Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3416 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PDR s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma via Salaria 162 presso lo studio dell’avv.

MEINERI Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Alberto Patrone di Udine giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica. ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrenti ric. incidentali –

avverso la sentenza n. 109.18.02, depositata in data 17.4.03, della

Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13.1.10 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

Udito il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20.12.1991 la PDR s.p.a. presentava dichiarazione Invim straordinaria all’Ufficio di Siena in relazione alla cessione di un compendio di beni. In data 29 agosto 200 veniva notificato alla detta societa’ avviso di liquidazione imposta e sanzioni, emesso a seguito di sentenza della CIP di Siena che aveva rigettato il ricorso proposto in data 2.1.95. Avverso tale sentenza la contribuente, deducendo la violazione del principio del contraddittorio per essere stato notificato l’avviso di trattazione del ricorso presso una precedente sede della societa’, proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Avverso la detta sentenza la PDR s.p.a. proponeva quindi ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate presentavano controricorso e proponevano a loro volta ricorso incidentale condizionato. In pendenza del ricorso per Cassazione la contribuente presentava istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c. lamentando che la Commissione di appello non aveva preso in considerazione un certificato catastale in atti. Con sentenza depositata il 23 novembre 2006 la CTR Toscana dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione. Fissata l’udienza davanti a questa Corte, la PDR depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Procedendo all’esame del ricorso principale, si deve precisare che l’unica doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo dell’omessa motivazione, si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe rigettato l’impugnazione “con motivazione di merito del tutto avulsa rispetto agli argomenti dedotti al suo esame”. Ed invero, la CTR avrebbe omesso ogni motivazione sulla ragione di gravame, contenuta nell’atto di appello e l’ondata sulla nullita’ della sentenza impugnata per mancata instaurazione di un valido contraddittorio nel giudizio di primo grado. E cio’, a ragione dell’inesistenza di valida notificazione sia dell’avviso di trattazione che della sentenza di primo grado.

A riguardo, torna opportuno premettere che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, quest’ultima effettivamente non contiene il minimo accenno alla questione, che sarebbe stata sollevata dall’appellante in ordine alla pretesa nullita’ dell’intero giudizio di primo grado. Con la conseguenza che i giudici di seconde cure avrebbero effettivamente omesso di pronunciarsi su di essa se la questione fosse stata dedotta come motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

Cio’ posto, deve rilevarsi in via preliminare che, come ha gia’ avuto modo di statuire questa Corte (Cass. n. 5444/06, n. 1701/06, n. 27387/05) il vizio di “omessa pronuncia” e’ ontologicamente diverso da quello previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 di “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” atteso che il primo (integrante un difetto di attivita’ del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullita’ della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4) si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa (e, pertanto, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di appello), mentre nel secondo (costituente un vizio propriamente della decisione adottata) l’attivita’ di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensi’ una circostanza di fatto che. ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su di un’eccezione, ovverosia su uno dei fatti principali della controversia.

Ed invero, il vizio di “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, presuppone (Cass. n. 4201/06, n. 3190/06, n. 1755/06) che il giudice abbia preso in considerazione la questione oggetto della domanda o dell’eccezione e l’abbia risolta, anche se senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la sua decisione.

La premessa torna utile perche’ se la questione fosse stata dedotta in appello la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto dedurre la violazione da parte della CTR del disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non gia’ il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Per contro, se la questione non fu affatto dedotta, come si ha motivo di ritenere dalla lettura della sentenza impugnata di secondo grado e dalla mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorsi per Cassazione, pur non essendo configurabile il vizio di omessa pronuncia nel giudizio di appello (tra le altre vedi Cass. n. 6178/2005, n. 16033/2004) l’inammissibilita’ deriverebbe dalla novita’ della questione, il cui esame resterebbe comunque precluso in sede di legittimita’. Nel caso di specie, la ricorrente ha completamente mancalo di riportare, nel ricorso per Cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di appello e sul quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi. Ed e’ appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere – dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

(Cass. 10593/08).

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata deve essere dichiarata inammissibile sia per l’erronea individuazione della categoria logico – giuridica del vizio deducibile in questa sede sia per l’indicato difetto di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Il tenore della decisione comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero e dell’Agenzia.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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