Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3416 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3416 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 11911-2015 proposto da:
BARACCHINI ROSSANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SERGIO ROMANELLI giusta procura a
mardine del ricorso;
– ricorrente contro

FORESTI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA,
P.ZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO MARTINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MATTEO MELLEY giusta
procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 13/02/2018

controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

1450/2014

della

CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

06/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

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CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1450 del 17/11//2014,
dichiarava inammissibile l’appello, proposto con distinti atti di appello,
dai due soci della farmacia Farina s.n.c di BARACCHINI Rossana e
TURCHETTI Giorgio, proposto in proprio e quali soci della FARMACIA
FARINA s.n.c. nei confronti di FORESTI Rita. La Corte d’appello

TURCHETTI, in proprio, era cessata la materia del contendere, e
confermava le statuizioni della sentenza di primo grado passate in
giudicato. La decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione
notificato il 29/04/2015 dalla farmacia alla sig.ra Rita FORESTI.
1.1. Per quanto qui interessa, nella controversia di primo grado promossa
da Rita FORESTI con atto di citazione del dicembre 1988 innanzi al
tribunale di La Spezia nei confronti della Farmacia FARINite di Giorgio
TURCHETTI, il Tribunale, con sentenza del 5-11/2/2009, aveva
accolto la domanda principale della FORESTI nei confronti della
FARMACIA FARINA S.N.0 di Rossana BARACCHINI e TURCHETTI
Giorgio, condannandola al versamento della rendita di C 273.764,37,
maturata e non versata per gli anni dal 1997 e 2001, e della quota
pari al 25% degli utili per gli anni a venire. Nella controversia di primo
grado si era discusso sia dell’obbligo di pagamento e relativo quantum
dovuto in forza della rendita costituita da Giorgio TURCHETTI a favore
dell’attrice, sia della validità del medesimo atto istitutivo del
17.3.1994 e dell’accollo di detto onere posto a carico della Farmacia
Farina, intervenuto il 7.11.1994, allorché il socio TURCHETTI si era
associato a Rita BARACCHINI nella conduzione della Farmacia FARINA
costituendo una società in nome collettivo. La controversia pertanto
aveva visto coinvolti anche i soci singolarmente e il commercialista
che aveva predisposto l’atto di costituzione della società correlata
all’attività della farmacia Farina. Quest’ultima contestava sia la
sussistenza di detto accollo in capo alla farmacia, sia la validità
dell’originario atto istitutivo della rendita vitalizia. La sentenza di
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dichiarava inoltre che tra i sig.ri Rossana BARACCHINI e Giorgio

primo grado aveva dichiarato che sulla prima questione si fosse
formato un giudicato esterno con sentenza n. 633 /2003 del tribunale
di La Spezia, mentre la pretesa invalidità dell’atto istitutivo della
rendita vitalizia non dovesse ritenersi coperta dal giudicato ma, al
contempo, dovesse considerarsi infondata.
1.2. L’ appello della farmacia Farina veniva notificato in data 5/05/2009 a

notificati nella stessa data dallo stesso difensore. Disposta la riunione
dei procedimenti instaurati dai due soci nel proprio interesse e in
quello della Farmacia, con memoria del 25.09.2009 si costituiva la
Farmacia s.n.c. in persona dei due soci amministratori tramite il
medesimo difensore; nella stessa data di costituzione della farmacia i
due soci conferivano mandato congiunto al difensore e facevano
proprie le conclusioni assunte nei rispettivi e distinti atti di appello
presentati nell’interesse della farmacia. Nel corso del giudizio di
appello si dava atto che le questioni interne tra i soci erano state
definite in via stragiudiziale e che pertanto tra questi era cessata la
materia del contendere. La Corte d’appello, pertanto, delimitava
l’oggetto della controversia identificandolo nella questione relativa alla
validità dell’originario contratto istitutivo della rendita e accertava
che sulla diversa questione attinente al trasferimento alla Farmacia
degli obblighi inerenti alla rendita vitalizia, un tempo gravante su
TURCHETTI, si fosse formato il giudicato, come stabilito nella sentenza
n. 633/2003 del Tribunale di La Spezia.
1 3. La Corte d’appello, tuttavia, non entrava nel merito della questione e
dichiarava l’inammissibilità dell’appello sull’assunto che i) nell’atto
costitutivo della Farmacia, all’art.6, fosse previsto che nelle
controversie la società dovesse essere rappresentata congiuntamente
dai due soci , ii) il nuovo testo dell’art. 183, comma 2, cod. proc. civ.,
che prevede la sanatoria ex tunc dei vizi attinenti al difetto di
rappresentanza e di procura alle liti, non dovesse applicarsi a questa
controversia, instaurata il 17.12.1998, e dunque in data anteriore
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Rita FORESTI dai due soci della farmacia con atti di appello distinti e

