Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34165 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. II, 15/11/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/11/2021), n.34165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25817/2019 proposto da:

U.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466,

presso lo studio dell’avvocato MARINA FLOCCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONELLO SECCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

U.K., cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, in sede amministrativa il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato la Nigeria in quanto la sua vita era in pericolo: il padre faceva infatti parte della setta degli (OMISSIS) e la madre gli aveva riferito di aver visto durante dei riti woodoo che sarebbe stato ucciso in sacrificio.

Il Tribunale di Cagliari, con decreto 24 luglio 2019, n. 2143, ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Cagliari U.K. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.

Dopo una lunga esposizione suddivisa in diciotto paragrafi (pp. 4-10 del ricorso), in cui nel contestare l’affermazione del Tribunale circa il carattere elitario della setta degli (OMISSIS) si citano anche Lech Walesa, Nicolas Maduro e Napoleone Bonaparte, alle pp. 10 e 11 sotto il titolo “Motivi” vengono elencate una serie di violazioni di norme, “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, violazioni che non trovano sviluppo alcuno, per poi terminare – dopo le conclusioni – con il laconico riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo, rappresentato dalla “situazione personale e sociale del ricorrente nigeriano, le condizioni di reale pericolo diffuso nel paese e l’appartenenza di suo padre a un gruppo e alla pericolosa setta degli (OMISSIS)”.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’Interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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