Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3416 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25633/2015 proposto da:

AMMANN ITALY S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

ALESSANDRA CARLINI ed ANTONIO TITA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUSSOLENGO, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AMIATA 33,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

DANIELE REVERSI, ROBERTO MANCINI e MICHELA FUSCO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e giusta Delib. della Giunta

Comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA – MESTRE – SEZIONE DISTACCATA DI VERONA, emessa

il 09/03/2015 e depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 618/15/15, depositata il 30 marzo 2015, non notificata, la CTR del Veneto ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla Ammann Italy S.p.A. (di seguito società) nei confronti del Comune di Bussolengo, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Verona, che aveva integralmente rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle somme versate per ICI per gli anni 2006-2011.

La sentenza della CTR, accogliendo nel resto il gravame, confermò la pronuncia di primo grado quanto al diniego sull’istanza di rimborso ICI determinata in conseguenza della rendita catastale attribuita al capannone della società.

Avverso detta pronuncia, nella parte in cui è rimasta soccombente, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Bussolengo resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia: “Errata interpretazione del provvedimento di autotutela dell’Agenzia del Territorio – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1360 – 1371 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 37 del 1997, art. 2”, sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato il provvedimento in questione non come espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione, inteso a correggere errore originario nell’attribuzione della rendita, ma come proposta conciliativa per la definizione del relativo giudizio d’impugnazione della rendita attribuita.

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente ha omesso di riportare il contenuto della c.d. proposta di conciliazione (alcuni passi della quale sono riportati dalla pronuncia impugnata) allo scopo di porre la Corte in condizione di poter verificare, alla luce dei parametri interpretativi richiamati, se effettivamente possa dirsi ricorrente l’errore di sussunzione dell’atto nello schema della proposta conciliativa e non del provvedimento in autotutela.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. sez. 1, 29 agosto 2006, n. 18661; più di recente, Cass. sez. 2, 18 maggio 2016, n. 10271), riguardo all’interpretazione dell’atto amministrativo, che deve ritenersi riservata all’apprezzamento del giudice di merito, rileva come nella denuncia per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale la parte, che ha l’onere di riportarne il contenuto, non possa limitarsi a contrapporre la propria interpretazione a quella fatta propria dal giudice di merito, che peraltro deve porsi non come la migliore interpretazione in astratto o l’unica possibile, ma solo come una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Parte ricorrente, nella formulazione del motivo, è venuta meno agli oneri su di essa incombenti ai fini di una corretta prospettazione del vizio, senza che la memoria abbia offerto elementi idonei a superare le osservazioni sopra esposte.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Bussolengo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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