all’entrata in vigore della novellata norma processuale ( 4.7.2009 ),
iii) dovesse invece applicarsi il vecchio testo della medesima
disposizione, il quale prevedeva che, ove il giudice avesse rilevato un
difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione, avrebbe
dovuto concedere un termine per la sua regolarizzazione, salvo che
fosse avvenuta una decadenza, iii) conseguentemente, lo spirare del

integrato una decadenza processuale non sanabile, dovendosi ritenere
tardiva la ratifica avvenuta successivamente da parte del socio
TURCHETTI; iv) in ogni caso, i due atti di appello dei soci della
farmacia, contenenti due distinte linee difensive, non potessero avere
valore di mandato congiunto ai fini del vaglio di ammissibilità
dell’appello.
1 4. Il ricorso per cassazione, notificato a Rita FORESTI il 29/04/2015 dalla
Farmacia, rappresentata da un difensore nominato dalla socia
BARACCHINI, divenuta unica legale rappresentante, e munito di
procura speciale, si affidava a due motivi correlati alla corretta
applicazione della norma di cui all’art. 183, comma 2, cod. proc. civ.
(vecchia versione) e alla sussistenza di un mandato congiunto, non
esaurientemente vagliato dalla Corte d’appello rispetto alla cornice
normativa di riferimento di cui all’art. 1726 cod,civ., non
correttamente applicata; il 5 giugno 2015 Rita FORESTI notificava,
tramite difensore munito di procura speciale, controricorso con cui
chiedeva la conferma della decisione impugnata. La legale
rappresentante della Farmacia depositava ulteriore memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., nonché degli artt. 77-83 cod.
proc. civ. , art. 182 cod. proc. civ. e art. 1399 cod. civ. con riferimento
all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.. In particolare, il problema che viene
posto all’attenzione della Corte di legittimità è relativo alla corretta
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termine dell’appello, non proposto congiuntamente dai soci, avesse

interpretazione

dell’art. 182, comma 2, cod. proc.civ. nel testo

applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dalla
legge n.69/2009, con particolare riferimento alla sanatoria del difetto di
rappresentanza della parte «salvo che si sia avverata una
decadenza».
2.1. Sul punto la Corte territoriale ha richiamato precedenti di questa

orientamento successivamente ribadito da Sez. 1, Sentenza n. 17683
del 28/07/2010, Sez. 1, Sentenza n. 20052 del 22/09/2010, Sez. 3 – ,
Sentenza n. 15156 del 20/06/2017) che ha definitivamente risolto la
problematica e ogni possibile dubbio rispetto alla fattispecie legale di
cui all’art.182 cod. proc. civ., nel senso che il giudice avrebbe dovuto
provocare la sanatoria con effetto ex tunc anche con riferimento alla
fase di appello in cui si trovava il giudizio, facendo salve le decadenze
processuali verificatesi nel frattempo.
2.2. Tenuto fermo il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in
materia di sanatoria dei vizi di rappresentanza o di procura alle liti di
una parte ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione), che
non varrebbe certamente a sanare decadenze processuali nel
frattempo verificatesi, occorre tuttavia osservare comegtla fattispecie
in esame debba farsi riferimento alla speciale normativa che regola la
rappresentanza sociale da parte dei soci.
2.3. In particolare la Corte ritiene di dovere regolare la fattispecie alla luce
del principio di diritto secondo cui ogni socio ha la capacità di
rappresentare una società in nome collettivo che, salvo diversa
volontà statutaria, può essere rappresentata disgiuntivamente da
ciascun socio, e ciò ai sensi dell’art. 2257 cod. civ., valevole anche per
tutte le società in nome collettivo in virtù del richiamo di cui all’art.
2293 cod. civ.. Se, poi, l’amministrazione spetta per atto costitutivo
congiuntamente a più soci, sebbene sia necessario il consenso di tutti
i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, e i
singoli amministratori non possano compiere da soli alcun atto, salvo
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Corte anteriori alla sentenza S.U. Cass. n. 9217/2010 (con

