Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34160 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22356/2017 R.G. proposto da:

R.F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo

Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Avicenna, n. 97;

– ricorrente –

contro

Z.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enzo Ottolenghi,

Ugo Limentani e Pierluigi Stefanelli con domicilio eletto presso il

loro studio in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 441/2017,

depositata il 1 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.F.M. propone ricorso per cassazione, con quattro mezzi, nei confronti di Z.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso dello Z., per la restituzione della somma di Euro 30.000 da quest’ultimo versata, contestualmente alla stipula, in data 6/2/2004, di contratto di locazione intercorso tra lo R. e la società Jast & Co. S.a.s. di Z.S. e F.J., a garanzia degli obblighi su quest’ultima gravanti quale conduttrice.

Secondo la Corte d’appello bene aveva fatto il Tribunale a ritenere che gli obblighi derivanti da quel contratto si fossero estinti per effetto di accordi successivamente intervenuti il 4/12/2006 e il 9/3/2009, il cui contenuto novativo emergeva: quanto a quello del 2006, dall’esplicita clausola di cui all’art. 27 secondo cui “l’unità immobiliare è già detenuta dal conduttore, in virtù del precedente contratto di locazione, che si intende cessato ad ogni effetto alla data del 30 novembre 2006”; quanto a quello del 2009, dalla circostanza che “il rapporto rappresenta una sublocazione conclusa con la Filmar S.r.l., a sua volta conduttrice del R., in virtù di autonomo contratto di locazione”.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta l’omessa valutazione della nota di recesso unilaterale, datata 24/11/2011, trasmessa dallo Z., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Jast & Co. S.a.S. Di Z.S. e F.J. all’indirizzo di Filmar Immobiliare S.r.l.; del Dott. R.F.M.; D.R.I., procuratrice del R. presso la “Gestione Fitti” che per il R. riceveva i canoni di numerose unità immobiliari in sua proprietà.

Rileva che in detta nota lo Z. evidenziava che il proprio recesso era legittimato dal decorso di sei anni e manifestava dunque l’intenzione di ritenere come “univoco” (così in ricorso) il rapporto locativo intercorso sia con il R. che con la Filmar S.r.l..

Rappresenta che, su tale documento, altro giudice dello stesso Tribunale aveva correttamente fondato ulteriore ragione di rigetto della domanda.

Lamenta inoltre l’omessa valutazione della dichiarazione con cui egli aveva espresso, a verbale d’udienza, il proprio intendimento a proseguire a titolo personale nel rapporto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione dell’art. 1595 c.c., e/o omessa valutazione delle risultanze processuali per avere la Corte d’appello ritenuto automaticamente risolto il rapporto con il sublocatore Filmar S.r.l. in ragione della risoluzione di quello con il locatore originario (ossia esso ricorrente), nonostante la sua formale dichiarazione di intendimento a proseguire nel rapporto.

3. Con il terzo motivo il R. denuncia, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c., e/o omessa valutazione delle risultanze processuali che escludevano il carattere novativo dei rapporti locativi succeduti a quello iniziale, in quanto sostanzialmente imputabili agli stessi soggetti, sebbene dietro l’interposizione formale, per meri fini di elusione fiscale, di altra società (la Filmar).

4. Con il quarto motivo il ricorrente dichiara di impugnare infine la condanna alle spese pronunciata sia per il primo che per il secondo grado.

5. I primi tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente si limita invero a richiamare diversi atti e documenti (nota di recesso unilaterale dello Z.; sentenza resa in separato giudizio; dichiarazioni rese a verbale) su cui poggiano le svolte argomentazioni critiche, senza adeguatamente riportarne il contenuto e comunque senza puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

5.2. Le censure, comunque, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, impingono esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.3. Le doglianze contestualmente dedotte sotto tale profilo sono poi inammissibili, muovendosi esse al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso e restando comunque escluso che l’omesso esame di elementi istruttori possa di per sè integrare di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie la doglianza non rispetta tale schema, ma si risolve piuttosto nel suo complesso nella sollecitazione di una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti e del materiale istruttorio acquisito.

5.4. Le argomentazioni spese si appalesano peraltro inconferenti in quanto non pertinenti alle ragioni della decisione e, ancor prima, al vero tema di lite.

Esse tendono infatti a sostenere la sostanziale perpetuazione del medesimo rapporto locativo, anche sul piano dei soggetti coinvolti, al di là dei vari passaggi novativi, con ciò però trascurando di considerare che il rapporto per cui è controversia e che i giudici di merito hanno ritenuto cessato già per effetto della prima novazione, non è quello di locazione ma quello relativo all’accessoria obbligazione di garanzia assunta dallo Z., in proprio, contestualmente al primo contratto. E’ evidente infatti che, quand’anche apparisse fondata la tesi sostenuta in ricorso circa l’unicità sostanziale della vicenda negoziale dietro il succedersi dei diversi contratti, ciò di per sè non varrebbe anche a dimostrare la persistenza, a latere di tali diversi contratti, anche dell’impegno di garanzia assunto dallo Z..

5.5. Da qui anche la manifesta inammissibilità della censura con cui si lamenta l’omessa considerazione della nota un data 24/11/2011 dello Z., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Jast & Co. S.a.s., poichè, in disparte ogni altra considerazione, in tesi idonea a dimostrare l’unicità del rapporto locativo intercorso sia con il R. che con la Filmar S.r.l. ma non afferente invece al diverso, ancorchè accessorio, rapporto di garanzia, unico vero oggetto della causa.

6. Il quarto motivo è in realtà un “non motivo”. Non vengono esposte specifiche censure con riferimento alla statuizione sulle spese, ma se ne chiede soltanto la revisione consequenziale all’auspicato accoglimento dei precedenti motivi. Esso resta pertanto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità degli altri motivi.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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