Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34164 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 20/12/2019), n.34164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 6088/2017 proposto da:

L.F., L.G., elettivamente domiciliati in Roma

Viale Giuseppe Mazzini n. 55 presso lo studio dell’avvocato Roberto

Pellegrini che li rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate;

-intimata –

avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 5105/2016 depositata in

data 07 settembre 2016,

udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 7 maggio

2019 dal Consigliere Maria Giovanna Romeo,

udito l’avv. Roberto Pellegrini,

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.G. e L.F. proponevano ricorso alla CPT di Roma per contestare l’avviso di accertamento che rideterminava la classe catastale di un immobile sito in (OMISSIS) mediante attribuzione, rispetto alla precedente classe 2, della nuova classe 3 e relativo aumento della rendita catastale.

La CTP rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza la parte contribuente proponeva appello alla CTR del Lazio che rigettava l’appello confermando la decisione del primo giudice.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha esplicato difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, art. 7, in relazione alla L. n. 311 del 2004, comma 335, o in subordine violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, lamentando carenza motivazionale dell’atto di classamento, privo dei motivi concreti che giustificherebbero l’attribuzione di nuova rendita catastale.

2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. e insufficiente e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamentano che nell’impugnare l’avviso di accertamento di fronte alla CTP di Roma i ricorrenti avevano eccepito anche l’insussistenza dei presupposti del riclassamento e della nuova rendita catastale e la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità (cfr. di recente Sez. 6 N. 10402 Anno 2019) “il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal citato comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017). Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione – cfr. Corte Cost. n. 249/2017 -, non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato”.

Orbene, la CTR non ha fatto buon uso di tali principi laddove ha affermato che la L. n. 311 del 2004, comma 335, ha previsto una speciale procedura standardizzata di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site in specifiche microzone comunali, sostanzialmente sottratta al rigoroso obbligo di analisi e di motivazione dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, individuati come elementi che incidono comparativamente e complessivamente sulla qualificazione dell’immobile.

Invero la motivazione della sentenza di appello, nell’affermare la correttezza dell’accertamento, ha fatto riferimento ad elementi generici, quali il “dato urbanistico ambientale socio economico”, o le “infrastrutture di particolare significato e alto valore” adottabili per qualsiasi unità immobiliare, senza alcuna indicazione delle caratteristiche specifiche degli immobili in argomento e senza dunque alcuna verifica in concreto della rispondenza della motivazione dell’avviso di accertamento ai principi sopra ricordati.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e ne rende superfluo l’esame.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.

Data la recente evoluzione giurisprudenziale e il progressivo consolidarsi delle decisioni sull’argomento, le spese del giudizio dl sia di merito che di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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