 T.U.I.R., comma 2, devono qualificarsi come spese di pubblicità (interamente deducibili) quelle sostenute da un’azienda di moda (in quel caso produttrice di capi di abbigliamento) per offrire vitto e alloggio a propri agenti e clienti in occasione di un meeting (nella specie, una sfilata di moda), in quanto diretta a incrementare le vendite.

In tale decisione la Corte fa presente che l’obiettivo perseguito con le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente concernente la produzione realizzata in un determinato contesto, laddove, invece, le spese di rappresentanza coincidono con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società. Nella fattispecie, è stato ritenuto che la spesa sostenuta per la presentazione dei predetti capi da parte della società produttrice ad una clientela selezionata di soggetti operanti nel settore e probabili acquirenti, costituisca spesa destinata ad incrementare le vendite presso i predetti clienti e, quindi, spesa di natura pubblicitaria.

Anche l’acquisto e la cessione di beni (oggetti di notevole valore commerciale, come orologi e foulard di marca pregiata), in alcun modo ricollegabili ai prodotti commercializzati dall’agente, non può ricadere nell’ambito delle spese pubblicitarie, mancando un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l’aspettativa diretta di un maggior ricavo.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la motivazione omessa o insufficiente su di un punto controverso e decisivo del giudizio.

Il ricorrente, sul presupposto che non sia applicabile al processo tributario la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, censura la motivazione omessa, o solo insufficiente, della sentenza impugnata, in relazione alle specifiche ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni in ordine all’esistenza di clausole contrattuali, che ponevano a carico dell’agente le spese di promozione delle vendite delle imprese committenti.

Inoltre il contribuente deduce che, come riferito da numerosi dipendenti e clienti, i costi contestati attenevano all’allestimento di quattro show rooms, dotati di cucina e personale specializzato stabilmente assunto, nonchè all’organizzazione di sfilate ed altri eventi, anche all’improvviso per l’arrivo imprevisto di clienti, con la presenza del titolare e l’aiuto della figlia M.A..

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., poichè la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile ed il terzo è infondato e vanno rigettati.

2.3. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

“Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 citata) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

E’ pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nel caso di specie, il ricorrente non individua un fatto decisivo, di cui la C.T.R. avrebbe omesso l’esame, ma, inammissibilmente, deduce la mera insufficienza motivazionale, non più censurabile, sollecitando, in maniera altrettanto inammissibile, una diversa valutazione degli elementi di fatto, già oggetto di esame da parte del giudice appello, che, in base ad essi, ha ritenuto di qualificare le spese come di rappresentanza.

3.1 Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 T.U.I.R..

Deduce il ricorrente che l’avviso di accertamento contestava la deducibilità di alcune spese sotto il profilo dell’inerenza (rilievo n. 2 su acquisto di capi di campionario e di capi divisa, rilievo n. 6 su abbonamenti Sky e costi di soggiorno a Capri di M.S., nonchè spese legali per la controversia contro la ditta P.R., rilievi 10 – 11 su compensi per servizi a terzi, rilievo 12 su fitti passivi relativi alle foresterie ubicate nelle zone di svolgimento delle attività).

In merito a tali costi, per i quali l’Agenzia delle entrate, fin dall’atto di costituzione nel giudizio di primo grado e successivamente con l’atto di appello, aveva sostenuto la non inerenza, nulla aveva statuito la C.T.R., ritenendo genericamente di applicare a tutte le spese contestate le disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, laddove le stesse nulla avevano a che vedere con tale qualificazione.

3.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3.3. Invero, il contribuente riporta la decisione della C.T.P. che, specificamente motivando per i capi di campionario e per le divise, nonchè genericamente ed unitariamente per le altre spese, ha ritenuto che esse fossero inerenti all’attività di impresa ed avessero natura pubblicitaria, in quanto direttamente imputabili alla promozione degli affari “agenziali”.

Con l’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, contestando, in via principale, l’inerenza delle spese ed, in via subordinata, la qualificazione come spese di pubblicità.

Il giudice di appello, nel ritenere che tutte le suddette spese, già qualificate dal giudice di primo grado quali spese di pubblicità, conformemente a quanto sostenuto in ricorso dallo stesso contribuente, fossero qualificabili, invece, come spese di rappresentanza, ha valutato espressamente la sussistenza del requisito della inerenza in senso favorevole al contribuente, affermando che tutti i costi erano inerenti (in ciò contraddicendo la tesi principale dell’Ufficio), mentre ha contraddetto il contribuente, il quale sosteneva che si trattasse di spese di pubblicità e propaganda interamente deducibili, affermando invece che si trattava di spese di rappresentanza parzialmente deducibili.

4.1. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alle spese imputate alla carta di credito di M.A..

