Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34165 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 20/12/2019), n.34165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6332-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S.

MELANIA 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RICCIULLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in corpo al ricorso difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5106/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/09/2016;

udita la relazione della causa svolta pubblica nella pubblica udienza

del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA ROMEO;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTINELLI per delega

dell’Avvocato R. che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.A. proponeva ricorso alla CPT di Roma per contestare l’avviso di accertamento che rideterminava la classe catastale di due immobili siti in (OMISSIS), mediante attribuzione di nuova categoria e classe con relativo aumento della rendita catastale.

La CTP rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello alla CTR del Lazio che rigettava l’appello confermando la decisione del primo giudice.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, comma 335, del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61. Lamenta in sintesi che la CTR, ritenendo legittimo il nuovo classamento operato con l’avviso di accertamento impugnato perchè rientrante nella speciale procedura di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in specifiche microzone in quanto caratterizzata da procedura standardizzata, ha violato i principi stabiliti in materia di revisione del classamento che impongono una accurata analisi delle caratteristiche delle singole unità immobiliari per la valutazione dei parametri che incidono sui presupposti impositivi.

2. Con il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per vizio di motivazione. In stretta connessione con il motivo precedente il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi di accertamento tributario, in uno con il vizio di motivazione apparente della sentenza stessa che ne determina la nullità.

Controdeduce l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità (cfr. Sez. 6 N. 10402 Anno 2019) “il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017). Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione – cfr. Corte Cost. n. 249/2017 -, non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato”.

Orbene, la CTR non ha fatto buon uso di tali principi laddove ha affermato che la L. n. 311 del 2004, comma 335, ha previsto una speciale procedura standardizzata di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site in specifiche microzone comunali, sostanzialmente sottratta al rigoroso obbligo di analisi e di motivazione deì caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, individuati come elementi che incidono comparativamente e complessivamente sulla qualificazione dell’immobile.

Invero la motivazione della sentenza di appello nell’affermare la correttezza dell’accertamento ha fatto riferimento ad elementi generici, quali il “dato urbanistico ambientale socio economico”, o le “infrastrutture di particolare significato e alto valore” adottabili per qualsiasi unità immobiliare, senza alcuna indicazione delle caratteristiche specifiche degli immobili in argomento e senza dunque alcuna verifica in concreto della rispondenza della motivazione dell’avviso di accertamento ai principi sopra ricordati.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e ne rende superfluo l’esame.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.

Data la recente evoluzione giurisprudenziale e il progressivo consolidarsi delle decisioni sull’argomento, le spese del giudizio sia di merito che di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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