Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34159 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. III, 20/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 20/12/2019), n.34159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21986/2017 R.G. proposto da:

M.L., e G.L.G. S.r.l., rappresentate e difese dall’Avv.

Luigi Serantoni;

– ricorrenti –

contro

Immobilfin S.r.l., e Immobilgest S.r.l., rappresentate e difese

dall’Avv. Fulvio Ferlito, con domicilio eletto in Roma, via Luigi

Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’Avv. Rosario Criscuolo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1396/2017,

depositata il 15 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 7/7/2008 il Tribunale di Firenze rigettò la domanda di riscatto L. n. 392 del 1978, ex art. 39, proposta dalle società Forme Office Line di M.L. & C. s.a.s. e G.L.G. s.r.l. nei confronti delle società Immobilgest s.r.l. e Immobilfin s.r.l. e di contro accolse la domanda da queste ultime proposta di risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS), locato ad uso diverso da abitazione.

La Corte d’appello di Firenze confermò tale decisione, avendo ritenuto che, essendo il contratto di locazione venuto meno, per l’effetto retroattivo della risoluzione, al momento del primo inadempimento nell’agosto del 2005, ne era conseguito che, alla data del 29/9/2005, in cui la Forme Office Line aveva esercitato il diritto di riscatto con il deposito del ricorso ex art. 39 L. cit., la stessa aveva ormai perduto la qualità di conduttrice, che la legittimava al riscatto.

2. Con sentenza n. 4816 del 2012 la Suprema Corte cassò con rinvio tale decisione poichè viziata dall’errata individuazione della data in cui sorge il diritto di riscatto, da identificarsi nel momento -nel caso di specie, anteriore al primo grave inadempimento – della vendita fatta dal proprietario ad un terzo in violazione del diritto di prelazione, tale atto costituendo il presupposto della sua insorgenza.

3. Pronunciando in sede di rinvio la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di M.L. – che quale titolare della omonima ditta individuale aveva riassunto il giudizio insieme con la G.L.G. S.r.l. – e ha inoltre, con riferimento alla posizione di quest’ultima, nuovamente rigettato il gravame, sul rilievo che l’immobile in questione era stato venduto insieme a numerosi altri nell’ambito di una vendita in blocco come tale sottratta all’esercitato riscatto.

4. Avverso tale decisione M.L. e G.L.G. S.r.l. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono le società intimate, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo (in rubrica indicato con la lett. A) le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.

Lamentano “travisamento di prova” scaturente da “una mancata valutazione del materiale probatorio”.

Sostengono che, diversamente da quanto affermato in sentenza, vi è stato frazionamento della totalità del complesso.

Lamentano la mancata valutazione della prova dell’intento fraudolento sottostante alla vendita; prova, in tesi, desumibile dei rapporti familiari tra gli amministratori di Fingest Real Estate S.r.l. (prima acquirente degli immobili da potere di Scip/Inpdap) e quelli di Immobilfin S.r.l. (prima subacquirente che poi a sua volta vendette a Immobilgest S.r.l.). Rimarcano al riguardo che la carica di amministratore della prima e della seconda società (Fingest e Immobilfin) risultava affidata alla stessa persona, tale Iovino, di tal che – concludono in sintesi sul punto – quest’ultima, “con l’aiuto del marito, (vendette) un compendio di immobili, di cui fa parte anche quello oggetto di causa, alle condizioni pattuite fra sè e sè stessa”.

2. Con il secondo motivo (in rubrica indicato come Al) le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamentano violazione “delle norme che dettano l’efficacia delle c.d. prove legali”, per non avere la Corte d’appello “valutato i rogiti notarili” che – sostengono – “avrebbero portato a tutt’altra conclusione, definendo una vendita cumulativa dei beni e non certo in blocco”.

In tal senso deponevano, secondo i ricorrenti, anche le tabelle millesimali dell’edificio in Firenze, corredato dalle relative piante, dalle stesse potendosi rilevare che quanto venduto non aveva alcuna unità logico-strutturale nè funzionale.

3. Con il terzo motivo (in rubrica elencato con la lett. B) i ricorrenti denunciano, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.

Lamentano in sintesi che la Corte d’appello, travisando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai caratteri che distinguono la vendita in blocco di immobili da quella a catena, quest’ultima non sottratta alla prelazione spettante ai conduttori, ha erroneamente qualificato nel primo senso la vendita de qua pur trattandosi di immobili che non avevano alcuna unità logico-strutturale nè funzionale.

Altrettanto erroneamente la Corte di merito avrebbe attribuito rilievo alla difficoltà di valutare il prezzo del singolo immobile, non considerando che il bando di gara per la vendita degli immobili ex Inpdap/Scip venduti a Fingest, riportava i prezzi base d’asta dei singoli immobili e il relativo abstract nel quale erano anche indicati gli aventi diritto alla prelazione.

