Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34167 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. II, 15/11/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/11/2021), n.34167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26617/2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA PAOLA

CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO CAGLIARI, MINISTERO

DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

I.S., cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, proponeva domanda di riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e umanitaria innanzi al Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere stato accusato di aver praticato riti woodoo con i quali avrebbe causato la morte della ragazza che frequentava; all’audizione innanzi al Tribunale ha precisato di essere cristiano e di aver voluto sposare la ragazza mussulmana, che poi è morta.

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione è stato proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Cagliari che, con sentenza 26 giugno 2019, n. 563, ha rigettato l’impugnazione.

Avverso la decisione della Corte d’appello I.S. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, nn. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata”.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a genericamente invocare la situazione di violenza e di corruzione esistente in Nigeria, senza allegare fatti specifici attinenti alla sua regione di provenienza e senza indicare alcuna fonte né contestare le affermazioni della Corte d’appello circa la mancata ricorrenza dei presupposti di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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