Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34166 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. II, 15/11/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/11/2021), n.34166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26728/2019 proposto da:

E.E., rappresentata e difesa dall’avv. LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

E.E., cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che dopo la morte del padre, che aveva un negozio di ricambi per moto e che apparteneva alla setta degli (OMISSIS), era stato minacciato di morte a seguito del suo rifiuto di entrare a fare parte della setta.

Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda. La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte d’appello di Cagliari che, con sentenza 6 settembre 2019, n. 717, ha respinto il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello E.E. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito, decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell’esposizione dei fatti della causa.

E’ vero che “per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata”; è però indispensabile che dal contesto del ricorso “sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo” (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006), conoscenza del fatto che nel caso in esame non è desumibile dal contesto del ricorso.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere tempestive difese nel giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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