Soggiungono che peraltro a fronte dell’argomento svolto nell’atto di citazione per riassunzione in Corte d’appello, anche con richiami giurisprudenziali, circa la possibilità di utilizzare, come mezzo di valutazione del bene venduto ad unico prezzo insieme con altri, il sistema della “proporzionalità del valore catastale” – controparte non aveva opposto alcuna contestazione, il che – sostengono – ai sensi dell’art. 115 c.p.c., sollevava dall’onere di fornire altra prova sul punto.

4. Con il quarto motivo (in rubrica indicato con la lett. C) i ricorrenti deducono infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2558 c.c., in relazione alla L. n. 392 del 1978, artt. 38-40, in relazione all’affermato difetto di legittimazione attiva in capo a M.L., quale titolare dell’omonima impresa individuale.

4.1. Sostengono che il passaggio dalla forma societaria dell’impresa (Forme Office Line di M.L. & C. s.a.s.) a quella individuale ha comportato solo una trasformazione e non anche la cessazione dell’impresa. Rilevano che peraltro nessuna eccezione era stata opposta dalle controparti relativamente alla legittimazione della subentrata ditta individuale e alla titolarità in capo alla stessa del esercitato diritto di riscatto. Richiamano inoltre il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 6070 del 2013, quanto al fenomeno di tipo successorio che si determina, in favore dei soci, per effetto della cancellazione della società, quanto ai rapporti ancora in essere.

4.2. Sotto altro profilo, rilevano che “la Forme s.a.s., oggi ditta individuale, ha chiaramente prospettato la volontà di mantenere la titolarità del contratto di affitto del fondo commerciale cosi come riportato anche nell’atto di affitto d’azienda allegato in atti” e che inoltre “Forme sas oggi ditta individuale, conduttrice, e la G.L.G. S.r.l. sub-conduttrice” hanno posto “a fondamento del loro ricorso la domanda di riscatto per M.L., oggi ditta individuale, sin dal giudizio in Appello e solo in subordine a favore della G.L.G. S.r.l.”.

5. I primi tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

5.1. Le ricorrenti si limitano invero a richiamare diversi documenti (atti di compravendita; tabelle millesimali; organigrammi societari) su cui poggiano le svolte argomentazioni critiche, senza adeguatamente riportarne il contenuto e comunque senza puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

5.2. Le censure comunque, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, prospettano in sostanza un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente esse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a qua.

Al di là dunque del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, Pubi consistam delle censure sollevate deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

5.3. La violazione poi degli artt. 115 e 116 c.p.c., non è dedotta nel modo in cui le Sezioni Unite l’hanno detta deducibile (“per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; v. anche Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238)).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892). Al riguardo non è nemmeno spiegato il motivo per cui tale violazione sarebbe ravvisabile con riferimento ai rogiti notarili, i quali, come noto, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non provano la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 22903 del 29/09/2017; 25/07/2019, n. 20214).

5.4. Del tutto fuor di luogo è il richiamo al principio di non contestazione con riferimento ad argomenti dedotti in sede di riassunzione.

In disparte il rilievo dell’inosservanza, anche in tal caso, dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è d’uopo rilevare che il principio di non contestazione, com’è noto, vale (solo) ad espungere dal thema probandum il fatto non contestato (con conseguente relevatio ab onere probandi della parte che lo ha allegato) economizzando i tempi del giudizio; costituisce un riflesso del potere/onere di allegazione delle parti e, pertanto, partecipa alla natura ed ai limiti per questo previsti.

Ne discende che un onere di specifica contestazione non è configurabile nel giudizio di appello rispetto alle deduzioni dell’appellante, in mancanza di alcuna norma che lo preveda e considerato inoltre che il thema probandum è ormai irretrattabilmente fissato e così pure il materiale istruttorio (salve le eccezionali ipotesi di cui all’art. 345 c.p.c.).

6. Resta assorbito il quarto motivo, del quale può comunque rilevarsi l’inammissibilità.

6.1. Gli argomenti censori svolti con riferimento ai collegamenti tra società estinta e ditta individuale risultano infatti del tutto inconferenti rispetto alla ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, la quale poggia unicamente sul rilievo che, “al momento della compravendita e per effetto della cessione aziendale, il rapporto di locazione intercorreva esclusivamente tra GLG S.r.l. e Fingest Real Estate S.r.l.”.

6.2. Le altre affermazioni (sopra compendiate sub p. 4.2) risultano parimenti aspecifiche limitandosi con esse le ricorrentihntrapporre a quest’ultimo accertamento una diversa identificazione dei soggetti del rapporto locativo, in termini puramente oppositivi e assertivi, come tali privi di alcun significato censorio e comunque certamente non riconducibili al vizio di violazione di legge dedotto in rubrica, nè ad alcun altro dei vizi cassatori.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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