4.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non riportando il motivo dell’appello incidentale, relativo alle spese effettuate mediante la carta di credito intestata alla figlia, sul quale la C.T.R. avrebbe omesso ogni statuizione;

invero, secondo la sentenza impugnata, l’appello incidentale, accolto

dalla C.T.R., riguardava esclusivamente il recupero costi per Euro 480.333,00 e la mancata prova della vendita in nero dei capi di campionario;

il richiamo al punto c) dello “svolgimento del processo”, contenuto nel ricorso per cassazione, non è sufficiente a conferire autosufficienza al motivo, perchè non contiene affatto la trascrizione dello specifico motivo di appello incidentale, che si assume pretermesso, bensì solo una serie di argomentazioni favorevoli alla tesi del contribuente;

5.1. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 T.U.I.R. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo l’Agenzia ricorrente, la C.T.R., nel riconoscere la deducibilità nella misura del 30% delle spese di rappresentanza, ha violato l’art. 108 T.U.I.R., che prevede la deducibilità di tali spese nella misura pari al terzo del loro ammontare, per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Inoltre, la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che le spese (almeno quelle effettuate con la carta di credito intestata alla figlia del contribuente), tutte riferibili a beni o prestazioni suscettibili di uso privato (quali viaggi, alberghi, ristoranti, acquisti di beni di consumo costosi, trasporti, abbonamenti calcistici), fossero inerenti all’attività di impresa, in assenza di idonea documentazione attestante.la loro effettiva destinazione, con ciò violando l’art. 109 T.U.I.R. e l’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso, non avendo la C.T.R. esplicitato in base a quali elementi aveva ritenuto che il contribuente avesse assolto all’onere di provare l’inerenza delle singole spese contestate.

5.2. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.

5.3. Preliminarmente deve rilevarsi che “in tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, R.D. n. 611 del 1993, ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura “ad litem”, che trova fondamento nell'”intuitus fiduciae” e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018; vedi anche sent. n. 4950/2012).

Nel caso di specie, il controricorso con ricorso incidentale risulta sottoscritto da un Avvocato dello Stato diverso da quello che viene indicato quale redattore dell’atto, essendo evidente che la qualifica di Avvocato dello Stato debba essere riferita, tanto all’estensore, quanto al sottoscrittore dell’atto.

Inoltre “la circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, proposto all’Avvocatura dello Stato, sia illeggibile, nè siano altrimenti indicate le generalità del sottoscrittore, non rende inammissibile il ricorso stesso, a meno che il resistente non contesti in modo specifico e puntuale l’appartenenza del sottoscrittore all’Avvocatura dello Stato” (Sez. 5, Sentenza n. 21473 del 12/10/2007; conf. S.U. n. 59/1999).

Nella fattispecie, alcuna contestazione specifica muove il contribuente, per cui il ricorso incidentale, sotto tale profilo, risulta ammissibile, ma è infondato nel merito.

L’art. 108 T.U.I.R., comma 2, vigente ratione temporis, recitava: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, nonchè se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente Euro 25,82”.

La C.T.R., nel riconoscere la deducibilità delle spese di rappresentanza nella misura del 30%, ha fatto comunque riferimento a quanto previsto dall’art. 108 T.U.I.R., che prevede, non solo la entità delle spese deducibili, ma anche le modalità di deduzione, che devono intendersi richiamate con il rinvio alla normativa in materia.

Per quanto riguarda, poi, la violazione dell’art. 109 T.U.I.R., che prevede il requisito dell’inerenza ai fini della deducibilità delle spese, e dell’art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere probatorio, deve rilevarsi che per le spese di rappresentanza l’inerenza va valutata in base ad un criterio di ragionevolezza, secondo cui la spesa deve essere ragionevole e coerente in funzione dell’obiettivo aziendale e con gli usi e pratiche commerciali del settore in cui l’impresa opera.

Nel caso di specie, la C.T.R. ha ritenuto in fatto che le spese fossero inerenti ed avessero finalità di rappresentanza, pur non presentando una stretta correlazione temporale con eventi e commissioni, in quanto riguardavano beni e servizi offerti a terzi del settore (modelle, vip, stilisti e fornitori) ed erano, quindi, finalizzate alla crescita d’immagine ed al maggior prestigio dell’impresa, nonchè al potenziamento delle sue possibilità di sviluppo.

L’accertamento in fatto del giudice di appello non appare adeguatamente impugnato per vizio di motivazione, poichè l’Agenzia delle entrate non indica un fatto decisivo, di cui la C.T.R. avrebbe omesso l’esame, ma inammissibilmente deduce la mera insufficienza motivazionale, non più censurabile, sollecitando genericamente, in maniera altrettanto inammissibile, una diversa valutazione degli elementi di fatto, già oggetto di esame da parte del giudice appello.

Per quanto fin qui detto il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente principale il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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