che vi sia urgenza di evitare un danno alla società , ex art. 2258,
commi 1 e 3, cod. civ., è pur sempre la società pseudo-rappresentata
dal socio che agisce come

falsus procurator

l’unico soggetto

legittimato a far valere l’inefficacia dei relativi atti. Giova peraltro
sottolineare che, nei rapporti con i terzi, anche la rappresentanza
sostanziale e processuale spetta a ciascun socio amministratore e si

dell’art. 2266 cod. civ. che equipara la rappresentanza sostanziale
della società a quella processuale.
2.4. Le disposizioni che regolano la rappresentanza della società di persone
anche in sede processuale, invero, incarnano il principio per cui la
qualità di amministratore è ritenuta connaturale alla posizione di socio
di una società di persone. Dunque, l’attribuzione del relativo potere al
socio costituisce un effetto naturale del contratto di società, salvo
diversa regolamentazione interna. E questo si spiega sulla scorta della
considerazione che, alla base della società di persone, si trova il
progetto dei soci di impegnarsi personalmente nella gestione
imprenditoriale. Si tratta, quindi, di norme sulla rappresentanza
sociale derogabili mediante diversa disposizione statutaria che,
tuttavia, sono rivolte a proteggere sempre l’interesse della società e di riflesso – dei singoli soci, non dei terzi. Sicché, qualora l’atto sia
compiuto solo da un socio-amministratore in una situazione di
amministrazione congiuntiva, nulla opponendo la società in proposito,
il terzo non potrebbe far valere l’inefficacia «interna alla società»
dell’ attività svolta dal socio-amministratore in violazione della
disposizione statutaria, poiché solo la società pseudo – rappresentata
(o, al limite, anche il socio-amministratore che non ha preso parte a
detta attività) è il soggetto legittimato a farne valere il vizio o a
ratificarne l’operato. Tale principio si ricava anche dall’art. 2258,
comma 3, cod. civ., ove è previsto che, nel caso di amministrazione
congiuntiva, un socio-amministratore possa rappresentare la società
nel compimento di atti urgenti compiuti al fine di evitare un danno alla
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estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, ai sensi

società (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000). In caso di
limitazioni statutarie del potere di rappresentanza, proprio perché si
verte in ipotesi di socio operante come falsus procurator, l’inefficacia
si prospetta quindi come temporanea, fino ad eventuale ratifica da
parte della pseudo- rappresentata, e pertanto non è rilevabile d’ufficio
ma solo su eccezione di parte, mentre legittimato a dolersi

società pseudo- rappresentata, non anche l’altro contraente, al quale
compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere
confidato senza colpa nell’operatività del contratto (Sez. 3 , Sentenza
n. 22891 del 10/11/2016; Cass. 3872/2004; Cass. 4601/1983).
2.5. Il regime di cui all’art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione) applicato
dalla Corte territoriale risulta conseguentemente inidoneo a regolare
l’ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio
amministratore in un contesto di amministrazione congiuntiva di una
società di persone, poiché certamente non si prospetta quale attività
esercitata in difetto di rappresentanza o di autorizzazione della
società, ovvero come un vizio che determina la nullità della procura al
difensore, bensì come un’ ipotesi d’inefficacia temporanea e interna sino a regolare ratifica della società- dell’attività processuale compiuta
dal singolo socio – amministratore come

falsus procurator della

società, non rilevabile d’ufficio o dal terzo non legittimato.
2.6.

Alla luce di quanto sopra, la decisione d’inammissibilità dell’appello
che non ha applicato il suddetto principio di diritto deve essere
cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova affinché, in diversa
composizione, decida il merito della controversia in relazione ai due
appelli promossi dai due soci-amministratori della farmacia FARINA
s.n.c., successivamente ratificati dalla società. La Corte di rinvio
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

3. Il secondo motivo rimane assorbito dal suddetto rilievo.

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dell’operato di colui che ha operato senza poteri è unicamente la

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo;
Dichiara assorbito il secondo motivo;

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 6 dicembre
2017.
Il P

nte

Robe

Vivaldi

Cassa la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1450 del 17/11/2014 in
relazione al primo motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

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